Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29953 del 05/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29953 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MITIC SRDAN N. IL 23/11/1982
ROKSANDIC DJORDJE N. IL 23/06/1978
avverso la sentenza n. 1874/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 05/06/2015

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IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 6
dicembre 2013 dal locale Tribunale, appellata da MITIC Srdan e ROKSANDIC Djordje, dichiarati
responsabili del delitto di Furto in luogo di privata dimora in concorso, commesso il 5 dicembre
2013.
Propongono distinti ricorsi per cassazione gli imputati entrambi lamentando difetto di motivazione
sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati
9 per altro verso inammissibili, perché risolventisi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili,
come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità giacché la motivazione della
impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato la negativa
personalità dei prevenuti dimostrata dai precedenti, il comportamento dei predetti tutt’altro che
collaborativo — elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62 bis C.P. — nonché per le
connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti.
Né i ricorrente indicano elementi, non considerati in positivo, decisivi ai fini di una diversa
valutazione.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 ggno 2015.

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