Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29956 del 11/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 29956 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TALERICO PALMA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EL GHARIB ABDELLAH N. IL 18/01/1983
avverso l’ordinanza n. 469/2014 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
18/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1.

A seguito della declaratoria di incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vicies ter del decreto

legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n.
49 pronunciata con sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e della conseguente
reviviscenza della disciplina modificata dal legislatore con le norme dichiarate incostituzionali, il
difensore di El Gharib Abdellah chiedeva al giudice dell’esecuzione di rideterminare la pena
complessiva di anni sei, mesi due di reclusione ed C. 24.000,00 di multa di cui alle sentenze

Tribunale di Bologna il 28.4.2008 (irrevocabile dal 6.10.2010) e il 30.5.2007 (irrevocabile dal
22.1.2008).
In particolare, El Gharib Abdellah era stato condannato con la prima sentenza indicata e
all’esito del giudizio abbreviato alla pena di anni tre di reclusione ed C. 12.000,00 di multa a
titolo di continuazione su quella di anni tre, mesi due di reclusione ed C. 12.000,00 di multa già
applicata al medesimo ex art. 444 del codice di rito con la seconda delle sentenze citate;
entrambe le sentenze erano state pronunciate per delitti di cui all’art. 73 DPR n. 309/90,
relativi a fatti, commessi tutti tra settembre e ottobre 2006, di illecita detenzione, trasporto e
cessione di sostanze stupefacenti di tipo cannabinoidi, con esclusione da parte dei giudici di
merito dell’applicabilità dell’ipotesi di cui al V° comma del citato articolo, con riconoscimento
nella prima condanna – quella del 30.5.2007 – delle circostanze attenuanti generiche in regime
di prevalenza sulla ritenuta aggravante di cui al comma 6° dello stesso art. 73 DPR n. 309/90.
2. Con ordinanza del 18 luglio 2014, il Tribunale di Bologna, quale giudice dell’esecuzione,
procedeva a rideterminare la pena inflitta a El Gharib Abdellah in anni due, mesi due, giorni
venti di reclusione ed C. 5.333,00 di multa quanto alla sentenza del giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Bologna del 30.5.2007 e in anni due, mesi uno, giorni dieci di
reclusione ed C. 5.066,00 di multa quanto alla sentenza del medesimo giudice del 28.4.2008,
in aumento a titolo di continuazione su quella come determinata in relazione alla prima
sentenza (e così, complessivamente, nella misura di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed
C. 10.3999,00 di multa).
Premetteva che il criterio orientativo in base al quale si doveva addivenire alla
rideterminazione “delle pene applicate in base a normativa costituzionalmente illegittima e in
concreto più sfavorevole per il reo” e alla stregua del previgente quadro edittale di riferimento
era quello dell’interpretazione del giudicato secondo la più stretta aderenza ai suoi significati e,
comunque, alla luce dei criteri generali stabiliti dall’art. 133 cp senza alcun vincolo di ordine
aritmetico/proporzionalistico rispetto alle statuizioni del giudice della cognizione; che senz’altro
intangibile doveva reputarsi il giudicato formatosi sulla sussistenza di un unico reato continuato
in relazione a tutti gli episodi delittuosi di cui alle imputazioni delle sentenze richiamate, come
anche quello formatosi circa l’individuazione del reato più grave che risulta essere stato
1

emesse nei confronti del proprio assistito dal giudice dell’udienza preliminare presso il

ravvisato nell’unico fatto commesso il 13 ottobre 2006 per il quale El Gharib aveva
“patteggiato” la pena con sentenza del 30.5.2007 (trasporto, in concorso, di circa 20 Kg. di
hashish) e in relazione al quale era stata applicata una pena di entità superiore a quella inflitta
in aumento dalla successiva sentenza del 28.4.2008 in ordine a una pluralità di fatti punibili ex
art. 73 DR n. 309/90).
Quindi, passando alla rideterminazione della pena base del ritenuto unico reato continuato,
ovvero quella già applicata per il fatto commesso il 13.10.2006 di cui alla sentenza del GIP di

dell’autovettura utilizzata per il trasporto della droga, preordinato e organizzato in maniera
professionale con il metodo delle “staffette”) appariva di significativa gravità obiettiva
trattandosi di illecito trasporto, in concorso con altre tre persone, del cospicuo quantitativo di
circa 20 Kg di hashish; e affermava, in considerazione di quanto esposto, che, alla luce dei
parametri di cui all’art. 133 cp, appariva equo e congruo determinare la pena base in misura
che si discosti sensibilmente dal minimo edttale “legittimo” e, dunque, nella misura di anni
cinque di reclusione ed C. 12.000,00 di multa, pena questa diminuita di un terzo, per effetto
delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull’aggravante
di cui al 6° comma dell’art. 73 DPR n. 309/90, ulteriormente ridotta per la scelta del rito fino
ad anni due, mesi due, giorni venti di reclusione ed C. 5.333,00 di multa.
Quanto alla pena a titolo di continuazione in relazione ai numerosissimi episodi illeciti (ben 18)
giudicati con la sentenza del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna del
28.4.2008, il Tribunale di Bologna, dopo avere premesso che anche questi erano da ritenersi
di spiccata gravità oggettiva (i quantitativi di hashish movimentata da El Gharib erano
dell’ordine di diversi chilogrammi per volta ovvero, in alcuni casi, mai inferiori ai due
chilogrammi e, comunque, di alcuni ettogrammi di stupefacente), riteneva equo e congruo
apportare sulla nuova pena base come rideterminata un aumento a titolo di continuazione di
mesi trentasei di reclusione che corrispondeva al 95% circa dell’aumento fissato in
continuazione dal giudice di merito che lo aveva determinato in trentotto mesi di reclusione.
3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione El Gharib Abdellah,
deducendo “violazione dell’art. 606 lett.b) e e) cpp in relazione agli artt. 2, 81 cpv, 133 cp, 73
DPR n. 309/90, 444, 666, 671 cpp, 3, 13, 25, 27, I° e III° co, 136 Cost., 111 e 117 Cost. in
relazione all’art. 49, par. 3, Carta Diritti Fondamentali U.E.; illogica e contraddittoria
motivazione circa la ingiustificata applicazione parziale di un criterio aritmetico – proporzionale
nella determinazione della pena”
Secondo il ricorrente l’ordinanza impugnata sarebbe stata pronunciata in violazione di norme
sostanziali, processuali e di numerosi principi di rilevanza costituzionale e sovranazionale, con
motivazione, peraltro, contraddittoria.
2

Bologna del 30.5.2007, evidenziava che la condotta posta in essere da El Gharib (conducente

In particolare, ha evidenziato che le operazioni di calcolo utilizzate risulterebbero
ingiustificatamente diverse, oltre che effettuate in violazione di legge: la pena base
risulterebbe eterodeterminata attraverso una valutazione meramente discrezionale fondata
sull’art. 133 cp, mentre l’aumento a titolo di continuazione risulterebbe parametrato in base a
un criterio matematico – proporzionale; che l’illogicità di detta soluzione risulterebbe ancora
più palese ove si consideri che la pena base da rideterminare risultava essere stata applicata ai
sensi dell’art. 444 del codice di rito; che l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione

un vizio di ragionevolezza del provvedimento; che, con riferimento alle pronunce rese ai sensi
dell’art. 444 del codice di rito, al giudice dell’esecuzione in materia di rideterminazione della
pena sarebbe consentito unicamente il ricalcolo matematico del quantum poenae corretto sulla
base della normativa di risulta a seguito di declaratoria di incostituzionalità, senza margini di
valutazione di merito e ciò al fine di evitare che il procedimento speciale del patteggiamnto
venga svuotato nella propria essenza.
Il ricorrente ha, inoltre, evidenziaro “a ogni buon conto, il difetto di competenza del Tribunale
di Bologna in composizione monocratica ai sensi dell’art. 665 cpp”, sostenendo che il giudice
dell’esecuzione competente era da individuasi nella Corte di Appello di Bologna, che in data
13.3.2009, aveva riformato la sentenza del GIP del Tribunale di Bologna del 28.4.2008, titolo
questo ricompreso nell’ordine di carcerazione n. 430/2010 della Procura Generale di Bologna in
virtù del quale il proprio assistito si trovava ristretto in carcere, a nulla rilevando l’ulteriore
condanna riportata dal predetto con sentenza del Tribunale di Bologna del 28.11.2011,
irrevocabile dal 17.10.2012, che, benché risultante dal certificato penale, non era stata ancora
posta in esecuzione.
4.

