Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29960 del 26/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29960 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASTELLI ROSSANA parte offesa nel procedimento c/
CASSARINO MAURIZIO parte offesa nel procedimento c/
BELTRANI GLORIA parte offesa nel procedimento c/
LO GIUDICE SILVANA parte offesa nel procedimento c/
SANTANGELO GIUSEPPE
avverso il decreto n. 14454/2012 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
02/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere DO. RENATO GRILLO;
lette/s9tite le conclusioni del PG Dott.
4:5
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a

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 26/02/2014

RITENUTO IN FATTO
1.1 Con decreto pronunciato il 2 luglio 2013 il Giudice per le Indagini Preliminari del
Tribunale di Catania, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, ordinava
l’archiviazione del procedimento a carico di LONGO Filippo, CORRENTI Gabriele e SANTANGELO
Giuseppe, indagati per reati in materia di edilizia ed urbanistica connessi alla ricostruzione di
un fabbricato in Catania in luogo di precedente edificio crollato per cause naturali nel lontano
1951.

leggi urbanistiche alla luce delle modifiche intervenute con l’art. 30 del D. L. 69/13, accertata
anche attraverso un supplemento di attività istruttoria e l’acquisizione di nuovi documenti.
1.2 Avverso il detto provvedimento propongono ricorso CASTELLI Rossana, CASSARINO

kassimo,

BELTRANI Gloria e LO GIUDICE Silvana, opponenti avverso la richiesta di

archiviazione formulati dal P.M. e che, con il loro esposto – denunciante irregolarità edilizie avevano dato luogo all’avvio del procedimento penale a carico dei suddetti indagati.
Denunciano il vizio di abnormità del provvedimento segnalando altresì che il G.I.P.
nell’accogliere la richiesta del Pubblico Ministero aveva ritenuto di applicare una norma (l’art.
30 del ricordato D.L. 69/13) ancora non entrata in vigore e che tale decisione – per la sua
singolarità – aveva determinato una inammissibile stasi del procedimento.
1.3 Ha presentato memoria il difensore degli indagati rilevando per un verso
l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto per vizi diversi dalla violazione di legge
(manifesta illogicità) e, per altro verso, l’inammissibilità per inconfigurabilità della dedotta
abnormità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I.. Il ricorso è inammissibile. Va anzitutto rilevato – come correttamente evidenziato sia
dal difensore degli indagati nella propria memoria, sia dal Procuratore Generale requirente che nel caso in esame la principale causa di inammissibilità assorbente rispetto alla dedotta
abnormità (pur essa, per quanto si vedrà, del tutto insussistente) risiede nel fatto che il ricorso
è stato proposto per vizio di motivazione.
1.1 Osserva il Collegio che il decreto di archiviazione (impropriamente ed erroneamente
qualificato ordinanza dai ricorrenti) è suscettibile di ricorso per cassazione unicamente per vizi
processuali attinenti alla violazione delle regole sul contraddittorio (tra le tante, Sez. 1^
10.11.1995 n. 5689, Scagliotti e altri, Rv. 203434; idem, 23.2.1999 n. 1560, Bentivegna, Rv.
213879): nel caso de quo nessun vizio è stato dedotto con riferimento all’inosservanza di dette
regole.
2. E’ vero che si è ritenuto ricorribile il decreto di archiviazione ex art. 409 cod. proc. pen.
laddove affetto dal vizio di abnormità che deve, tuttavia, essere ricollegato al profilo attinente
1

1.2 A motivo della disposta archiviazione pronunciai/a l’insussistenza di violazioni delle

al rispetto del contraddittorio e non già al profilo attinente alla motivazione (v. Sez. 1^
5689/95 cit. in cui si è affermata la possibilità del ricorso in caso di abnormità del
provvedimento di archiviazione in connessione con un error in procedendo legato alla materia
del contraddittorio).
2.1 In ogni caso rileva il Collegio che il dedotto vizio di abnormità non ricorre ex sé, non
avendo il provvedimento determinato alcuna stasi processuale. Rientra nella tipologia dell’atto
abnorme – come tale ricorribile per cassazione – quel provvedimento che, per la singolarità e

che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi
consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Accanto ad una abnormità
di tipo strutturale collegato alla singolarità dell’atto che lo colloca al di fuori del sistema
normativo, si pone l’abnormità cd. “funzionale” che si verifica quando l’atto, seppure non
estraneo al sistema normativo, determini tuttavia la stasi del processo e l’impossibilità di
proseguirlo. (in termini oltre a SS.UU. 10.12.1997 n. 17, Di Battista, Rv. 209603, v. anche
Sez. 2^ 5.6.2003 n. 27716. P.O. in proc. Biagia, Rv. 225857).
2.2 Nessuna di tali caratteristiche si rinviene nel provvedimento impugnato osservandosi,
come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale requirente, che da parte dei
ricorrenti sarebbe eventualmente esperibile, in costanza delle relative condizioni, la procedura
della riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen. con ulteriore facoltà di sollecitare il
potere di avocazione da parte del Procuratore Generale esercitabile ex art. 412 stesso codice.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento – trovandosi essi in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità – della somma di C 1.000,00 (che si ritiene congrua) ciascuno in
favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma 26 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

stranezza del contenuto risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, così come quello

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