Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2996 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2996 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AIELLI LUCIA

Tripepi Giuseppe nato il 28.12.1960 ;
avverso la sentenza n. 544/12 della Corte d’Appello di Torino del 4/2/2014 ;
visti gli atti , la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott.ssa Lucia Aielli ;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Maria Giuseppina
FODARONI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;
udito il difensore della parte civile avv. Calleri Denisa del Foro di Cuneo per la
parte civile Lesley Grant che ha concluso come da conclusioni scritte e nota
spese;
udito il difensore dell’imputato avv. Alfonso Aliperta del Foro di Torino che si è
riportato al ricorso chiedendone raccoglimento;

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Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 4.2.2014 la Corte d’Appello di Torino confermava la
sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Torino il 31.10.2012 , che aveva
condannato Tripepi Giuseppe per i reati di estorsione ed atti persecutori posti in
essere nei confronti di Lesley Grant .
Avverso la sentenza di appello, relativa peraltro al solo reato di
estorsione, avendo il Tripepi impugnato la sentenza di primo grado solo con
riferimento a tale reato, l’imputato, per mezzo del difensore, proponeva ricorso

192 c.p.p. e 40 c.p., in quanto la Corte d’appello aveva fondato la propria
decisione esclusivamente sulle dichiarazioni della p.o., costituitasi parte civile,
senza svolgere ad alcun vaglio critico ed alcun approfondimento circa il suo
narrato; 2) con il secondo motivo il ricorrente censurava la qualificazione
giuridica del fatto , che avrebbe dovuto essere inquadrato nel reato meno grave
di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non di estorsione , atteso che il
Tripepi aveva agito al solo fini di far valere la propria pretesa di riottenere
quanto consegnato alla Grant , al termine della loro relazione sentimentale .

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente
infondati.
Con particolare riferimento al giudizio di attendibilità della persona offesa,
di cui al primo motivo di ricorso, dalla lettura della sentenza della Corte
territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità,
risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla
base del quale, confermandosi le valutazioni effettuate dal giudice di prime
cure, si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con
riferimento alla responsabilità dell’imputato in ordine al reato di estorsione
ascrittoglí. Segnatamente la Corte territoriale evidenzia, con valutazione in
fatto del tutto ragionevolg. come siano poco credibili e del tutte inverosimili
le affermazioni del ricorrente, sfornite di supporto oggettivo e come invece
risultino pienamente credibili le dichiarazioni della po.: Lesley Grant,
perfettamente coerenti al loro interno ( viene dato atto che possibili minime
discrasìe potrebbero essere correlate ad una difficoltà linguistica della p.o.,
che parla la lingua francese ) e corroborate da prove testimoniali ( il
direttore di banca, l’ amica della Grant: Autret, la stessa moglie
dell’imputato), nonché da riscontri documentali ( l’emissione di tre assegni
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per Cassazione, denunciando : 1) la violazione ed erronea applicazione degli artt.

bancari , poi protestati, avendo la Grant ritirato la provvista, su consiglio
dell’avvocato) che danno atto della positiva consistenza delle circostanziate
accuse della p.o.. D’altra parte la sentenza si diffonde particolarmente
proprio nella disamina di una serie di elementi concreti attraverso i quali
giunge alla conclusione di ritenere insussistente un diritto di credito (o di
restituzione) del Tripepi il quale, a suo dire, avrebbe anticipato alla Grant,
in contanti la somma di euro 20.000,00 per le spese inerenti la
realizzazione della loro casa comune. Tale circostanza la Corte ritiene non
solo non credibile alla luce della entità della posta in gioco, ma esclude in

pag. 6 e 7 della sentenza, quali le modalità di pagamento dei lavori , che
avrebbero potuto essere pagati direttamente dall’imputato, anziché
prevedere come sostenuto dal Tripepi il previo versamento nelle mani della
Grant; il mancato utilizzo della somma asseritamente detenuta dalla Grant
per il pagamento all’agenzia, effettuato con assegno proprio, dalla Grant; il
versamento delle somme alla Grant da lungo tempo, come riferito dal
Tripepi, quando in realtà ancora non era previsto l’acquisto dell’immobile.
La Corte d’appello poi a pag. 10, affronta in maniera specifica , il motivo di
ricorso relativo alla qualificazione giuridica del fatto ed in maniera sintetica
ma esaustiva, giustifica la ritenuta sussistenza della estorsione in luogo
della fattispecie minore invocata, tenuto conto della assoluta carenza di
prova in ordine alla sussistenza di un diritto di credito in capo al Tripepi, con
ciò aderendo all’ indirizzo giurisprudenziale che in tema di elemento
differenziale tra il reato di estorsione e di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni, ravvisa l’ estorsione, prima ancora che andando a scandagliare
l’elemento psicologico del reato, attraverso la verifica della non azionabilità
del preteso diritto innanzi all’autorità giudiziaria per cui ricorre l’estorsione
non perché l’agente abbia esercitato una violenza o minaccia
particolarmente grave, ma a cagione del difetto di uno dei requisiti materiali
del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ( Sez. 2, n.24292 del
29/05/2014; Rv. 259831). In caso di contestazione del delitto di estorsione,
qualora l’imputato eccepisca di aver agito al fine di esercitare un preteso
diritto, l’accertamento dell’elemento impone il previo esame della pretesa
vantata dall’agente, onde verificare se essa presenti i requisiti dell’effettività
e della concretezza che la rendono azionabile in giudizio. (In motivazione,
la Corte ha precisato che, qualora il preteso diritto non sia tutelabile
dinanzi all’autorità giudiziaria, il comportamento andrà qualificato come
estorsione, non perché l’agente abbia esercitato una violenza o minaccia
particolarmente grave, ma a ragione del difetto di uno dei requisiti materiali

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ragione di una serie di elementi di segno contrario specificamente indicati a

del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell’imputato che lo ha
proposto al pagamento delle spese del procedimento e – ravvisandosi profili
di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma
di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione
delle spese processuali sostenute nel grado dalla costituita parte civile che
liquida in euro 3.000,00 oltre spese forfettarie nella misura del

15%, Cpa e

p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma dì euro 1.000,00 alla cassa delle
ammende, nonché alla rifusione in favore della parte civile Lesley Grant
delle spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in euro
3.000,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% CPA e IVA.

Così deciso il 26 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

IVA .

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