Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29939 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29939 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D’Antonio Gennaro

n. Il 31 luglio 1965

2) Campare Alberto

n. il 29 agosto 1968

3) Deirio Antonio

n. il 16 ottobre 1974

4) Domi Torni

n. lI 3 maggio 1975

5) ~sito Salvatore

n. il 1° luglio 1964

6) Faccioni Francesco

n. Il 27 gennaio 1952

7) Garau Renato

n. il 19 febbraio 1963

8) Lucarella Anna

n. il 25 settembre 1963

9) Piazza Anna

n. il 27 gennaio 1972

10) Urlo Giovanni

n. il 27 febbraio 1963

Data Udienza: 23/04/2013

avverso
la sentenza 10 gennaio 2012 — Corte di Appello di Cagliari;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr.

Francesco Mauro lacoviello, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la rettifica della pena per D’Antonio, Campus e Facciolli e la dedaratoria di inammissibilità per tutti gli altri ricorsi con condanna dei ricorrenti al

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle
Ammende;
udito il difensore avv. Marco Palmierl, il quale, per Campus Alberto, ha concluso per
l’accoglimento dei motivi di gravame;
udito il difensore avv. Agostinangelo Ma,-ras, il quale, per De/rio Antonio, ha concluso per l’accoglimento dei motivi di gravame;

per l’accoglimento del motivi di gravame;
udito il difensore avv. Nunzia De Ceglia, il quale, per Faccio/il Francesco, ha concluso per raccoglimento dei motivi di gravame;
udito il difensore avv. Gabriele Satta, il quale, per Garau Renato e quale sostituto
processuale per l’avv. Franco Luigi Satta, per Urlo Giovanni, ha concluso per
l’accoglimento dei motivi di gravame;
udito il difensore avv. Sante Foresta, li quale, per Piazza Anna, ha concluso per
l’accoglimento dei motivi di gravame;

Pubblica udienza: 26 febbraio 2013 — D’Antonio Gennaro -i- 9 — RG: 33205/12, RU: 7;

udito il difensore avv. Marco Fagiano, il quale, per Esposito Salvatore, ha concluso

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Svolgimento del processo
1. — Con sentenza deliberata in data 10 gennaio 2012, la Corte di Appello di
Cagliari, in parziale riforma della sentenza 9 marzo 2010 del Giudice dell’Udienza
preliminare del Tribunale di Cagliari, assolveva:

Esposito Salvatore dai reati a lui ascritti ai capi E2), F1), F2), F3), F4), FS),

perché il fatto non sussiste riducendo la pena inflitta ad anni otto e mesi sei di reclusione;
– Facciolli Francesco dal reato a lui ascritto di cui al capo B) per gli anni 2006 e
2007 e dai reati a lui ascritti ai capi F8), F9) perché il fatto non sussiste e riconosciuta l’attenuante di cui al comma settimo dell’art. 74 D.P.R. 309/90 riducendo la
pena inflitta ad anni quattro e mesi sei di reclusione;
– Garau Renato dai reati a lui ascritti di cui al capi F8) e F9) perché il fatto non
sussiste (il giudice riteneva che la pena di venti anni di reclusione dovesse rimanere
tuttavia invariata);
— D’Antonio Gennaro dal reato a lui ascritto ai capi F8) ed F9) e al capo L) con
riferimento all’arma clandestina, perché il fatto non sussiste riducendo la pena inflitta ad anni quindici e mesi dieci di reclusione;
Campus Alberto dal reato di cui al capi F8) e F9) e con le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti riducendo la pena inflitta ad anni quindici, mesi due e giorni venti di reclusione;
— Lucarella Anna dai reati a lei ascritti al capi D9, E) ed F9) da 1 a 7 per non
aver commesso il fatto e dai reati di cui al capo F8) ed F9) ed L) con riferimento
all’arma clandestina, perché il fatto non sussiste riducendo la pena ad anni sei e
mesi otto di reclusione;
— Piazza Anna dai reato a lei ascritto di cui al capo L) limitatamente all’arma
clandestina riducendo la pena residuali ad anni cinque e mesi dieci di reclusione;
— Domi Torni dal reato a lui ascritto al capo B9) per il periodo fino al luglio
2007 per non aver commesso il fatto, riducendo la pena ad anni sette e mesi sei di
reclusione;

Pubblica udienza: 26 febbraio 2013 — D’Antonio Gennaro + 9— RG: 33205/12, RU: 7;

F6) ed F7 per non aver commesso il fatto e dai reati a lui ascritti ai capi F8) ed F9)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

A Delrio Antonio, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate
aggravanti riducendo la pena per i reati residuali ad anni sei mesi dieci di reclusione
confermando la condanna di Urlo Giovanni, per i reati ascritti ex artt. 73 e 74
D.P.R. 309/90, alla pena di anni dodici di reclusione.
1.1. — Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata, nel-

sodalizio criminoso operante tra la Sardegna, in ispecie nel sassarese, con collegamenti, in punto di fonti di approvvigionamento della droga, in Campania, e più precisamente in Ercolano, ove tale D’Antonio, in concorso con la moglie Lucarelia, e
tramite corrieri (che, nei tempo, si erano succeduti nelle persone di Cozzolino Pasquale coadivuato dalla moglie Piazza Anna, di Brancaccio Giovanni e Faccioni Francesco) spediva la droga, fornita da Urlo Giovanni, sull’isola ove veniva recapitata a
Garau Renato e Campus Alberto, anche con la collaborazione di Esposito Salvatore.
Veniva così attivato, a supporto delle indagini un servizio di intercettazioni telefoniche e ambientali oltre a operazioni di osservazione, controllo e pedinamento, grazie
ai quali si perveniva a delineare la metodica operativa del sodalizio che risultava
aver operato stabilmente tra il 2004 e il 2008.
Riscontri oggettivi al traffico erano stati rappresentati dall’arresto in flagranza
dei corrieri Cozzolino il 27 maggio 2007 e Brancaccio il 29 settembre 2007 con contestuale sequestro di diversi chili di eroina e cocaina e nell’arresto di D’Antonio con
pedissequo sequestro in data 4 febbraio 2008 di 700 grammi di cocaina; inoltre,
agli esiti di indagine, si aggiungevano le dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie di Cozzolino, Brancaccio e Faccioni e i menzionati esiti di ascolto; infine, si procedeva anche nei confronti dell’appuntato della polizia penitenziaria Delrio Antonio
per aver fatto pervenire al Cozzolino, per conto dell’organizzazione, della sostanza
stupefacente.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite i propri rispettivi difensori hanno
interposto tempestivo ricorso per cessazione gli imputati chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare dal ricorrente D’Antonio Gennaro e Lucarella Anna, con unico ricorso redatto a ministero dell’avv. Sebastiano Fusco, sono stati sviluppati cinque
ordini di motivi:

Pubblica udienza: 26 febbraio 2013 — D’Antonio Gennaro + 9 — RG: 33205/12, RU: 7;

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l’ambito della operazione denominata “Vesuvio 2006”, era emersa l’esistenza di un

CORTE SOLJPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

a) con il primo motivo di doglianza veniva rilevata l’erroneità del calcolo della
pena in relazione alla posizione del D’Antonio. La Corte territoriale per vero ha ritenuto che il primo giudice avesse condannato il prefato alla pena di anni sedici, come stabilito in dispositivo, mentre nella parte motiva della sentenza, che prevale
sul dispositivo come da giurisprudenza consolidata, si comprende che la pena irrogata era quella di anni quindici e mesi quattro di reclusione; In ogni caso il giudice
di appello, nonostante avesse proceduto all’esclusione della recidiva e all’assolu-

di anni ventitrè e mesi tre di reclusione, superiore a quello del primo giudice di mesi tre di reclusione; anche se tale calcolo fosse stato corretto, sottraendo un terzo
dalla pena così stabilità si doveva pervenire a quella di anni quindici e mesi sei di
reclusione che è sempre di entità superiore a quella stabilita dal primo giudice e ciò
nonostante la Corte di Appello avesse voluto ridurre la pena del primo giudice, come affermato in sentenza, di mesi sei di reclusione. Peraltro è stata stabilita la pena di mesi quattro di reclusione per ciascun reato satellite, pari al doppio di quanto
fissato per il Campus che tuttavia era un promotore dell’organizzazione e non un
partecipe come il D’Antonio;
b) con il secondo motivo veniva censurata la sentenza nel punto in cui si è ritenuta la responsabilità dei due ricorrenti in merito al reato di porto e detenzione di
arma sulla base delle soie dichiarazioni di Cozzolino e Piazza senza che fossero stati
indicati riscontri esterni; nessuna intercettazione telefonica o ambientale fa del resto riferimento all’arma in disponibilità del D’Antonio o della Lucarella;
c) con il terzo motivo di gravame veniva rilevata la mancanza di motivazione e
l’assoluta illogicità della stessa in relazione alle censure espresse nei motivi di appello;
d) con il quarto motivo di censura veniva osservato che la sentenza nulla argomentava in relazione all’aggravante di cui all’art. 80 D.P.R. 309/90, essendosi limitato Il giudice a prendere atto del quantitativo senza operare alcun confronto al
mercato cui era destinato;
e) con il quinto motivo dl doglianza veniva censurata la ritenuta partecipazione
della Lucarella al reato associativo; il giudice non ha argomentato il superamento
della soglia della mera connivenza non punibile;

Pubblica udienza: 26 febbraio 2013 — D’Antonio Gennaro + 9 — RG: 33205/12, RU: 7;

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zione per i reati di spaccio e per la clandestinità dell’arma è pervenuto a un calcolo

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— dal ricorrente Campus Alberto, con ricorso redatto a ministero dell’avv. Marco
Palmieri, sono stati sviluppati quattro motivi:
a) con il primo motivo dì censura veniva rilevata la carenza motivazionale in
punto di partecipazione al reato associativo a far data dal 2005, atteso che, sul
punto, vi è solo la chiamata in correità del Brancaccio;

valutativi della prova in relazione alle dichiarazioni sul punto del Brancaccio e del
Faccioni; il Brancaccio non si è espresso in termini di certezza ed è plausibile che,
per le modalità in cui è avvenuta la consegna del danaro, il Brancaccio non abbia
potuto vedere il Campus; inoltre le dichiarazioni del Faccioni non sono affatto di riscontro;
c) con li terzo motivo di censura veniva eccepita la violazione dell’art. 240 cod.
pen.; la sentenza di appello liquida sbrigativamente la questione che attiene alla
confisca dei beni sequestrati e oggetto di confisca; come comprovato dalla documentazione prodotta, i beni appartengono alla moglie del Campus, Farinelli Carmela, che è stata assolta dai reati contestatile; manca del tutto la prova del nesso di
pertinenza tra il reato ascritto al Campus e i beni sequestrati; il giudice ha immotivatamente svilito il reddito del prefato che esercitava attività imprenditoriale;
d) con il quarto motivo di doglianza veniva censurato Il trattamento sanzionatorio il cui calcolo doveva ritenersi erroneo quanto alla continuazione e al giudizio di
equivalenza tra le circostanze.
— dal ricorrente Delirio Antonio, con ricorso redatto a ministero dell’avv. Agostinangelo Marras, veniva eccepita la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione In relazione all’affermazione della penale responsabilità del
prevenuto in merito al reato associativo e, in particolare, in relazione al profilo soggettivo; le dichiarazioni accusatorie del Cozzolino non sono sul punto sufficienti,
neppure in punto di consegna, mentre era ristretto in carcere, dei due grammi di
cocaina, non potendo ritenersi neppure riscontrate dalle propalazioni del Brancaccio
perché quest’ultimo ha affermato di aver appreso la circostanza dallo stesso Cozzolino; né è stato esaminato sul punto il compagno di cella Mario Nazzaro che avrebbe potuto dare la propria versione dei fatti.
— dal ricorrente Domi Torni, con ricorso redatto a ministero dell’avv. Antonio
Abet, sono stati sviluppati cinque motivi:

