Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29944 del 10/12/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29944 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BALSANO CASTRENZE N. IL 27/07/1948
avverso l’ordinanza n. 47/2014 CORTE ASSISE APPELLO di
PALERMO, del 27/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/sentile le conclusioni del PG Dott. Cs
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Data Udienza: 10/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. BALSANO Castrenze ha proposto personalmente ricorso per cassazione, nelle forme di cui
all’art. 123 c.p.p., avverso l’ordinanza emessa in data 27.10.2014 con la quale la Corte di Assise di
Appello di Palermo, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza da lui
avanzata per ottenere l’applicazione della pena di trent’anni di reclusione in sostituzione di quella
dell’ergastolo, irrogata nei suo confronti dalla Corte di Assise di Palermo con sentenza resa in data

Il ricorrente si duole esclusivamente del fatto che, in conseguenza dell’intervenuta rinuncia
personale al proposto incidente di esecuzione, la Corte adìta non avesse dichiarato l’istanza
inammissibile, precisando che era nel suo interesse che non si addivenisse ad una statuizione di
rigetto nel merito.
2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nelle sue conclusioni scritte, in adesione alle
ragioni del ricorrente, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la
declaratoria d’inammissibilità per rinuncia dell’istanza del BALSANO.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato, in quanto infondato.
2. Occorre ricordare che, nel procedimento di esecuzione, non può trovare ingresso la facoltà
di rinuncia riconosciuta alle parti dall’art. 589 c.p.p. in tema di impugnazioni, perché l’atto
introduttivo di esso non ha natura impugnatoria: da ciò consegue che sarebbe illegittima la decisione
di inammissibilità dell’incidente sollevato dal condannato assunta dal Giudice a seguito di rinuncia
all’incidente stesso formulata dall’interessato (per tutte, Sez. 1, n. 10416 del 19/2/2009,
Guarracino, Rv. 242898).
3. Correttamente, pertanto, nel caso di specie, la Corte di Assise di Appello di Palermo,
nonostante il condannato avesse formalizzato in data 10.9.2014 presso l’Ufficio Matricola della Casa
di Reclusione di Spoleto la rinuncia all’incidente intrapreso, non ne ha tenuto conto e si è
pronunciata nel merito, rispetto al quale, peraltro, il ricorrente non ha addotto alcuna censura.
4. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2015

IL CONSIGLIERE RELATORE

IL PRESIDENTE

27.7.1997, divenuta irrevocabile il 18.9.2003.

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