Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29953 del 11/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 29953 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TALERICO PALMA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AVERAIMO VINCENZA N. IL 29/03/1966
avverso l’ordinanza n. 110/2014 GIP TRIBUNALE di NOLA, del
31/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1.

A seguito della declaratoria di incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vides ter del decreto

legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n.
49 pronunciata con sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e della conseguente
reviviscenza della disciplina modificata dal legislatore con le norme dichiarate incostituzionali, il
difensore di Averaimo Vincenza chiedeva al giudice dell’esecuzione di rideterminare la pena
(anni quattro, mesi due di reclusione ed C. 20.000,00 di multa) inflitta alla propria assistita dal

irrevocabile dal 26.2.2014, per il reato di cui all’art. 73 DR n. 309/90 per avere la condannata,
in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, coltivato presso la sua abitazione quattro
piante di cannabis indica contenenti Thc con un titolo dello 0,72% pari a 0,14 grammi di
principio attivo puro, nonché detenuto a fine di spaccio grammi 50 di marjivana contenenti il
Thc con un titolo del 13,77% pari a 6,88 grammi di principio attivo puro dalla quale potere
ricavare 275,5 dosi medie singole e, altresì, per avere detenuto a fine di spaccio cinque
involucri contenenti un miscuglio di cocaina cloridrato con un titolo del 98,84% pari a 2,76
grammi di principio attivo dal quale potere ricavare 18,4 dosi medie singole.
2.

Con ordinanza del 31 luglio 2014, il Tribunale di Noia, quale giudice dell’esecuzione,

procedeva a rideterminare la pena inflitta alla Averaimo con la citata sentenza nella stessa
misura di quella alla medesima inflitta dal giudice della cognizione, secondo il seguente calcolo:
p.b. anni sei di reclusione ed C. 26.000,00 di multa, per il reato ritenuto più grave di
detenzione illecita della cocaina, aumentata, ai sensi dell’art. 81 cpv cp, in anni sei, mesi due
di reclusione ed C. 29.000.00 di multa per la detenzione della marijuana, ulteriormente
aumentata, ai sensi dell’at. 81 cpv cp, in anni sei, mesi tre di reclusione ed C. 30.000,00 di
multa per il reato di illecita coltivazione di sostanze stupefacenti, ridotta di un terzo per la
scelta del rito.
Premetteva che il giudice di merito aveva inflitto alla Averaimo la pena finale di anni quattro,
mesi due di reclusione ed C. 20.000,00 di multa per i reati in precedenza indicati ritenendo più
grave il reato di detenzione illecita della marijuana e determinandola nel seguente modo: p.b.
anni sei di reclusione ed C. 26.000,00 di multa, aumentata, ai sensi dell’art. 81 cpv cp, in anni
sei, mesi due di reclusione ed C. 29.000.00 di multa per la illecita detenzione della cocaina,
ulteriormente aumentata, ai sensi dell’at. 81 cpv cp, in anni sei, mesi tre di reclusione ed C.
30.000,00 di multa per il reato di illecita coltivazione di sostanze stupefacenti, ridotta di un
terzo per la scelta del rito.
Evidenziava, quindi, che “tale calcolo, dovendosi prendere atto e dovendosi applicare il
trattamento sanzionatorio “rivissuto” a seguito della sentenza della Corte Costituzioneale va
completamente sovvertito in quanto il reato più grave non può più essere considerato la
detenzione della marijuana ma quella della cocaina a cui è ancora applicabile la pena di quando
1

giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Noia con sentenza del 16 gennaio 2013,

la sentenza è stata emessa in quanto si tratta di sostanza stupefacente appartenente alla
tabella I (reclusione da sei a venti anni e multa da C. 26.000,00 a C. 260.000,00)”; che “tale
pena è, infatti, più favorevole di quella “rivissuta” per le droghe pesanti che è addirittura quella
della reclusione da otto a venti anni e della multa da C. 25.822 (cinquanta milioni) a C.
258.228 (cinquecento milioni)”; e riteneva di dovere procedere “a un nuovo calcolo in cui il
reato più grave sia non già quello per la detenzione della marijuana ma quello per la
detenzione della cocaina in quanto punito più severamente”, richiamando a sostegno della

del reato base.
3.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore

di fiducia, Averaimo Vincenza, deducendo “grave carenza e manifesta illogicità della
motivazione; violazione della legge penale”.
Secondo la ricorrente il giudice dell’esecuzione avrebbe operato in palese e aperto contrasto
con il principio di intangibilità del giudicato travalicando i limiti dello stesso, richiamando
erroneamente principi che riguarderebbero la diversa ipotesi

dell’abolitio criminis,

non

applicabili nel caso di specie in cui, invece, sarebbe possibile rideterminare la pena base per il
reato (già ritenuto più grave dal giudice di merito, in ragione del dato ponderale e delle dosi
ricabavili) di detenzione della marijuana nei limiti della forbice edittale “rivissuta” a seguito
della sentenza n. 132 del 2014 della Corte Costituzionale.
4.

Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale di questa Corte, dott. Giulio Romano, ha

chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5.

