Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29952 del 31/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29952 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO SERIGNE N. IL 31/12/1976
avverso la sentenza n. 316/2011 GIUDICE DI PACE di GENOVA, del
16/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELA TARDI°
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per &

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 31/05/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 dicembre 2011 il Giudice di pace di Genova ha
dichiarato Lo Serigne responsabile del reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del
1998, introdotto dalla legge n. 94 del 2009, e l’ha condannato alla pena di euro
cinquemila di ammenda.
L’imputato aveva violato la predetta disposizione normativa per essersi
trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato in assenza del permesso di

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato per
mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento sulla base di unico motivo,
con il quale ha denunciato l’erronea applicazione dell’art. 10-bis d.igs. n. 286 del
1998, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, assumeva rilievo la pronuncia della Corte di Giustizia
n. 61/11, conseguente al mancato adeguamento alla direttiva 115/08/CE da
parte dello Stato italiano in tema di rimpatrio dei cittadini irregolari di paesi terzi,
per contrasto tra la fattispecie incriminatrice e la normativa comunitaria.
Peraltro, con riferimento a tale compatibilità, si era in attesa della decisione
della Corte di giustizia sulla triplice pregiudiziale comunitaria sollevata, con
conseguente necessità di sospensione del giudizio in attesa delle relative
determinazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La prospettata questione della compatibilità della contravvenzione
contestata con la normativa comunitaria, e in particolare con la direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (recante norme e
procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare), ha già formato oggetto di interventi della
Corte EDU.
Con la sentenza del 6 dicembre 2012 (causa C-430/11), detta Corte,
intervenendo sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, nel
procedimento penale a carico di Md Sagor, dal Tribunale di Rovigo, ha dichiarato
tra l’altro, che tale direttiva deve essere interpretata nel senso che essa non osta
alla normativa di uno Stato membro, come quella dell’ordinamento italiano, che
sanziona il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con una pena pecuniaria
sostituibile con la pena dell’espulsione.

2

soggiorno e tenuto conto dell’accertato rigetto della istanza di emersione.

Con successiva ordinanza del 21 marzo 2013 (causa C-522/11), resa sulla
domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta, nel procedimento penale a carico
di Abdoul Khadre Mbaye, dal Giudice di pace di Lecce, la Corte ha confermato la
precedente statuizione e ha puntualizzato che la facoltà di sostituzione della
pena dell’ammenda con l’espulsione può essere esercitata solo se la situazione
dell’interessato corrisponde a una di quelle previste dall’articolo 7, par. 4, di tale
direttiva, alla cui stregua è consentito agli Stati membri di astenersi dal
concedere un termine per la partenza volontaria, in particolare quando sussiste il

rimpatrio.
La compatibilità della previsione normativa di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286
del 1998 con la indicata direttiva è stata anche già affermata da questa Corte,
che ha condivisibilmente rimarcato che la fattispecie contravvenzionale non
comporta alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla stessa direttiva,
che è di agevolare e assecondare l’uscita dal territorio nazionale degli stranieri
extracomunitari privi di valido titolo di permanenza, e non è in contrasto con
l’art. 7, par. 1 della medesima direttiva, che, nel porre un termine compreso tra i
7 e 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per
questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel
territorio dello Stato (Sez. 1, n. 951 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, Gueye,
Rv. 251671).
Tali rilievi, congiunti al dato fattuale che al ricorrente è stata applicata la
pena pecuniaria di euro cinquemila, confermano la coerenza della decisione
impugnata ai principi normativi anche sovranazionali e la legittimità della
pronuncia di colpevolezza.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, Il 31 maggio 2013

Il Consigliere estensore

Awk

I! Presidente

rischio che l’interessato si dia alla fuga al fine di sottrarsi alla procedura di

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