Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29949 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29949 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso presentato nell’interesse di
Hamraoui Ahmed, nato a Ouled Abdoune (Marocco) il 18/03/1964

avverso la sentenza emessa il 26/02/2013 dalla Corte di appello di Bologna

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Ahmed Hamraoui ricorre avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, recante la parziale riforma della sentenza emessa nei confronti del suo
assistito dal Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in data
20/10/2011; l’imputato, condannato in primo grado per reati ex artt. 485 e 489
cod. pen. relativamente alla contraffazione di un certificato assicurativo del quale

Data Udienza: 18/06/2014

aveva poi fatto uso, risulta essere stato assolto dalla Corte territoriale quanto al
secondo addebito, ritenuto assorbito nel precedente. La condotta materiale
riguarda un documento apparentemente attestante la copertura r.c.a. di un
autoveicolo di proprietà dell’Hamraoui, di cui era emersa la falsità perché
inesistente il contratto ivi documentato.
La difesa deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 485 cod.
pen., nonché vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza
dell’elemento psicologico del reato de quo.

Secondo il ricorrente, il problema

sarebbe stato in alcun modo approfondito dai giudici di merito: da una parte, la
Corte di appello avrebbe apoditticamente affermato che solo l’Hamraoui poteva
aver avuto interesse ad apporre i dati falsi sul certificato in questione (od a
fornirli all’autore materiale della falsificazione); dall’altra, avrebbe enfatizzato la
inattendibilità della versione offerta dall’imputato, pur dopo aver qualificato non
utilizzabili le sue dichiarazioni spontanee. Illogico appare, in particolare,
l’assunto dei giudici di secondo grado che reputa non credibile la conclusione di
un contratto di assicurazione senza che l’utente – in specie, trattandosi di
persona insediata nel territorio e con stabili riferimenti socio/culturali rispetto al
paese ospitante – si sia mai recato presso la sede della compagnia: l’esperienza
quotidiana insegna, al contrario, come siano particolarmente diffuse le polizze
perfezionate via telefono o via web, mentre dall’istruttoria dibattimentale non
potrebbe dirsi emerso con certezza che l’imputato sia in qualche modo radicato
in Italia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
L’impianto della motivazione della sentenza impugnata si fonda
sull’argomento che solo l’Hamraoui, effettivo utilizzatore del veicolo a cui si
riferiva il certificato, poteva avere interesse a falsificare l’atto, oppure a indurre
altri a procurargli un documento così falsificato (evidentemente, sulla base di
dati da lui forniti); argomento di assoluta linearità e plausibilità logica, tanto da
sottrarsi alle censure della difesa. L’ulteriore obiezione secondo cui la Corte
non avrebbe dovuto tenere conto delle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato
si rivela altrettanto infondata: come emerge chiaramente a pag. 6 della sentenza
impugnata, i giudici di appello risultano avere analizzato il contenuto di quelle
dichiarazioni in via comunque subordinata rispetto al preliminare rilievo

A
4/
1,1
0..4011111111110/7
/-

2

della consapevolezza della falsità del contrassegno da parte dell’imputato non

dell’inutilizzabilità delle stesse, e solo per dare contezza (onde procedere a
puntuale confutazione) delle correlate tesi difensive.

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell’Hamraoui al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità.

Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 18/06/2014.

P. Q. M.

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