Il Procuratore Generale di questa Corte, dott. Oscar Cedrangolo, ha, con requisitoria scritta,

chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5.

Ritiene il Collegio che vada preliminarmente affrontata la questione della competenza

funzionale del giudice dell’esecuzione, sebbene il relativo motivo sia stato prospettato dalla
difesa in via subordinata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il criterio di determinazione della
competenza funzionale del giudice dell’esecuzione va sempre ancorato a un parametro di tipo
oggettivo, quale quello cronologico; e ciò sia se la questione attiene ad un unico e diverso
titolo esecutivo (Cass. Sez. I, 29.10.2014, n. 52201, RV 261459), sia quando il provvedimento
3

dell’applicazione parziale di plurimi metodi di rideterminazione della pena si risolverebbero in

divenuto irevocabile per ultimo sia costituito da una sentenza di proscioglimento (Cass. Sez. I,
6.11.2014, n. 48337, RV 261203), sia quando il provvedimento divenuto irrevocabile per
ultimo riguarda una condanna a pena non eseguibile (Cass. Sez. I, 5.6.2013, n. 30004, RV
256215).
In applicazione di detto principio, giudice dell’esecuzione competente a decidere l’istanza del
ricorrente è il Tribunale di Bologna, poiché ha emesso il provvedimento di condanna divenuto
irrevocabile per ultimo (sentenza del 28.11.2011, irrevocabile dal 17.10.2012), sebbene

6. Quanto all’altro motivo, il giudice dell’esecuzione ha correttamente rideterminato la pena
applicata ai sensi dell’art. 444 del codice di rito con sentenza del giudice dell’udienza
preliminare di Bologna del 30.5.2007, facendo riferimento ai criteri generali stabiliti dall’art.
133 del codice penale; in particolare, ha spiegato le ragioni che lo avevano determinato a
discostarsi sensibilmente dal minimo edttale “legittimo”, evidenziando come la condotta posta
in essere da El Gharib (conducente dell’autovettura utilizzata per il trasporto della droga,
preordinato e organizzato in maniera professionale con il metodo delle “staffette”) appariva di
significativa gravità obiettiva trattandosi di illecito trasporto, in concorso con altre tre persone,
del cospicuo quantitativo di circa 20 Kg di hashish e perciò ritenendo equa e congrua al caso
concreto la pena di anni due, mesi due, giorni venti di reclusione ed C. 5.333,00 di multa (p.b.
anni cinque di reclusione ed C. 12.000,00 di multa, diminuita di un terzo, per effetto delle già
riconosciute circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull’aggravante di cui al
6° comma dell’art. 73 DPR n. 309/90, ulteriormente ridotta per la scelta del rito).
Tale modo di procedere è ossequioso dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte
con la sentenza del 26.2.2015, n. 37107, ric. Marcon, secondo cui “la pena applicata con la
sentenza di patteggiamento avente ad oggetto uno o più delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. 309
del 1990, relativi alle droghe c. d.leggere, divenuta irrevocabile prima della sentenza n. 32 del
2014 della Corte Costituzionale, può essere rideterminata in sede di esecuzione in quanto pena
illegale; la rideterminazione avviene ad iniziativa della parti, con le modalità di cui al
procedimento previsto dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., sottoponendo al giudice
dell’esecuzione una nuova pena su cui è stato raggiunto l’accordo; in caso di mancato accordo
o di pena concordata ritenuta non congrua il giudice dell’esecuzione provvede autonomamente
alla rideterminazione della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.”.
Anche con riguardo alla determinazione della pena (in aumento) in relazione all’altra sentenza,
il giudice dell’esecuzione ha richiamato i criteri direttivi di cui all’art. 133 del codice penale e, in
particolare, la “spiccata gravità oggettiva” dei fatti delittuosi accertati, mentre il riferimento
alla circostanza che la pena rideterminata corrispondeva al 95% dell’aumento in precedenza
fissato non ha, di fatto, comportato alcuna violazione di legge.

4

ancora non posto in esecuzione.

7. Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto e il ricorrente condannato al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma 1’11 dicembre 2015
Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA