Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29957 del 05/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29957 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARBONE VINCENZO N. IL 13/02/1970
PULCRANO VINCENZO N. IL 24/08/1978
avverso la sentenza n. 9844/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 05/06/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Napoli, rideterminata la pena, ha confermato nel
resto la sentenza emessa in data 31 agosto 2013 dal locale Tribunale, appellata da CARBONE
Vincenzo e PULCRANO Vincenzo, dichiarati responsabili del delitto di tentato furto
pluriaggravato, commesso il 30 agosto 2013.
Propongono distinti ma identici ricorsi per cassazione gli imputati che deducono violazione di legge
e difetto di motivazione sulla responsabilità, sul ricorrere dell’aggravante dell’esposizione alla
pubblica fede, sul ricorrere dell’attenuante ex art. 62 n.4 c.p. e sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati
riproponendo questioni già sottoposte al giudizio del giudice d’appello e da questo ritenute
infondate con motivazione adeguata, sia in punto di responsabilità per un’azione osservata
direttamente dalla polizia giudiziaria, sia in tema di circostanze ritenute (l’aggravante) ed esclude
(l’attenuante) con motivazione congrua in relazione all’esposizione alla pubblica fede di un veicolo
posteggiato sulla pubblica via ed in relazione al valore di un autoveicolo, non qualificabile come di
speciale tenuità.
Anche quanto al trattamento sanzionatorio i ricorsi sono manifestamente infondati, evocando
apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede di legittimità, laddove la
Corte di Appello ha adeguatamente sottolineato i plurimi precedenti di entrambi correttamente
valutati, indipendentemente dalla contestazione ad uno di loro di una recidiva non considerata poi
nel trattamento sanzionatorio, come tali da giustificare un trattamento sanzionatorio più mite di
quello, già rideterminato dalla Corte.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00# per ognuno.
P . Q . M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2015.

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