Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29956 del 05/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29956 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CESTRONE ALEXANDRO N. IL 02/12/1981
avverso la sentenza n. 21555/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 05/06/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data
3 luglio 2013 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, appellata da CESTRONE Alexandro,
dichiarato responsabile del delitto di tentato furto in luogo di privata dimora, commesso 1’11
giugno 2013.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità e
sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché la
Corte di merito ha chiaramente evidenziato come la ricostruzione del fatto in sede dibattimentale
avesse dimostrato la presenza del prevenuto in uno spogliatoio dell’Ospedale, rilevata da una testimone che l’aveva colto mentre frugava in una delle borse ivi presenti.
Del tutto adeguata anche la motivazione che si riferisce all’inapplicabilità dell’attenuante ex art.
62 n. 4 c.p. atteso il valore non qualificabile di speciale tenuità delle cose che si trovavano nel
luogo dove era penetrato abusivamente il prevenuto e delle quali si sarebbe ben potuto impossessare, se non colto in flagranza.
Inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di
aver seguito nel presente giudizio di legittimità, è la doglianza concernente le non concesse attenuanti generiche e la misura della pena giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i plurimi, gravi e specifici precedenti
penali, elemento sicuramente rilevante ex artt. 133 e 62-bis C.P.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2015.

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