Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29947 del 03/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 29947 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AITORO PASQUALE N. IL 03/06/1977
avverso la sentenza n. 1639/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 12/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
che ha concluso per

Udito, per la parte civi , ‘Avv
Udit i difensor Avv

Data Udienza: 03/06/2014

udito il PG in persona del sost.proc. gen. Dott. E Selvaggi, il quale ha chiesto rigettarsi il
ricorso,
.. udito il difore, avv. G. Brasile, che ha illustrato il ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce “carenze e illogicità nelle costruzioni
argortentative, nella motivazione della sentenza per come rilevabili nel testo della medesima”
(così testualmente).
2.1. Osserva il ricorrente che il giudice di appello non ha adeguatamente risposto alla
censura con la quale si deduceva la nullità del giudizio di primo grado per non avere il tribunale
aderito alla richiesta del difensore di fiducia di procrastinare l’orario di trattazione del
procedimento a carico di Aitoro, per concomitante impegno professionale del difensore stesso.
Lamenta l’impugnante che la corte d’appello si è limitata ad un rinvio alla motivazione
dell’ordinanza del primo giudice e non ha dunque risposto in alcuna maniera alle argomentate
critiche mosse con l’atto d’appello; peraltro il primo giudice ha ritenuto di giustificare la sua
decisione semplicemente ricorrendo ad argomenti attinenti a problemi organizzativi ed a
ragioni di speditezza processuale, atteso che l’Aitoro risultava essere detenuto. Si è dunque in
presenza di evidenti manchevolezze nella motivazione della sentenza della corte d’appello,
manchevolezze che consistono in una riconoscibile “carenza di adeguato percorso illustrativo
addotto a sostegno del contesto decisionale” (così testualmente).
2.2. Peraltro, la corte d’appello, per quel che attiene al merito, e in particolare alla fonte
probatoria consistente nella traccia evidenziata dall’esame dattiloscopico, si limita, nel rigettare
la censura dell’appellante, semplicemente a sposare le tesi della giurisprudenza più rigoristica,
senza dare conto della ragione della sua opzione.
2.3. Infine l’impugnante difensore lamenta di non essere stato presente nel giudizio
d’appello perché a sua volta impegnato nella trattazione di altro procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il ricorrente va
condannato alle spese del grado e al versamento di somma in favore della cassa delle
ammende. Si stima equo determinare detta somma di € 1000.
2. Quanto alla prima censura, è da ricordare che, per quel che riguarda le questioni
processuali, l’apparato giustificativo esibito dal giudice decidente è del tutto irrilevante essendo
rilevante unicamente la correttezza della decisione assunta; di talché una decisione “giusta”,
anche se erroneamente motivata, non è aggredibile in sede di legittimità (vedasi ad es. ASN
200930686-RV 244731).
2.1. Non può dunque avere rilievo la critica mossa dal ricorrente al fatto che il giudice di
Secondo grado si sia limitato, per quel che riguarda la mancata presenza del difensore di
fiducia di Aitoro, al rinvio alla motivazione dell’ordinanza del giudice di primo grado. Poiché poi
il contenuto di tale ordinanza non risulta, a sua volta, censurato con l’atto d’appello, la prima
censura, inevitabilmente, assume i caratteri della genericità.
2.2. Per altro, dalla consultazione del verbale di dibattimento in primo grado, si rileva
che l’istanza fu disattesa perché non documentata.
3. Manifestamente infondata è la seconda censura, con la quale ci si duole del fatto che
il giudice di secondo grado abbia ritenuto di condividere, in tema di utilizzabilità degli
accertamenti tecnici dattiloscopici, la giurisprudenza prevalente. Invero, non è certo
indispensabile che il giudice di merito chiarisca le ragioni per le quali ritiene di condividere gli

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d’appello di L’Aquila ha confermato la
pronuncia di primo grado, con la quale Altero Pasquale fu condannato a pena di giustizia
perché riconosciuto colpevole del delitto di furto aggravato, per aver sottratto la somma di €
2500 all’interno di un panificio, nel quale si era introdotto previa effrazione della zanzariera e
della finestra.

assunti dal giudice di legittimità, dovendosi ritenere, ovviamente, che lo stesso abbia inteso far
rinvio alle argomentazioni spese, nel caso di specie, dalla corte di cassazione.
4. Il terzo rilievo (quello relativo alla impossibilità del difensore di fiducia di essere
presente in appello) non ha assunto le caratteristiche di una vera e propria censura, atteso che
lo stesso ricorrente lo definisce una notazione dal “profilo informale”.
Questo collegio, dunque, prende atto della doglianza espressa dall’avvocato Brasile, ma ritiene
di non doversi pronunciare in merito ad essa (comunque è da rilevare, ad abundantiam, che
l’istanza è stata rigettata in quanto l’istante non ha chiarito per qual motivo non avrebbe
potuto essere validamente sostituito da un collega).

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di € 1000 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 3 giugno dell’anno 2014.

PQM

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA