Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29942 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29942 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Musco Fulvio, nato a Pontebba, il 16/5/1938;

avverso la sentenza del 15/5/2013 della Corte d’appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe
Volpe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l’avv. Giacomo Merlo, che ha concluso chiedendo che il ricorso
venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’appello di Trento confermava la condanna di Musco Fulvio per il reato di
ingiuria commesso nel corso di un diverbio con i gestori dell’albergo di cui era ospite e

Data Udienza: 27/05/2014

del cui servizio lamentava l’insufficiente qualità, mentre, in parziale riforma della
pronunzia di primo grado, lo assolveva da quello di diffamazione a mezzo stampa ad
oggetto le analoghe doglianze manifestate ad un giornale locale e da quest’ultimo
riportate in un articolo, ritenendo la sua condotta espressione del legittimo esercizio del
diritto di critica e provvedendo conseguentemente alla rimodulazione del trattamento
sanzionatorio e dell’entità della provvisionale liquidata in prime cure in favore delle
parti civili.

motivazione e il mancato riconoscimento dell’esimente della provocazione. Sotto il
primo profilo osserva il ricorrente come, tanto nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa,
come nel corso del diverbio con gli albergatori, il Musco avesse fatto ricorso ad
espressioni in tutto identiche (sostanzialmente concentratesi nel definire uno “schifo” il
servizio offerto dall’hotel) che la Corte distrettuale, con motivazione per l’appunto
illogica e contraddittoria, aveva valutato in maniera opposta ai fini della configurabilità
del legittimo esercizio del diritto di critica. Non di meno, pur riconoscendo che
l’istruttoria dibattimentale avesse dimostrato l’effettività dei disservizi denunciati
dall’imputato, del tutto immotivatamente avrebbe escluso l’operatività della
disposizione di cui al secondo comma dell’art. 599 c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
In realtà infondata ai limiti dell’inammissibilità è la prima doglianza, giacchè la Corte
distrettuale ha esaurientemente illustrato le ragioni per cui l’utilizzo del medesimo
epiteto nei due differenti contesti dovesse portare a differenti conclusioni in ordine alla
valutazione della penale rilevanza della condotta dell’imputato, precisando come nei
confronti diretti con l’albergatore il Musco non si fosse limitato alla specifica critica delle
modalità di erogazione del servizio di ristorazione, bensì avesse trasceso in una più
generale e gratuita aggressione verbale nei confronti della persona offesa e della
struttura da lui gestita. Argomentazioni queste che non risultano manifestamente
illogiche e con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato con la dovuta
specificità.
Il ricorso coglie invece nel segno nella critica al mancato riconoscimento dell’esimente
della provocazione, nonostante i giudici d’appello avessero ammesso che la condotta
ingiuriosa addebitata costituisse l’effettiva e sostanzialmente immediata reazione ai
disservizi subiti dal Musco ed all’imposizione di regole (divieto di asportare i residui del
cibo per costituire il c.d. “doggy bag”, riempire la propria borraccia dalla bottiglia
servita a tavola) non irragionevolmente ritenute pretestuose ed ingiuste dall’imputato.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato deducendo la contraddittorietà della

In realtà la fattispecie descritta in sentenza integra effettivamente quella tipizzata dal
secondo comma dell’art. 599 c.p., atteso che il fatto ingiusto altrui può essere
costituito anche dalla lesione di regole comunemente accettate nella civile convivenza
(Sez. 5, n. 9907/12 del 16 dicembre 2011, P.C. in proc. Conti, Rv. 252948), mentre la
motivazione – invero assai generica – resa per escludere l’operatività dell’esimente si
rivela intrinsecamente contraddittoria sul punto, una volta contestualizzata all’interno
del complessivo discorso giustificativo del provvedimento.
La sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio per essere l’imputato non
punibile ai sensi dell’art. 599 comma 2 c.p. avendo agito nello stato d’ira determinato
dal fatto ingiusto altrui.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere l’imputato non punibile ai sensi
dell’art. 599 comma 2 c.p.
Così deciso il 27/5/2014

f

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