Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29959 del 11/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 29959 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TALERICO PALMA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FINIZIO ROBERTO N. IL 02/06/1993
avverso l’ordinanza n. 2920/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
24/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. PALMA TALERICO ;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
,jule tA: co-cA,.0
Lsi LA,,,,; 2_,,to J2.1 i us.l.w.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1.

Con ordinanza in data 22 maggio 2015, il GIP del Tribunale di Napoli rigettava la richiesta

formulata nell’interesse di Finizio Roberto, tendente a ottenere la sostituzione della misura
cautelare della custodia in carcere – cui il predetto trovavasi sottoposto in relazione ai reati di
omicidio volontario, detenzione e porto illegali di arma da sparo – con quella degli arresti
domiciliari.

il quale si reclamava un diverso giudizio della posizione cautelare dell’imputato sulla scorta
della modifica legislativa attuata con la legge n. 47 del 2015 – valorizzando, all’uopo, il suo
stato di incensuratezza, la sua piena confessione e la sua spontanea presentazione presso
l’istituto penitenziario – confermava l’ordinanza impugnata, evidenziando che la posizione del
Finizio era stata già valutata in sede di riesame con ordinanza del 7.7.2014, nella quale si dava
atto degli elementi che conducevano a un giudizio di elevata pericolosità sociale
adeguatamente fronteggiabile solo con la misura più afflittiva; che, nel frattempo, il Finizio era
stato condannato, con sentenza resa dal giudice dell’udienza preliminare di Napoli il 9 aprile
2015, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni diciotto di reclusione e che – pur
prendendo atto della modifica legislativa di cui alla legge n. 47 del 2015, che ha modificato
l’art. 274 del codice di rito – il profilo cautelare, sia in relazione al concreto e attuale pericolo di
recidivanza sia in relazione al rispetto da parte dell’imputato delle prescrizioni pertienti alla
invocata misura autocustodiale con braccialetto elettronico, era rimasto immutato non
potendosi attribuire agli elementi dedotti dalla difesa alcuna rilevante incidenza, idonea a
supportare il diverso e più favorevole giudizio sollecitato.
2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del

Finizio, avvocato Leopoldo Perone, chiedendo “l’annullamento dell’ordinanza ex art. 606 co. 1
lett. b), c) ed e) cpp per violazione e falsa applicazione degli artt. 274, 275 cod. proc. pen. motivazione mancante, illogica e contraddittoria”.
Secondo il ricorrente il giudizio di carattere prognostico operato dal TDL di Napoli circa
l’attualità e la concretezza del pericolo che il Finizio possa commetere nuovi reati sarebbe stato
affidato a mere congetture oltre a essere contraddittorio rispetto a specifici atti del processo
non debitamente valutati dal testo del provvedimento impugnato, che, al contrario, se
attentamente scrutinati, avrebbero condotto a diversa decisione.
L’errore di percezione dei dati storici da parte del Tribunale del riesame di Napoli avrebbe
determinato un travisamento del fatto deducibile quale vizio di legittimità; inoltre,
sussisterebbe una contraddittorietà interna nel testo del provvedimento impugnato che, da un
lato, farebbe riferimento alla condizione di vessazione del Finizio (provocata dalla vittima) seppure soggettiva in guisa da escludere l’esimente della legittima difesa pur putativa – e,
1

Il Tribunale del riesame di Napoli, decidendo sull’appello proposto avverso detta ordinanza, con

dall’altro, ancorerebbe il pericolo di recidivanza nel reato da parte dell’imputato alla ritenuta
indole violenta e spavalda del medesimo che non avrebbe esitato a sparare con l’arma
posseduta per risolvere la questione con la vittima stessa; il che compoterebbe anche una
evidente discrasia intrinseca al discorso giustificativo desumibile dal testo del provvedimento
impugnato e costituirebbe uno dei profili di esplicitazione del più generale vizio di illogicità
della motivazione.
In particolare, il TDL di Napoli non avrebbe tenuto conto delle seguenti circostanze: a) la

di costoro; le minacce di morte da parte della vittima all’indirizzo dell’imputato furono reiterate
anche attraverso l’uso delle armi; l’atteggiamento intimidatorio della vittima coincise con la
notizia della futura nascita del figlio del Finizio e della Vacca, tanto che quest’ultima ebbe a
denunciare il Paradisone temendo che potesse commettere qualche azione spropositata; b)
l’azione delittuosa scaturì dall’agire minatorio del Paradisone: era notte inoltrata, tre
autovetture accerchiarono quella condotta dal Finizio; dalle auto scesero circa una decina di
persone armate di bastoni; il Paradisone era in procinto di raggiungere il Finizio, il quale ebbe
a esplodere alcuni colpi di pistola perché fondatamente timoroso per la propria incolumità; c) il
mancato rinvenimento dell’arma sarebbe stato determinato dal fatto che questa venne
abbandonata in un luogo mal frequentato di Napoli; d) il Finizio ebbe a costituirsi
spontaneamente in carcere; e) il Finizio apprese di essere ricercato non perché riferitogli dalla
Vacca, con la quale non ebbe nessun contatto; f) il Finizio rese spontanea confessione
palesando in maniera concreta la cognizione di aver posto in essere un gesto scellerato; g) il
Finizío non ebbe modo di concordare la versione di fatti con la Vacca in quanto costei era stata
già escussa dalla polizia giudiziaria e non sarebbe stato in condizione di sapere cosa la Vacca
ebbe a dichiarare; h) le dichiarazioni confessorie del Finizio erano state, nella sostanza le
uniche fonti di prova dalle quali desumere in maniera netta e definitiva quanto accaduto quella
sera; i) il Finizio è soggetto assolutamente incensurato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Giova premettere che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti

de libertate

concerne l’esame del contenuto dell’atto impugnato al fine di verificare, da un lato, le ragioni
giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la
congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass. pen.,
Sez. IV, sentenza n. 2146 del 25/5/95, dep. 16.06.1995, Rv. 201840; Cass. pen., Sez. 2,
Sentenza n. 56 del 07/12/2011, dep. 04/01/2012, Rv. 251760; Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza
n. 11194 dell’8.3.2012, Rv. 252178, secondo cui “in tema di impugnazione delle misure
cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di
specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento
secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che
2

vittima ebbe a minacciare insistentemente la coppia Finizio – Vacca per il tramite dei familiari

riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle
circostanze esaminate dal giudice di merito”).
Alla Corte di cassazione, in vero, spetta il compito di verificare la congruenza logica della
motivazione resa dal giudice di merito rispetto alla valutazione degli elementi indiziari e in
ordine alla proporzionalità e adeguatezza dei presidi di contenimento.
Con specifico riferimento ai parametri ora richiamati, che vengono in rilievo nel caso che

della cautela deve costantemente verificare che ogni misura risulti adeguata a fronteggiare le
esigenze cautelari che si ravvisano nel caso concreto, secondo il paradigma della gradualità del
sacrificio imposto al soggetto sottoposto a restrizione; e che la misura cautelare sia altresì
proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata
(Cass. pen., Sez. Un., Sentenza n. 16085 del 31/03/2011, dep. 22/04/2011, Rv. 249323).
4. Muovendo da tali principi è dato soffermarsi sui motivi di doglianza dedotti dal ricorrente,
evidenziandosi che l’ordinanza gravata risulta sorretta da un conferente percorso logico
argomentativo, per quanto concerne la valutazione relativa alla scelta della misura cautelare
rispetto alle esigenze che vengono in rilievo nel caso di specie.
E in vero, il Tribunale di Napoli ha basato le valutazioni relative al concreto pericolo di attività
recidivante e alla scelta del presidio di contenimento, sull’analisi delle accertate modalità della
condotta posta in essere dal prevenuto.
In particolare, il Collegio ha considerato la gravità della condotta criminosa, risultante anzitutto
“dall’allarmante gravità dei fatti eseguiti con disinvolta naturalezza e spregiudicata
determinazione”, dimostrativa dell’ “elevata capacità a delinquere dell’imputato e della sua
personalità tendenzialmente portata al crimine”; e ha posto, altresì, in rilievo che “il Finízio
portava con sé un’arma da sparo non denunciata e sul punto appare assai poco credibile che
l’abbia acquistata da due zingari di passaggio così come è ben difficile credere alla ostentata
collaborazione offerta indicando il luogo ove l’aveva abbandonata e dove non è stata ritrovata”,
aggiungendo che si trattava di “un’arma che il Finizio alla prima occasione offertagli dalla
vittima non ha esitato a utilizzare con mira precisa, sicché, seppure le ragioni dell’omicidio
appaiono circoscritte a rapporti di tensione con la persona offesa, resta pur sempre un’indole
violenta e spavalda di chi è determinato a risolvere senza scrupoli e in un certo modo, che non
è quello della legalità, ogni questione, anche quelle banali”.
Ancora, il Tribunale di Napoli ha valutato le doglianze difensive riproposte nel ricorso per
cassazione, affermando che “su tale giudizio prognostico negativo non hanno incidenza la
formale assenza di precedenti penali, che, peraltro, non è certo un elemento nuovo ma già
ampiamente valutato fin dal primo momento, così come l’asserita confessione e la spontanea
3

occupa, preme poi osservare che la Corte regolatrice ha recentemente ribadito che il giudice

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
‘Roma, n
14
2016

m

presentazione presso l’istituto penitenziario. A tale ultimo riguardo è appena il caso di ribadire
che le sue amissioni e la spontanea presentazione sono intervenute quando ormai gli inquirenti
erano già sulle sue tracce, avendo acquisito elementi sufficienti per incriminarlo, e di certo la
sua non può considerarsi una confessione “piena” ma una versione dei fatti volta a ridurre la
sua responsabilità addirittura accreditando un’inesistente ipotesi di legittima difesa putativa”.
Ebbene, dette considerazioni risultano logicamente coerenti e del tutto conformi ai criteri di
inferenza che presiedono all’apprezzamento della esigenza cautelare del pericolo di

Peraltro, esse appaiono ossequiose al dettato normativo di cui al novellato testo dell’art. 274
lett. c) che richiede una valutazione attualizzata delle esigenze specialpreventive, atteso che il
Tribunale ha espressamente ancorato il pericolo di recidivanza agli elementi in precedenza
indicati di natura non solo concreta e, dunque, non meramente congetturale, ma anche
attuale, affermando che è “sufficiente la probabilità che, permanendo – alla stregua di un
giudizio non meramente congetturale – le condizioni che hanno determinato in passato la
spinta delinquenziale [il Finizio] commetta nuovi reati (attualità cioè non della condotta illecita
ma del pericolo del suo verificarsi)”; e ciò ha fatto attraverso l’esame delle specifiche modalità
e circostanze del fatto e alla personalità dell’imputato nei termini in precedenza esposti.
5. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, il
ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento.
Devesi inoltre disporre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore
dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’articolo 94,
comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone
trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto
penitenziario, ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso, in Roma 1’11 dicembre 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

reiterazione di reati della stessa specie, sulla base delle accertate modalità della condotta.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA