Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29958 del 31/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29958 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SALAMONE ANTONINO N. IL 26/02/1947
avverso la sentenza n. 485/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 13/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI
Udito il Procuratore Gyzal in rson del Dott r\I
■g3T”) ,
che ha concluso per
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Udito, per lapaffè civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 31/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 13/11/2012, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta pronunciata nei
confronti di Salamone Antonino, dichiarava non doversi procedere nei confronti
dell’imputato per il reato ascritto al capo B e confermava la sentenza di
condanna per il delitto di cui all’art. 12, comma 5, D. L.vo 286 del 1998,
riducendo la pena.

condizione di illegalità degli stranieri, aveva favorito la permanenza sul territorio
dello Stato di tre cittadini rumeni privi del permesso di soggiorno, prelevandoli
alla Stazione ferroviaria di Catania e conducendoli nella sua azienda agricola di
Riesi, ivi impegnandoli quali braccianti agricoli per un orario giornaliero di 10 ore
in cambio di vitto, alloggio ed un compenso mensile di euro 400,00, promesso
ma non corrisposto, trattenendo indebitamente il passaporto di una straniera.
I tre stranieri erano stati sorpresi dai carabinieri durante un controllo
operato presso l’azienda agricola. Due di loro esibivano il passaporto rumeno,
mentre quello di Gal Adriana veniva consegnato ai Carabinieri da Salamone.
I verbali di sommarie informazioni rese dai tre clandestini ai carabinieri
venivano acquisiti dal Tribunale di Caltanissetta dopo che gli stessi erano risultati
irreperibili, in Italia e all’estero, anche a seguito di ricerche effettuate presso
l’Interpol. Gli stranieri avevano riferito di essere giunti circa 15 giorni prima del
controllo e di sopportare condizioni di lavoro molto dure. Nell’azienda agricola
dell’imputato, in precedenza, avevano già lavorato altri cittadini rumeni alle
medesime condizioni, come accertato dai carabinieri (si tratta del delitto per il
quale la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta
prescrizione).
Secondo la Corte territoriale, il rinvenimento dei tre stranieri da parte dei
carabinieri nell’azienda agricola, l’ingiustificato possesso del passaporto di uno di
loro da parte di &demone, il possesso di appunti, detenuti dai tre stranieri con
indicazione del tragitto da compiere e del numero di telefono cellulare
dell’imputato e le dichiarazioni accusatorie rese dai tre stranieri dimostravano la
colpevolezza dell’imputato.
2. Ricorre per cassazione Antonino Salamone, deducendo violazione di legge
e vizio di motivazione.
La sentenza impugnata aveva posto a base dell’affermazione di
responsabilità le dichiarazioni dei tre cittadini rumeni rese nel corso delle indagini
preliminari, ma non confermate in dibattimento; il Giudice le aveva acquisite
2

Secondo l’imputazione, Salamone, al fine di trarre ingiusto profitto dalla

dopo una verifica burocratica dell’impossibilità di escussione in dibattimento, così
violando il principio del contraddittorio. L’art. 111, comma 5, della Costituzione
richiede che la deroga al contraddittorio dibattimentale derivi da impossibilità
oggettiva di escussione dei testimoni.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

sentenza impugnata ma, essendo decorso il termine di prescrizione del reato
contestato, comporta l’annullamento senza rinvio.

In effetti, la valutazione sulla base della quale sono stati acquisiti al fascicolo
per il dibattimento i verbali di sommarie informazione dei tre cittadini rumeni
non corrisponde a quelli dettati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui,
ai fini dell’acquisizione mediante lettura dibattimentale, ex art. 512 bis cod. proc.
pen., delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente
all’estero, è necessario preliminarmente accertare l’effettiva e valida citazione
del teste non comparso – secondo le modalità previste dall’art. 727 cod. proc.
pen. per le rogatorie internazionali o dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria
– verificandone l’eventuale irreperibilità mediante tutti gli accertamenti
opportuni. Occorre, inoltre, che l’impossibilità di assumere in dibattimento il
teste sia assoluta ed oggettiva, e, non potendo consistere nella mera
impossibilità giuridica di disporre l’accompagnamento coattivo; occorre che risulti
assolutamente impossibile la escussione del dichiarante attraverso una rogatoria
internazionale concelebrata o mista, secondo il modello previsto dall’art. 4 della
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a
Strasburgo il 20 aprile 1959. (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010 – dep.
14/07/2011, D. F., Rv. 250197)

Nel caso di specie, il Tribunale si è accontentato delle ricerche tramite
Interpol, sulle quali ha deposto un teste di polizia giudiziaria.

Si noti che, trattandosi di questione di utilizzabilità della prova – poiché la
lettura dei verbali ex art. 512 bis cod. proc. pen. e la loro allegazione al fascicolo
per il dibattimento (art. 515 cod. proc. pen.) determinano la possibilità di
utilizzarle nella decisione (art. 526 cod. proc. pen.) – essa è rilevabile in ogni
stato e grado del procedimento (art. 191, comma 2 cod. proc. pen.) e quindi non
è sottoposta alla regola dell’art. 606, comma 3 cod. proc. pen..

Il ricorso è fondato: determinerebbe l’annullamento con rinvio della

Irrilevante, pertanto, è la circostanza che l’acquisizione dei verbali non fosse
oggetto di uno specifico motivo di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.

Il Consigliere estensore

Così deciso il 31 maggio 2013

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