Pubblica udienza: 26 febbraio 2013 — D’Antonio Gennaro + 9 — RG: 33205/12, R(1: 7;

b) con il secondo motivo di doglianza veniva censurata la violazione dei canoni

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a) con il primo motivo di impugnazione veniva rilevata la violazione di legge e il
vizio motivazionale relativo alla partecipazione del ricorrente al reato associativo;
nonostante che il giudice di secondo grado avesse ridotto il periodo di partecipazione del prevenuto al periodo intercorrente tra l’agosto 2007 e il febbraio 2008 e avesse ritenuto che il ricorrente aveva avuto rapporti con il solo D’Antonio, non ha
chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto raggiunta la prova del reato; l’unico elemento citato è quello della intercettazione ambientale di cui al 27 agosto 2007 tra

solo una progettazione di collaborazione futura; detta collaborazione peraltro era
riferita a un solo episodio e in un arco temporale molto limitato, che non si è ripetuto nel tempo mentre sono stati continui i rapporti tra gli altri sodali anche dopo
l’arresto del Brancaccio del settembre 2007; in altre parole, il giudice del merito
non ha indagato sul fatto se la singola condotta si inserisse o meno nell’ambito di
un programma criminoso o se si trattasse invece, piuttosto, di un episodio estemporaneo;
b) con li secondo motivo di doglianza venivano rilevati vizi di legge e motivatonati in relazione al capo E2), (tentativo di cessione di sostanze stupefacenti) atteso
anche in questo caso il giudice non ha dato contezza del compendio di prova acquisito; in realtà l’unica prova assunta è quella rappresentata dall’interpretazione soggettiva in malam partern fornita dagli investigatori e sposata dal giudice di merito
secondo cui le conversazioni hanno a oggetto droga; peraltro nessun collegamento
è possibile fare tra le conversazioni captate e li sequestro di sostanza stupefacente
operante il 29 settembre 2007;
c) con il terzo motivo di impugnazione veniva eccepita la mancanza di motivazione in ordine all’aggravante art. 80 D.P.R. 309/90; l’ingente quantitativo è un valore relativo che non può prescindere dal mercato di riferimento al dato temporale
di saturazione;
d) con il quarto motivo di doglianza veniva rilevata la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione alla negatoria della circostanza delle attenuanti generiche ancorata dal giudice alla personalità del ricorrente e alla sua pericolosità presunta;
e) con il quinto motivo di doglianza veniva eccepita la violazione dell’art. 12 sexies D.L. 356/92; la motivazione sul punto da parte della Corte è meramente apparente e si affida a un automatismo valutativo conseguente alla condanna;

Pubblica udienza: 26 tebbralo 2013 — D’Antonio Gennaro + 9 — RG: 33205/12, RU: 7;

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D’Antonio e Domi Torni da cui non emerge una partecipazione concreta e attiva, ma

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— dal ricorrente Esposito Salvatore, con ricorso redatto personalmente, sono
stati sviluppati tre motivi:
a) con il primo motivo di gravame veniva rilevata la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sua partecipazione al reato associativo; non è stato dal giudice argomentata la sussistenza di un accordo
stabile per la realizzazione di un programma criminale indeterminato, dovendosi

limitatissimo numero dl occasioni;
b) con il secondo motivo di doglianza veniva eccepita la carenza motivazionale
in relazione alla condanna per I reati fine in quanto il giudice si era basato su elementi meramente congetturali;
c) con il terzo motivo di doglianza veniva censurata la motivazione in punto di
mancato riconoscimento delle circostanza delle attenuanti generiche;
— dal ricorrente Facciolli Francesco, con ricorso redatto a ministero dell’avv.
Nunzia De Caglia, sono stati sviluppati due ordini di motivi:
a) con il primo motivo di doglianza veniva eccepito l’errato calcolo della pena in
relazione alla speciale attenuante dl cui all’art. 74 D.P.R. 309/90 comma settimo;
b) con il secondo motivo di doglianza veniva censurato anche il calcolo della pena in correlazione ai reati posti in continuazione non avendo il giudice tenuto conto
del fatto che per due reati fine lo stesso giudice di appello era pervenuto all’assoluzione;
— dal ricorrente Garau Renato, con ricorso redatto a ministero dell’avv. Gabriele Satta, è stata sviluppata la seguente censura:
il giudice di appello non ha esaurientemente motivato in ordine alla diversa qualificazione del fatto addebitato; le acquisizioni probatorie indicano tutt’ai più un ruolo di compartecipe all’organizzazione criminosa e certo non quella di promotore e
organizzatore. In sentenza le argomentazioni sul punto sono meramente apparenti
quando non meramente congetturali.
— dalla ricorrente Piazza Anna, con ricorso redatto a ministero dell’avv. Sante
Foresta, sono stati sviluppati quattro ordini di motivi:

