Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29940 del 05/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29940 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANDRISANO DAMIANO N. IL 24/09/1982
avverso la sentenza n. 1027/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 28/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 05/06/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza emessa in data 23 maggio 2011 dal locale Tribunale, appellata da ANDRISANO Damiano, dichiarato responsabile dei delitti di furto e falso in titoli di credito, commessi
il 27 luglio 2009.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato, poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come la ricostruzione del fatto ad opera
della persona offesa fosse stata del tutto attendibile avendo pure dato atto della restituzione da
parte del prevenuto del carnet di assegni sottratto, a dimostrazione dell’illecito possesso da parte
di costui.
La stessa Corte di merito ha evidenziato come a fronte degli elementi di prova acquisiti dal Pubblico Ministero nessuna prospettazione alternativa in relazione alla falsificazione ed uso dei titoli
di credito, fosse pervenuta dall’imputato, che, se legittimamente si disinteressa del processo, non
può lamentare in questa sede mancanza di accertamenti che non ha sollecitato in sede dibattimentale, in primo luogo una perizia non chiesta in primo grado.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
úl pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,004.
P . Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2015.

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