Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29949 del 05/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29949 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE CARO PASQUALE N. IL 10/09/1967
VALERIO NICOLA N. IL 07/06/1966
avverso la sentenza n. 2789/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
04/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 05/06/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bari, rideterminata la pena, ha confermato nel resto
la sentenza emessa in data 5 marzo 2013 dal Giudice dell’Udienza preliminare del locale Tribunale,
àppellata da DE CARO Pasquale e VALERIO Nicola, dichiarati responsabili di più ipotesi di furto
pluriaggravato in concorso ed altro, commessi fino al 16 marzo 2012.
Propongono distinti ricorsi per cassazione gli imputati che deducono violazione di legge e difetto di
motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili perché risolventisi in censure su valutazioni di
merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità giacché la
motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente
richiamato i precedenti penali degli imputati ed averne valutato l’incidenza unitamente al fatto per
cui si procede come manifestazione di speciale pericolosità sociale tale da non consentire
l’esclusione della recidiva, elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 99 C.P., nonché per la
corretta valutazione della non sattisfattività della proposta risarcitoria da cui il ricorso VALERIO
pretendeva dovesse derivare applicazione dell’attenuante di cui all’art., 62 n. 6 c.p.
Sufficiente infine il riferimento alle modalità del fatto articolato in più episodi vicini dimostrativi di
particolare pervicacia che sorregge la motivazione della Corte di merito in tema di misura di
sicurezza, in relazione alla quale peraltro il ricorso appare del tutto generico.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giugno 2015.

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