Va, innanzitutto, evidenziato che sul tema del rapporto tra l’intangibilità del giudicato e le

ricadute di decisioni della Corte Costituzionale incidenti sul mero trattamento sanzionatorio
sono intervenute più volte, e di recente, le Sezioni Unite di questa Corte.
In particolare, le Sezioni Unite nella sentenza del 29 maggio 2014, n. 42858 (ric. Gatto) hanno
affermato che “quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di
condanna, interviene la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale diversa
da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e
quest’ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell’esecuzione deve rideterminare la
pena in favore del condannato pur se il provvedimento “correttivo” da adottare non è a
contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di
valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme
diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di
successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l’applicazione di norme più favorevoli
2

propria decisione la pronuncia di questa Corte n. 18872 del 2007 in tema di abolitio criminis

eventualmente “medio tempore” approvate dal legislatore”; e che “I”efficacia del giudicato
penale nasce dalla necessità di certezza e stabilità giuridica, propria della funzione tipica del
giudizio, ma anche dall’esigenza di porre un limite all’intervento dello Stato nella sfera
individuale, sicché si esprime essenzialmente nel divieto di “bis in idem”, e non implica
l’immodificabilità in assoluto del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile
di condanna nei casi in cui la pena debba subire modificazioni necessarie imposte dal sistema a
tutela dei diritti primari della persona. (Conf. Corte cost. sentenze n. 115 del 1987, n. 267 del

Tale principo è stato seguito nelle recentissime sentenze delle Sezioni Unite del 26 febbraio
2015: la n. 22471 (ric. Sebbar), la n. 33040 (ric. Jazouli) e la n. 37107 (ric. Marcon), che
hanno tutte prestato adesione all’opzione interpretativa che ritiene superabile, anche lì dove la
declaratoria di illegittimità costituzionale riguardi una norma incidente sul trattamento
sanzionatorio (e non anche abrogativa della rilevanza penale del fatto) il limite del giudicato.
Peraltro, già con la sentenza n. 18821 del 2014 (ric. Ercolano), le stesse Sezioni Unite decidendo su fattispecie riguardante la possibilità che il giudice dell’esecuzione, in attuazione
dei principi dettati in materia dalla Corte EDU, e modificando il giudicato, sostituisca la pena
dell’ergastolo, inflitta all’esito del giudizio abbreviato, con la pena di anni trenta di reclusione avevano osservato come alla giurisdiione esecutiva sono riconosciuti “ampi margini di
manovra” non circoscritti alla sola verifica della validità e dell’efficacia del titolo esecutivo, ma
incidenti anche sul contenuto di esso; e ciò “allorquando imprescindibili esigenze di giustizia,
venute in evidenza dopo l’irrevocabilità della sentenza, lo esigano”.
Ciò posto, occorre evidenziare che, nel caso in esame, la contestazione riguardava tre distinti
episodi, due aventi a oggetto droga “leggera” – uno dei quali ritenuto più grave (in virtù della
equiparazione sanzionatoria operata con la normativa poi dichiarata incostituzionale) – e un
altro avente a oggetto droga “pesante”, posti in continuazione.
E’ evidente che la necessità di rispettare la natura dei singoli reati posti in continuazione

1987, n. 282 del 1989)”.

determina – nel caso di specie – la necessaria “rielaborazione” in sede esecutiva del rapporto
tra reato – base e reati – satellite, atteso che nell’assetto edittale riemerso a seguito della
pronuncia di illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vides ter del decreto legge 30
dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 di cui
alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, reato più grave va ritenuto, così come
ha fatto il giudice dell’esecuzione, quello avente a oggetto la detenzione a fine di spaccio della
cocaina.
In rapporto alle droghe “pesanti”, infatti, la novellazione del 2006 aveva introdotto un regime
sanzionatorio di maggiore favore, posto che la pena edittale minima di anni otto di reclusione

3

s7

L

(ferma restando la pena i massima di anni venti) era stata sensibilmente ridotta e determinata
in quella di anni sei di reclusione.
La stessa decisione n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale aveva osservato relativamente
alla caducazione delle norme introdotte nel 2006 – che ha determinato effetti ampiamente
favorevoli per le condotte in concreto riferibili a droghe “leggere” – che l’effetto sfavorevole
non può, invece, prodursi per le condotte di detenzione illecite di droghe “pesanti”.

norma incriminatrice dichiarata incostituzionale può continuare a trovare applicazione per le
condotte realizzate nel corso della sua vigenza, ove la sua disciplina conduca in concreto a un
trattamento più favorevole per l’imputato (cfr. Cass. Sez. IV, 26.9.2014, n. 44808, RV
260735; Cass. Sez. I, 19.6.2015, n. 41693, RV 264385).
Ciò determina che il minimo edittale di anni sei di reclusione resta intangibile per la detenzione
a fini di spaccio della droga “pesante” ed è quest’ultimo fatto – reato da porre nella nuova
determinazione, così come correttamente statuito nell’impugnata ordinanza, a base della
continuazione, in applicazione dei principi affermati dalle SS. UU. di questa Corte, secondo cui
“in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena
edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la
fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione fra di esse” (Cass. SS.UU.
28.2.2013, n. 25939, RV 255347).
6. Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto e il ricorrente condannato al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma 1’11 dicembre 2015

Ne deriva che, in ossequio al principio di irretroattività della legge penale meno favorevole, la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA