Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29960 del 11/12/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29960 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RICCI PABLO N. IL 01/08/1976
avverso l’ordinanza n. 417/2015 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
09/09/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. yksau
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Data Udienza: 11/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 9.09.2015 il Tribunale di Genova, costituito ai sensi
dell’art. 309 cod.proc.pen., ha confermato (salvo che per il reato di lesione
personale di cui al capo R) l’ordinanza emessa il 28.08.2015 con cui il GIP del
Tribunale di Massa aveva applicato a Ricci Pablo la misura cautelare della
custodia in carcere per una serie di reati (anche in materia di armi) dei quali era
gravemente indiziato, in concorso con altri soggetti.
Il Tribunale dava atto, per quanto interessa nella presente sede di legittimità,

ordinanza coercitiva, per i medesimi reati, nei confronti del Ricci,
successivamente dichiarata inefficace su istanza della difesa per nullità
dell’interrogatorio di garanzia conseguente all’omesso avviso al difensore; il
pubblico ministero di La Spezia aveva quindi disposto il fermo dell’indagato
prima che questi fosse materialmente scarcerato; in sede di udienza di
convalida, il GIP del Tribunale di La Spezia non convalidava il fermo per difetto
del pericolo di fuga, emettendo contestualmente ordinanza di custodia in carcere
nei riguardi del Ricci ai sensi dell’art. 27 cod.proc.pen., titolo successivamente
novato dal GIP del Tribunale di Massa col provvedimento oggetto di riesame.
Il Tribunale riteneva corretto l’operato del GIP che aveva emesso l’ordinanza
impugnata, alla stregua dell’art. 302 del codice di rito e dell’elaborazione
giurisprudenziale di questa Corte Suprema sul punto, che non subordinava
l’applicazione di una nuova misura cautelare, a seguito della scarcerazione
formale dell’indagato, alla convalida del fermo disposto prima della sua
liberazione materiale.
2.

Ricorre per cassazione Ricci Pablo, a mezzo dei difensori, deducendo

violazione di legge in relazione all’art. 302 cod.proc.pen.; rileva che l’emissione
di una nuova ordinanza di custodia cautelare nei confronti del Ricci, dopo la
perdita di efficacia di quella precedente per inosservanza delle norme, stabilite a
pena di nullità, in tema di interrogatorio di garanzia, poteva ritenersi consentita
solo nell’ipotesi in cui il fermo disposto dal pubblico ministero fosse stato
convalidato, dovendo altrimenti procedersi al previo interrogatorio dell’indagato
in stato di (effettiva) libertà.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Occorre premettere che la questione di nullità formulata dal ricorrente ex art.
302 cod.proc.pen., in quanto idonea a determinare – se fondata – l’inefficacia
originaria della misura coercitiva applicata dall’ordinanza genetica, che è stata
confermata dal provvedimento impugnato, era perciò proponibile dall’indagato in

che in data 7.08.2015 il GIP del Tribunale di Massa aveva emesso una prima

sede di riesame del titolo cautelare (Sez. 5 n. 22801 dell’11/05/2010, Rv.
247517).
3. La dedotta nullità dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare emessa il
28.08.2015 dal GIP del Tribunale di Massa, peraltro, non sussiste, per le ragioni
che seguono.
La norma contenuta nell’art. 302 del codice di rito, nello stabilire le condizioni
che legittimano il ripristino della custodia cautelare divenuta inefficace a seguito
dell’omissione (o comunque della nullità, come avvenuto nel caso di specie)

l’originario titolo cautelare non sia più operante al momento dell’assunzione
dell’interrogatorio, così che l’atto di garanzia preceda necessariamente
l’emissione del nuovo provvedimento coercitivo da parte del giudice, al fine di
consentire a quest’ultimo di vagliare – preventivamente – le argomentazioni
difensive dell’indagato prima di (eventualmente) assoggettarlo a nuova misura
cautelare; non richiede, invece, che l’interrogatorio avvenga con l’indagato in
stato di (materiale) libertà (Sez. 6 n. 7922 del 4/10/2011, Rv. 252064), ciò che
peraltro è normalmente – anche se non necessariamente, come subito si dirà destinato a verificarsi per effetto della caducazione del titolo originario e del
conseguente ordine formale di scarcerazione che il giudice è tenuto ad emettere.
Questa Corte, di conseguenza, ha coerentemente affermato, con orientamento
ormai consolidato, che, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell’art. 384
comma 1 cod.proc.pen., il pubblico ministero può legittimamente disporre
il fermo dell’indagato che sia stato rimesso formalmente in libertà, ancorché la
scarcerazione non sia stata materialmente eseguita e la persona si trovi di fatto
ancora detenuta, in relazione a un precedente titolo di custodia cautelare
dichiarato inefficace per la nullità o l’omissione dell’interrogatorio di garanzia, in
quanto l’obbligo del previo interrogatorio dell’indagato previsto dall’art. 302 del
codice di rito non si riferisce al provvedimento di fermo che sia stato adottato dal
pubblico ministero dopo la scarcerazione disposta dal giudice (ex plurimis, da
ultima, Sez. 1 n. 19733 del 13/03/2013, Rv. 257012); i presupposti del
provvedimento di fermo sono, infatti, diversi da quelli richiesti per l’applicazione
della misura cautelare da parte del giudice, e tra essi non è previsto il preventivo
interrogatorio della persona da fermare (Sez. 4 n. 36897 del 25/05/2007, Rv.
237234).
Proprio perché l’art. 302 cod.proc.pen. non richiede come condizione necessaria
per il ripristino della custodia cautelare da parte del giudice che l’interrogatorio si
svolga con l’indagato libero, in quanto lo status di libertà del soggetto costituisce
soltanto l’effetto (naturale) della caducazione dell’originario titolo coercitivo
(qualora non sia intervenuto nel frattempo un provvedimento dì fermo del

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dell’interrogatorio dell’indagato nel termine di legge, esige soltanto che

pubblico ministero), ma non un presupposto legale del (nuovo) interrogatorio di
garanzia, da espletarsi in luogo di quello precedentemente omesso o dichiarato
nullo, è irrilevante – agli effetti della ritualità del procedimento di riemissione
della misura cautelare e della validità del nuovo provvedimento coercitivo che lo
conclude – che il provvedimento di fermo sia stato o meno (come avvenuto nel
caso dì specie) convalidato dal giudice all’esito dell’udienza ex art. 391
cod.proc.pen. (vedi Sez. 4 n. 28110 del 23/05/2007, Rv. 237052, che ha
ritenuto legittimo il ripristino della misura cautelare, divenuta inefficace per

stato materialmente liberato a seguito di fermo disposto dal pubblico ministero,
anche se il fermo non era stato convalidato dal giudice all’esito
dell’interrogatorio), risultando comunque assicurata l’esigenza, normativamente
imposta, che l’interrogatorio di garanzia preceda (e non segua) il ripristino del
titolo cautelare da parte del giudice.
Il provvedimento del Tribunale del riesame, che ha confermato l’ordinanza di
ripristino della custodia cautelare nei confronti del Ricci (per i reati diversi dal
capo R), non è pertanto incorso in alcuna violazione di legge.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali; la cancelleria trasmetterà copia della presente sentenza al
direttore dell’istituto penitenziario di appartenenza dell’indagato, ai sensi dell’art.
94 comma 1-ter disp. att. cod.proc.pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 co. 1-ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in data 11/12/2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

omesso interrogatorio nei termini di legge, in un caso in cui l’indagato non era

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