Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29943 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29943 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sui ricorsi presentati da:
D’Errico Antonio, nato a Torino, il 10/9/1981;
Sicuro Valentino, nato a Venosa, il 29/10/1986;

avverso la sentenza del 11/10/2013 della Corte d’appello di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe
Palla, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’appello di Potenza confermava la condanna di D’Errico Antonio e Sicuro
Valentino per il reato di lesioni aggravate dai futili motivi commesso ai danni di Strozza
Michele.

Data Udienza: 27/05/2014

2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati.
2.1 II ricorso proposto personalmente dal D’Errico deduce vizi motivazionali della
sentenza rilevando come la Corte distrettuale non abbia in alcun modo fornito risposta
ai rilievi avanzati nel gravame di merito, omettendo in particolare di valutare le
dichiarazioni testimoniali ivi evidenziate e da cui si evincerebbe che l’imputato non solo
non avrebbe colpito la persona offesa, ma addirittura sarebbe stato vittima di una
aggressione da parte dello Strozza, per la quale pende separato procedimento penale.

di primo grado, avrebbe erroneamente individuato nella deposizione del Curto un
riscontro alle accuse mosse dallo Strozza, sebbene il teste non abbia mai affermato di
aver visto l’imputato colpire la persona offesa.
2.2 II ricorso proposto dal Sicuro a mezzo del proprio difensore deduce analoghi vizi
della motivazione, lamentando come la Corte distrettuale non abbia preso in
considerazione le doglianze avanzate con l’atto d’appello in merito alla contraddittorietà
tra le versioni offerte dallo Strozza e dai testi Curto e Botte in merito al riconoscimento
dell’imputato come l’autore del calcio con cui la persona offesa era stata colpita quando
già si trovava a terra.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati al limite dell’inammissibilità e devono pertanto essere rigettati.
Le censure mosse alla motivazione della sentenza dimostrano, infatti, di non tener
conto del fatto che i giudici di merito, in entrambi i gradi di giudizio, hanno posto a
fondamento dell’affermazione di responsabilità degli imputati innanzi tutto le
dichiarazioni della persona offesa. Dichiarazioni che, val la pena ricordarlo, sono di per
sé sufficienti a costituire la prova d’accusa e con il cui contenuto i ricorrenti avevano
l’onere di confrontarsi, pena la genericità delle rispettive doglianze, tanto più che le
stesse hanno trovato autonomo riscontro nelle risultanze del certificato medico
attestante le lesioni subite dallo Strozza.
Per converso le lamentele sollevate in questa sede si sono concentrate sulla presunta
inidoneità dell’ulteriore testimoniale a carico a costituire il riscontro alle suddette
dichiarazioni, così come sostenuto dai giudici d’appello, ed all’omessa considerazione
delle dichiarazioni rese dai testi a discarico. E’ sì vero che in proposito la Corte
distrettuale ha in parte omesso di replicare alle obiezioni sollevate con il gravame di
merito, ma, per l’appunto, la decisività di tali doglianze rimane indimostrata nei ricorsi
una volta rilevata l’autosufficienza del residuo compendio probatorio a fondare la prova
della responsabilità degli imputati. Non di meno deve osservarsi come talune delle
censure risultino altresì manifestamente infondate o generiche, atteso che la sentenza
non ha identificato nel D’Errico l’autore del calcio da cui venne raggiunta la persona

Non di meno la sentenza impugnata, nel recepire acriticamente la motivazione di quella

offesa una volta a terra, mentre il ricorso proposto nell’interesse di quest’ultimo riporta
alcuni brani delle dichiarazioni rese dai presunti testimoni a discarico senza precisare in
quali termini tali dichiarazioni smentirebbero la tesi accusatoria recepita in sentenza.
Certamente inammissibile è poi la lamentela del D’Errico in ordine al presunto
travisamento da parte dei giudici territoriali delle dichiarazioni dello Strozza, vizio
dedotto attraverso l’estrapolazione di un brano della deposizione di quest’ultimo e
dunque in modo assolutamente inidoneo ad assolvere l’onere di specificità richiesto

si assume il travisamento abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l’onere di riportarne
integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani, giacchè così
facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il
significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l’effettiva portata del vizio
dedotto (Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. F., n. 32362 del
19 agosto 2010, Scuto ed altri, Rv. 248141).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali.
Così deciso il 27/5/2014

dall’art. 606 lett. e) c.p.p. In proposito va infatti ricordato come, qualora la prova di cui

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