Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29947 del 10/12/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29947 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LO SURDO BARTOLOMEO N. IL 06/05/1968
avverso l’ordinanza n. 90/2014 TRIBUNALE di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO, dei 23/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
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Data Udienza: 10/12/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 23 febbraio 2015, il tribunale di Barcellona Pozzo
di Gotto ha revocato ex art. 168 comma 3 cod. pen. il beneficio della
sospensione condizionale della pena concesso a Bartolomeo Lo Surdo con
sentenza del 28 aprile 2010, irrevocabile il 22 ottobre 2014, che lo aveva
condannato alla pena di anni due di reclusione. A ragione della decisione il
giudicante rilevava che Lo Surdo aveva riportato altre due condanne a pena
sospesa, successivamente condonate, con le sentenze del 20 aprile 2009,

irrevocabile il 23 luglio 2010 (mesi due di reclusione), e che ciò comportava la
revoca di diritto della sospensione della pena concessa con la sentenza del 28
aprile 2010 (terza sospensione), dal momento che quella ostativa emessa il 15
aprile 2010, al momento della decisione non era ancora passata in giudicato e
non poteva essere conosciuta, né era conoscibile, dal giudice.

2. Bartolomeo Lo Surdo, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza per violazione di legge. In particolare, il
ricorrente deduce l’erroneità della decisione, affermando di aver fornito la prova,
nell’udienza in cui si era discusso l’incidente di esecuzione, che la corte di
appello, che aveva confermato la sentenza del 28 aprile 2010, aveva negato la
concessione delle attenuanti generiche a causa della sussistenza di precedenti
specifici dell’imputato, risultanti dal certificato del casellario penale. Il giudice
della cognizione era quindi a conoscenza del precedente ostativo alla concessione
della sospensione e, non essendo stata proposta impugnazione, su tale punto si
era formato il giudicato che precludeva la revoca del beneficio.

3.

Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare senza rinvio il

provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile
avendo il giudice dell’esecuzione fatto corretta applicazione dell’art. 168 comma
3 cod. pen.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio di diritto
secondo cui “Il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione
condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod.
pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero
documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice
1

irrevocabile il 1 novembre 2009 (mesi tre di reclusione) e 15 aprile 2010,

dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del
giudizio.”. (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015 – dep. 15/09/2015, P.M. in proc.
Longo, Rv. 264381). Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha compiuto
questa doverosa verifica ed ha valutato che al momento della pronuncia della
sentenza del 28 aprile 2010, che in violazione dell’art. 168, comma 3, cod. pen.
aveva concesso la sospensione per la terza volta, il precedente ostativo costituito
dalla sentenza del 15 aprile 2010 era ignoto al giudice, essendosi il giudicato
formato solo il 23 luglio 2010. Correttamente quindi ha proceduto alla revoca del
ricorrente oppone una circostanza irrilevante, quale la mancata concessione delle
attenuanti generiche in forza dei precedenti annotati nel certificato del casellario
giudiziale in epoca successiva.
3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della
Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00,
tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte
abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”. (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2015.

beneficio concesso in violazione dell’art. 164 cod. pen. A tale valutazione, il

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