Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29952 del 11/12/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29952 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TALERICO PALMA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MHAOUEL ABDERRAZAR N. IL 17/06/1972
avverso l’ordinanza n. 242/2014 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
17/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1.

Con ordinanza del 17 luglio 2014, il Tribunale di Bologna, quale giudice dell’esecuzione,

decidendo sulla richiesta formulata – a seguito della pronuncia n. 32/2014 della Corte
Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter del
D.L. 272/2005 convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006
n. 49 – da Mhaouel Abderrazar di rideterminazione della pena applicata nei suoi confronti con
sentenza del giudice dell’udienza preliminare di Bologna del 28.10.2011, divenuta irrevocabile

all’art. 73, comma 5 0 , del DPR n. 309/90 relativo alla illecita detenzione a fini di spaccio di
droga sia “leggera” che “pesante” (3,6 grammi e 11 grammi circa di hashish; grammi 0,2 di
eroina), procedeva a rideterminare la sola pena pecuniaria nella misura di C. 1.200,00 di
multa.
Dopo avere evidenziato che la condanna del Mhaouel aveva riguardato anche la detenzione a
fine di spaccio di droga “pesante” (gr. 0,2 di eroina), precisava che “non pub trovare
applicazione la pena edittale oggi prevista sub art. 73, comma 5, DPR n. 309/90 per effetto
della modifica introdotta con d.l. 79/14 (in vigore dal 21.5.2014): alla luce del disposto dell’art.
2 cp la norma che introduce un regime sanzionatorio più favorevole all’imputato non trova
applicazione allorché sia già intervenuta – come nel caso in esame – sentenza irrevocabile di
condanna”; e spiegava che “per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. 272/2005 convertito
con la I. 49/2006 (c.d. I. Fini – Giovanardi), quanto alla pena detentiva, con riguardo alle
droghe c.d. pesanti quali l’eroina rinvenuta in possesso del prevenuto, è stato ridotto il minimo
edittale della reclusione ed è stato alzato il limite edittale della multa dell’ipotesi regolata sub
art. 73 co. 1; non è stato modificato il minimo edittale della reclusione ed è stato alzato il
limite edittale della multa dell’ipotesi regolata sub art. 73, comma 5, DPR 309/90”.
Concludeva che “l’unico trattamento deteriore per il prevenuto che è derivato dall’introduzione
delle norme poi dichiarate incostituzionali, consiste nell’aumento del minimo e massimo
edittale della pena pecuniaria previsto sub art 73, comma 5 0 DPR n. 309/90 (prima fissato in
C. 2.582 a 25.822 d multa, poi innalzato in C. 3.000 a 26.000 di multa).
2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato chiedendo

l’annullamento della stessa deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo (“violazione dell’art. 606 lett. b), c), e) in relazione agli artt. 71, 81
cpv, 133 cp, 73, 75 DPR n. 309/90, 444, 666 cpp, 30, IV comma, L. 87/53”) il ricorrente ha
sostenuto che la condanna risulterebbe pronunciata unicamente per il reato di detenzione a
fine non esclusivamente personali della quantita di haschish rinvenuta e non anche per la
detenzione illecita di droga “pesante”, sebbene nel capo di imputazione si fosse fatto
riferimento anche a tale sostanza (la trascurabile quantità di eroina ritrovata, peraltro, nella
1

dal 16.12013, nella misura di anni uno di reclusione ed C. 4.000, 00 di multa per il reato di cui

,

disponibilità di altra persona doveva ritenersi detenuta per consumo personale) e che, quindi, il
G.E. avrebbe dovuto rideterminare, peraltro con criterio aritmetico, anche la pena detentiva”;
che, in ogni caso, il G.E. avrebbe dovuto rideterminare la pena considerando quale reato più
grave sul quale, poi, calcolare l’aumento per la continuazione, la detenzione dell’haschish,
sostanza questa detenuta in quantità maggiore.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso (“violazione dell’art. 606 lett. b), e) in relazione agli artt.
2, 133 cp, 73 DPR n. 309/90, 444, 666 cpp, 3, 13, 25, 27, I° e III°, 136, 117 Cost. in

contraddittoria motivazione circa la mancata applicazione di criterio aritmetico – proporzionale
nella rideterminazione della pena pecuniaria”), il ricorrente ha lamentato che la decisione del
giudice dell’esecuzione sarebbe stata resa in violazione di norme sostanziali e processuali,
nonché in violazione di principi di rilevanza costituzionale e sovranazionale per quanto attiene
al metodo di rideterminazione della pena pecuniaria, specificando che, con riferimento alle
pronunce rese ai sensi dell’art. 444 del codice di rito, al giudice dell’esecuzione sarebbe
consentito esclusivamente ricalcolare il quantum poenae senza alcun margine di valutazione di
merito.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso questa Corte, dott. Giulio Romano,
ha chiesto l’annullamento in parte dell’ordinanza impugnata con rinvio al giudice
dell’esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4.

Il ricorso proposto nell’interesse del condannato è infondato e deve essere rigettato.

Il ricorrente non era, per le ragioni di seguito esplicitate, titolare di alcuna legittima pretesa
alla rivisitazione in sede esecutiva del trattamento sanzionatorio (neppure con riguardo alla
sola pena pecuniaria) applicatogli con la sentenza del giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Bologna del 28.10.2011 che ha riguardato la illecita detenzione a fini di spaccio di
droga sia “leggera” che “pesante” (3,6 grammi e 11 grammi circa di hashish; grammi 0,2 di
eroina).
Il ripristino, con effetto ex tunc, derivante dalla pronuncia della Corte Costituzionale – che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4

bis e 4 vicies ter del D.L. 272/2005

convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006 n. 49 – del
trattamento sanzionatorio differenziato originariamente previsto per le condotte illecite
riguardanti le c.d. droghe leggere, non può esplicare alcuna efficacia concreta nel caso in
esame.
E ciò in quanto, l’unicità della condotta sanzionata, frutto della soppressione della distinzione
tabellare, agli effetti punitivi, tra le diverse tipologie di stupefacenti operata dalla legge n. 49
2

relazione all’art. 49, par. 3 Carta Diritti Fondamentali U.E. – artt. 6. 7 CEDU – illogica e

del 2006, in vigore nel momento in cui il ricorente ha commesso il fatto ed è stato giudicato
esclude qualsiasi profilo di illegalità della pena in concreto applicata, avendo il condannato
semmai tratto beneficio dall’asssenza di autonomia (allora) della concorrente detenzione di
sostanza di tipo “leggero” che ha evitato l’aggravio sanzionatorio destinato ora a (ri)prodursi in
conseguenza della ripristinata distinzione ontologica tra le condotte riguardanti le droghe
pesanti, da un lato, e le droghe leggere, dall’altro, derivante dall’intervento della Consulta agli
effetti degli artt. 71 e segg. Cod. pen. (cfr. Cass. Sez. VI, 11.2.2014, n. 10613, RV 259356).

processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma 1’11 dicembre 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

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