Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29944 del 29/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29944 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FALZONE EGIDIO N. IL 14/12/1969
avverso la sentenza n. 823/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 05/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. /di lla,
che ha concluso per ke blotAD

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 29/05/2014

Propone ricorso per cassazione, Falzone Egidio, avverso la sentenza della Corte d’appello di
Caltanissetta, in data 5 novembre 2013, con la quale è stata confermata quella di primo grado,
di condanna, all’esito del giudizio abbreviato, in ordine al reato di falsità materiale in atto
pubblico commesso da privato.
L’imputato è stato ritenuto responsabile della contraffazione dell’attestato di revisione regolare,
contenuto nella carta di circolazione della propria autovettura. Tale contraffazione aveva
riguardato la data del rilascio dell’attestato, modificata da quella originaria del 15 novembre
2006 in quella – falsa ed accertata dai Carabinieri nel corso di un controllo effettuato il 3 agosto
2009- del 15 novembre 2008.
In occasione di tale verifica l’imputato, alla guida della propria vettura, aveva esibito la carta di
circolazione che recava la data modificata a penna nei termini suddetti ma, come attestato
anche nelle sentenza di merito, la certezza della contraffazione era derivata dal confronto della
detta carta di circolazione con la fotocopia di quella, pure posseduta dall’imputato, copia nella
quale era riprodotto il documento non ancora contraffatto.
Deduce
1) La violazione dell’articolo 80 comma 17 del nuovo Codice della strada e del principio di
specialità previsto dall’articolo 9 I. n. 689 del 1981.
Ad avviso del difensore, la condotta accertata a carico dell’imputato era quella della
esibizione del talloncino contenente la falsa attestazione della regolare revisione, punita
dalla norma amministrativa sopra citata e pertanto non riconducibile anche al precetto
penale degli artt. 476 e 482 cp., tenuto conto che la regolamentazione amministrativa
della materia presenterebbe aspetti specializzanti rispetto a quella penale.
Sostiene altresì che la giurisprudenza citata nella sentenza impugnata riguarda un fattoreato diverso rispetto a quello accertato a carico del ricorrente e cioè quello consistito
nella contraffazione dell’attestazione e non già il comportamento della mera esibizione
del talloncino contraffatto in precedenza da altri;
la violazione di legge e il vizio della motivazione per non avere,, il giudice dell’appello,
riconosciuto la fattispecie del falso grossolano.
Gli stessi Carabinieri, nella informativa redatta , avevano dato atto della immediata
percezione del falso, eseguito con una penna con inchiostro nero;
3) l’inosservanza della legge penale e la violazione di legge (articolo 49 cp).
Si era trattato, a tutto concedere, di un falso innocuo e inutile perché la data
contraffatta (15 novembre 2008) era comunque scaduta al momento della esibizione
della carta di circolazione ai Carabinieri;
4-5) il vizio della motivazione sulla responsabilità dell’imputato.
La sua implicazione nella contraffazione era stata affermata sulla base di mere
presunzioni, insufficienti a far ritenere integrata la prova che fosse stato proprio il
Falzone ad eseguire il falso. In realtà costui aveva dichiarato di avere comprato l’auto,
immatricolata sin dal 1997, da terzi che gliel’avevano venduta il 15 aprile 2008 e di
non essersi accorto che il talloncino era stato manomesso. Altri potevano avere avuto
interesse alla falsificazione prima della compravendita dell’auto e la mancanza di
interesse in capo al Falzone si desumeva dal fatto che, all’atto della esibizione della
carta di circolazione ai Carabinieri, la data manomessa appariva comunque scaduta.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In ordine al primo motivo di ricorso deve rilevarsi la manifesta infondatezza della questione in
esso posta.
1

FATTO E DIRITTO

Deve darsi atto, in primo luogo, che la giurisprudenza di questa Corte ha posto in evidenza
come la contraffazione del libretto di circolazione di una vettura, mediante la apposizione della
falsa impronta della Motorizzazione civile, volta a far apparire adempiute le formalità di
revisione, integri i reati di cui agli artt. 476, 482 e 469 cod. pen. e non anche la fattispecie di
cui all’art. 80 comma diciassettesimo D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, riguardante la mera
esibizione agli organi competenti di una falsa revisione, ossia l’uso di un atto falso (Sez. 5,
Sentenza n. 23670 del 02/04/2004 Ud. (dep. 20/05/2004 ) Rv. 228903).

invero, di avere non già semplicemente esibito ai Carabinieri l’atto recante la contraffazione
dell’attestato di revisione, in precedenza eseguita da altri, ma la ben più grave condotta
consistita nell’avere posto in essere, egli stesso, la predetta contraffazione, eseguita
manualmente su precedente attestazione regolarmente emessa dal pubblico ufficiale
competente.
In altri termini, come del resto assai bene posto in luce nella sentenza di primo grado, per
quanto l’accertamento della condotta di rilievo penale sia stato compiuto al momento della
esibizione del talloncino con la falsa attestazione, presente nella carta di circolazione, quella
esibizione è stata ritenuta rivelatrice di una pregressa ed autonoma condotta criminosa,
ugualmente addebitabile e addebitata all’imputato, consistita nella previa contraffazione della
data di esecuzione ( 15 novembre 2008) della revisione regolare.
Il giudice, cioè, accogliendo la tesi accusatoria, ha ritenuto che la esibizione – oggettivamente
effettuata all’imputato – della falsa attestazione, abbia fatto emergere, a carico dello stesso,
anche la condotta consistita nell’ avere, in precedenza, modificato la data dell’attestato di
esecuzione di regolare revisione, da 15 novembre 2006 a 15 novembre 2008, dimodochè,
all’atto del controllo dei Carabinieri, apparisse che il veicolo controllato aveva superato la
revisione effettuata il 15 novembre 2008, per conforme attestato del competente pubblico
ufficiale.
E a tale conclusione i giudici di merito sono pervenuti — nelle due complementari sentenze di
primo e secondo grado- sulla base della convergenza di una serie di gravi indizi quali quello
costituito dal rilievo che , prima dell’acquisto del veicolo, da parte del ricorrente, questo era
stato sempre sottoposto a regolare e tempestiva revisione dal precedente proprietario, l’ultima
delle quali, risalente al 15 novembre 2006; che alla data del detto acquisto, nell’aprile 2008,
l’attestato di revisione, di regola valido per due anni, spiegava ancora i propri effetti sicchè non
vi era motivo per presumere che la contraffazione della data fosse da imputare al precedente
proprietario;che alla data del necessario rinnovo di quella revisione e cioè al 15 novembre
2008, l’auto era divenuta di proprietà del ricorrente il quale , dunque, era il solo interessato
alla contraffazione, anche perché era l’unico custode della carta di circolazione;che , all’atto del
controllo dei Carabinieri, l’imputato era risultato in possesso anche della fotocopia della carta di
circolazione sulla quale appariva apposto l’originale tagliando, con la data effettiva della
presentazione per la revisione; che, infine, la contraffazione era stata realizzata con un tratto
di penna che aveva modificato la data dell’anno, da 2006 a 2008.
Si tratta di una motivazione completa e del tutto razionale , non ulteriormente censurabile, con
la ulteriore conseguenza che anche la critica ad essa, sviluppata nel quarto e quinto motivo,
risulta priva di pregio e sostanzialmente sollecitativa di una alternativa ricostruzione ad opera
del giudice della legittimità.
Pertanto è del tutto priva di pregio la tesi, già esclusa con ampia motivazione nella sentenza di
primo grado, che l’imputato debba essere chiamato a rispondere soltanto della violazione
amministrativa, in base al principio di specialità contenuto nell’art. 9 della legge n. 689 del
1981.
Basta ribadire, al riguardo, che tale principio è destinato ad operare quando uno stesso fatto
sia oggetto, contemporaneamente , di una norma con sanzione penale e di altro precetto con
2

Il ragionamento deve ritenersi operativo, però, e nonostante le contrarie affermazioni del
ricorrente, anche con riferimento al caso di specie nel quale, all’imputato, è stato addebitato,

sanzione amministrativa, mentre nel caso di specie tale situazione non si verifica affatto posto
che l’art. 476 e ‘l’art. 482 , contestati al ricorrente, puniscono una condotta in frode alla fede
pubblica e cioè la contraffazione materiale dell’atto pubblico – commessa dal privato- mentre
l’art. all’art. 80 comma diciassettesimo D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 non sanziona affatto una
condotta di falso ma quella della mera esibizione di un atto già contraffatto in precedenza.
Con la conseguenza che tale ultima condotta non esclude affatto la addebitabilità anche ( o
solo) dell’altra, cronologicamente e logicamente precedente.

quando la modificazione materiale dell’atto, pur se immediatamente riconoscibile da chiunque,
consista nella sovrascrittura o nella cancellazione e successiva riscritturazione di una o più
parole o cifre, giacché in tal senso essa può essere o apparire una correzione dell’atto
compiuta dallo stesso compilatore (Sez. 5, Sentenza n. 6089 del 13/02/1986 Ud. (dep.
26/06/1986 ) Rv. 173199; Sez. 5, Sentenza n. 9840 del 16/01/2013 Ud. (dep. 01/03/2013 )
Rv. 255224; Sez. 5, Sentenza n. 23327 del 02/04/2004 Ud. (dep. 19/05/2004 ) Rv. 228869).
Manifestamente infondato è infine il terzo motivo.
La asserita inutilità del falso è argomento destinato a scontrarsi con la oggettività del dato
storico e giuridico non comprendendosi in quali termini possa risultare inutile la contraffazione
della data di attestato di regolare revisione, spostata, dall’imputato, in avanti di due anni, una
volta che entro il successivo biennio di validità ( e cioè dal 15 novembre 2008 al 15 novembre
2010) sia avvenuta la (indebita) circolazione del veicolo, dunque non revisionato, e il correlato
controllo della autorità, in effetti realizzato nel 2009.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 29 maggio 2014

Il Presidente

il Cons. est.

Il secondo motivo di ricorso è pure palesemente infondato.
La giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere che, in tema di falsità materiale in
atti, non è ravvisabile la inidoneità assoluta dell’azione (e quindi l’impossibilità dell’ inganno)

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