Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29955 del 05/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29955 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HADJI MOHAMED N. IL 14/01/1966
avverso la sentenza n. 10660/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
26/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 05/06/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data
26 settembre 2013 dal locale Tribunale, appellata da HADJI Mohamed, dichiarato responsabile
del delitto di furto pluriaggravato in concorso, commesso il 25 settembre 2013.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
sulla responsabilità per concorso con chi aveva commesso il borseggio, sull’aggravante della destrezza, sul ricorrere dell’attenuante ex art. 114 c.p., sulla sussistenza dello stato di bisogno, della
tenuità del danno e sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato che il successo del borseggiatore era stato
frutto di azione combinata delle due persone ugualmente efficaci, che avevano conseguito con
azione connotata da particolare destrezza, un momentaneo possesso, rilevato da chi era intervenuto per l’arresto in flagranza, di un portafogli contenente somma di denaro non certamente qualificabile di speciale tenuità. Altrettanto congrua la motivazione sulla mancanza di prova di uno
stato di bisogno in soggetti dediti al furto, la cui personalità è stata adeguatamente valutata ex
artt. 133 e 69 c.p. come tale da non consentire una valutazione di prevalenza delle già applicate
attenuanti generiche.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di C. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2015.

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