Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29949 del 31/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29949 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DIAKHATE MOR TALLA N. IL 14/08/1970
avverso la sentenza n. 401/2011 GIUDICE DI PACE di GENOVA, del
16/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELA TARDI°
Udito il Procuratore Generale in persona del DottAL L
che ha concluso per
(

Udito, per la parte civile, l’Avv . /
Uditi difensor Avv. /

Data Udienza: 31/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 settembre 2011 il Giudice di pace di Genova ha
dichiarato Diakhate Mor Talla (così identificato a mezzo scheda segnaletica e
rilievi fotodattiloscopici) responsabile del reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286
del 1998, introdotto dalla legge n. 94 del 2009, e l’ha condannato alla pena di
euro cinquemila di ammenda.

trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, in quanto straniero privo del
permesso di soggiorno e già destinatario del provvedimento di espulsione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato per
mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento sulla base di unico motivo,
con il quale ha denunciato l’erronea applicazione dell’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del
1998, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, assumeva rilievo la pronuncia della Corte di Giustizia
n. 61/11, conseguente al mancato adeguamento alla direttiva 115/08/CE da
parte dello Stato italiano in tema di rimpatrio dei cittadini irregolari di paesi terzi,
per contrasto tra la fattispecie incriminatrice e la normativa comunitaria.
Peraltro, con riferimento a tale compatibilità, si era in attesa della decisione
della Corte di giustizia sulla triplice pregiudiziale comunitaria sollevata, con
conseguente necessità di sospensione del giudizio in attesa delle relative
determinazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2.

La prospettata questione della compatibilità della contravvenzione

contestata con la normativa comunitaria, e in particolare con la direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (recante norme e
procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare), ha già formato oggetto di interventi della
Corte EDU.
Con la sentenza del 6 dicembre 2012 (causa C-430/11), detta Corte,
intervenendo sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, nel
procedimento penale a carico di Md Sagor, dal Tribunale di Rovigo, ha dichiarato
tra l’altro, che tale direttiva deve essere interpretata nel senso che essa non oste
alla normativa di uno Stato membro, come quella dell’ordinamento italiano, che

2

L’imputato aveva violato la predetta disposizione normativa per essersi

sanziona il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con una pena pecuniaria
sostituibile con la pena dell’espulsione.
Con successiva ordinanza del 21 marzo 2013 (causa C-522/11), resa sulla
domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta, nel procedimento penale a carico
di Abdoul Khadre Mbaye, dal Giudice di pace di Lecce, la Corte ha confermato la
precedente statuizione e ha puntualizzato che la facoltà di sostituzione della
pena dell’ammenda con l’espulsione può essere esercitata solo se la situazione
dell’interessato corrisponde a una di quelle previste dall’articolo 7, par. 4, di tale
concedere un termine per la partenza volontaria, in particolare quando sussiste il
rischio che l’interessato si dia alla fuga al fine di sottrarsi alla procedura di
rimpatrio.
La compatibilità della previsione normativa di cui all’art. 10 bis d.lgs. n. 286

del 1998 con la indicata direttiva è stata anche già affermata da questa Corte,
che ha condivisiblimente rimarcato che la fattispecie contravvenzionale non
comporta alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla stessa direttiva,
che è di agevolare e assecondare l’uscita dal territorio nazionale degli stranieri
extracomunitari privi di valido titolo di permanenza, e non è in contrasto con
l’art. 7, par. 1 della medesima direttiva, che, nel porre un termine compreso tra i
7 e 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per
questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel
territorio dello Stato (Sez. 1, n. 951 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, Gueye,
Rv. 251671).
Tali rilievi, congiunti al dato fattuale che al ricorrente, già destinatario del
decreto di espulsione del 20 giugno 2011, è stata applicata la pena pecuniaria di
euro cinquemila, confermano la coerenza della decisione impugnata ai principi
normativi anche sovranazionali e la legittimità della pronuncia di colpevolezza.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2013

lepOSITAIM

direttiva, alla cui stregua è consentito agli Stati membri di astenersi dal

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