Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29961 del 05/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29961 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
APRUZZESE ANTONIO N. IL 12/05/1974
avverso la sentenza n. 2243/2014 TRIBUNALE di BRINDISI, del
08/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 05/06/2015

Ayruzzese Antonio ricorre avverso la sentenza 8.9.14, emessa dal Tribunale di Brindisi ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di tentato furto aggravato in
esercizio commerciale, ritenuta la contestata recidiva, la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed
€ 200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

proscioglimento.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento in particolare al contenuto degli atti contenuti
nel fascicolo del p.m.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 5 giugno 2015
IL CO(§I Myr re

IL PRESIDENTE

comma 1, lett.b) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza o meno di cause di

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