Pubblica udienza: 26 febbraio 2013 — D’Antonio Gennaro + 9 — RG: 33205/12, RU: 7;

tener conto del fatto di aver aderito il ricorrente alle sollecitazioni del Garau in un

ft

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a) con il primo motivo di impugnazione veniva censurata la motivazione del
giudice in relazione alla partecipazione al reato associativo; nessuno degli indici indicati in sentenza, di per sé soli o complessivamente considerati, è tale da poter
comprovare la responsabilità della ricorrente;
b) con li secondo motivo di dogllanza veniva criticata la motivazione, ritenuta
assente o illogica in relazione ai singoli reati fine; il ruolo della ricorrente è stato

e D4), non ha neppure minimamente partecipato alla loro commissione; non solo,
ma il giudice dell’appello non ha neppure tenuto presente le dichiarazioni di Cozzolino e della Lucarella che hanno scagionato la ricorrente; mentre i rapporti che la
Piazza ha avuto con la Lucarella erano dovuti al solo fatto che la prima era rimasta
sola dopo l’arresto del marito;
c) con Il terzo motivo di doglianza veniva censurata la motivazione in relazione
al reato concernente l’arma;
d) con il quarto motivo di impugnazione veniva criticata la sentenza per vizio
motivazionale in punto di diniego dell’attenuante della collaborazione; il giudice non
ha tenuto conto che la ricorrente ha in ogni caso riferito quanto di sua conoscenza,
tanto da avere il giudice utilizzato le sue dichiarazioni come conferma delle propalazioni di altri collaboratori.
— dal ricorrente Urlo Giovanni, con ricorso redatto a ministero dell’avv. Sebastian° Fusco, sono stati sviluppati I seguenti motivi:
veniva rilevata la violazione di legge e vizi motivazionali in relazione ai reati di
cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90; le dichiarazioni del collaboratore Cozzolino sono sul punto de relato e non assistite dai debiti riscontri esterni individualizzanti,
mentre la conversazione ambientale del 27 maggio 2007, intercorsa tra il D’Antonio
e la moglie dopo la visita del primo all’Urlo appresso l’arresto del Cozzolino, non è
affatto confermativa della responsabilità del prefato, posto che, leggendo tutta la
conversazione in parola, si evince semmai l’esatto contrarlo. Inoltre, sempre contrariamente a quanto assunto dal giudice del merito, in realtà non vi era alcuna
consapevolezza da parte dell’Urlo dl far parte di un’organizzazione; ancorché conoscesse Cozzolino, II traffico di sostanze stupefacenti con la Sardegna era un affare
esclusivo del D’Antonio come emerge dalla lettura di tutte le conversazioni intercettate. Né vi è prova che l’Urlo, come sostiene la sentenza gravata, fosse il fornitore

Pubblica udienza: 26 febbraio 2013 — D’Antonio ~nero + 9— RG: 33205/12, RU: 7;

meramente passivo o di meramente connivenza e, anzi, per i reati di cui ai capi D2)

CORTE SUPREMA IM CASSAZIONE – Prima Sezione penale

stabile del sodalizio non solo perché vi erano altri fornitori, ma perché il Cozzolino
non è neppure preciso su quante forniture sarebbero state fatte dall’Urlo.

