Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29948 del 10/12/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29948 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POLVERINO GIUSEPPE N. IL 05/06/1958
avverso l’ordinanza n. 8785/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 30/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/se le conclusioni del PG Dott. Z.,_ Ltin
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Data Udienza: 10/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

POLVERINO Giuseppe, per il tramite del difensore di fiducia, ricorre avverso

l’ordinanza emessa in data 30.1.2015, con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha
rigettato il reclamo da lui proposto contro il decreto 6.11.2014 del Ministro della Giustizia, che
aveva disposto, nei suoi confronti e di tutti i detenuti sottoposti al regime differenziato di cui
all’art. 41 bis 0.P., la modifica dell’art. 1 punto 1 lett. a) dei decreti applicativi del regime

con frequenza superiore complessivamente ad uno al mese e di durata superiore ad un’ora a
prescindere dal numero di persone ammesse al colloquio, salvo quanto previsto dall’art. 37,
comma 10, D.P.R. n. 230/2000 secondo l’interpretazione della Suprema Corte di Cassazione
(sentenza n. 3758/2013 del 26.11.2013); detti colloqui, inoltre, dovranno avvenire con le
modalità di cui all’art. 41 bis, comma 2 quater, lett. b), legge n. 354/75″.
1.1. Deduce il ricorrente “incostituzionalità dell’art. 41 bis e 37 co. 10 D.P.R. n.
230/2000 per violazione dell’art. 3 della Costituzione”, osservando che la norma introdotta con
l’art. 37 citato, così come interpretata dalla Corte di Cassazione, prevedeva una disuguaglianza
di trattamento tra detenuti soggetti allo stesso regime penitenziario differenziato, in quanto
attribuiva al detenuto che non effettuava colloqui visivi tutti i mesi sia il diritto a due ore di
colloquio in più che il diritto ai colloqui telefonici nei mesi in cui non aveva fatto colloqui visivi,
mentre il detenuto che effettuava i colloqui visivi tutti i mesi non aveva diritto ai colloqui
telefonici.
2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso per aspecificità e manifesta infondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
2. Va, in primo luogo, rammentato che, secondo il costante insegnamento di questa
Corte, qui ribadito, deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso che, deducendo una
eccezione di illegittimità costituzionale, si limiti a indicare solo le disposizioni di legge che si
assumono illegittime e gli articoli della Costituzione che si pretendono violati, poiché, a norma
dell’art. 581, lett. c), c.p.p., i motivi di impugnazione debbono contenere l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (Sez. 5, n. 51253
dell’11.11.2014, Curci, Rv. 262200).
Nel caso in esame, ancorché il ricorso contenga una qualche apparente illustrazione
delle ragioni della denuncia di incostituzionalità, non è dato, davvero, ritenere una specificità

2

speciale nei termini seguenti: “a) i colloqui con i familiari e i conviventi (art. 18 L. n. 354/75)

della questione posta, intesa a denunciare una irragionevole disparità di trattamento di favore
per il detenuto a regime di art. 41 bis O.P. che non svolga colloqui mensili.
3. Né è dato neppure intendere, attesa l’aspecificità del ricorso, quali siano i precisi
termini di rilevanza della questione proposta, laddove la fattispecie rintraccia compiutamente la
sua disciplina nell’orientamento di questa Corte, richiamato dal Giudice a quo, in forza del quale
il disposto normativo di cui all’art. 37, comma 10, D.P.R. n. 230/2000, che prevede la
possibilità per il detenuto di fruire di un colloquio prolungato sino a due ore, si applica anche ai

delle caratteristiche ontologiche di questa speciale forma di detenzione (in motivazione, si è
precisato che la mancanza di colloquio nella “settimana” precedente, presupposto necessario
per il colloquio prolungato, deve intendersi, per il detenuto sottoposto a regime speciale, come
mancanza del colloquio nel “mese” precedente: Sez. 1, n. 49725 del 26.11.2013, Ministero
della Giustizia in proc. Dell’Aquila, Rv. 258764; Sez. 1, n. 49726 del 26.11.2013, Ministero
della Giustizia in proc. Catello, Rv. 258421).
Non può, infine, sottacersi la palese incongruenza sottesa al ragionamento del
ricorrente, laddove perviene ad equiparare due termini di paragone essenzialmente eterogenei,
per natura, modalità e durata, come il colloquio visivo e il colloquio telefonico.
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili di esclusione della colpa,
al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, che è equo fissare in € 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

detenuti sottoposti al regime differenziato previsto dall’art. 41 bis 0.P., previo adattamento

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