Motivi della decisione
3. — I ricorsi D’Antonio, Campus e Facciolli sono parzialmente fondati e merita-

Deve innanzitutto premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata
isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la
sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche
pienamente concordanti, dl talché — sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte — deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi
con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e
un tutto unico e inscindibile (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan e altri e,
da ultimo, Sez. 1, 21 marzo 1997, Greco e altri; Sez. 1, 4 aprile 1997, Proietti e
altri).
3.1 — Ciò posto deve preventivamente rilevarsi che i ricorsi avanzata dal D’Antonio, Campus e FaccioIN in punto di trattamento sanzionatorio sono fondati e meritano accoglimento. Il calcolo operato dal giudice di secondo grado è infatti erroneo:
in motivazione (aff. 95) il giudice afferma che, per esclusione dell’aumento per la
recidiva e la declararatoria di assoluzione per i capi F8) e F9) la pena irrogata dal
primo giudice deve essere ridotta di mesi sei di reclusione. Ne conseguiva che, avendo il primo giudice condannato il D’Antonio alla pena di anni sedici di reclusione
il giudice di appello avrebbe dovuto pervenire alla pena di anni quindici e mesi sei
di reclusione e non a quella di anni quindici e mesi dieci di reclusione di cui al dispositivo del giudizio di secondo grado, anche a voler ritenere che la pena irrogata
dal primo giudice fosse quella di anni sedici di reclusione anziché di anni quindici e
mesi quattro di reclusione così come sembrerebbe risultare dagli atti; in ogni caso,
anche a volersi rifare al calcolo effettuato dal giudice di secondo grado le operazioni
si palesano doppiamente errate: se infatti alla pena base di anni quindici di reclusione si assommano i tre anni di redusione per le aggravanti di cui al comma terzo
e al comma settimo dell’art. 74 D.P.R. 309/90 e si aggiunge l’aumento per i 14 reati fine (pari a quattro mesi di reclusione per ciascun reato fine per un totale di anni
cinque e mesi sei di reclusione) si perviene a (15 + 3 + 5,6 =) anni ventitré e mesi

Pubblica udienza: 26 hatifra401013 — D’Antonio Gennaro -i- 9— RG: 33205/12, RU: 7;

lo

no accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.

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sei di reclusione e non ad anni ventitrè e mesi tre di reclusione come afferma la
Corte territoriale (primo errore); e se si riducesse ulteriormente la pena di un terzo
per il regime abbreviato, si perverrebbe alla pena finale di anni quindici e mesi otto
di reclusione e non ad anni quindici e mesi dieci di reclusione (secondo errore) come riportato dal secondo giudice nel dispositivo.
3.1.1 — Parimenti erroneo è il calcolo relativo alla posizione per Campus. Il giu-

fine che è pari complessivamente ad anni 2 di reclusione (2 mesi per 12 reati =
mesi 24) e quindi riduce di 1/3 per il rito abbreviato eletto, giungendo alla pena finale di anni quindici di reclusione. Ma se si effettua la stessa operazione svolta dal
giudice (20 anni + 2 anni – 1/3) si perviene alla diversa misura di anni 14 e mesi 8
di reclusione, posto che 1/3 dl 22 anni (pari a 264 mesi) è uguale a 7 anni e 4 mesi
(pari a 88 mesi) che sottratti a 264 mesi del totale sono pari a 176 mesi vale a dire, appunto, anni 14 e mesi 8 di reclusione.
3.1.2 — Ugualmente erroneo è il calcolo per il Faccioni, atteso che la diminuente
di cui all’alt. 74 comma settimo D.P.R. 309/90 va calcolata da metà a un terzo della pena, come stabilito dalla norma che la disciplina, mentre il giudice l’ha calcolata
in misura inferiore al minimo di legge. Poiché detto calcolo involge necessariamente
una valutazione discrezionale del giudice del merito (che dovrà gradare la diminuente all’apporto collaborativo del reo), allo stesso competerà di mettere mano a
tutto il trattamento sanzionatorio ritenuto erroneo anche per i restanti due ricorrenti più sopra indicati.
3.2 — Ciò posto, passando al secondo motivo di gravame espresso nel ricorso
D’Antonio/Lucarella va ritenuto che lo stesso è privo di pregio e va rigettato.
3.2.1 — Il giudice di merito individua correttamente, con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, la provvista probatoria in relazione al porto e alla detenzione dell’arma. Sul punto il giudice del fatto ha richiamato le dichiarazioni del
Cozzolino e della moglie Piazza in relazione alla consegna dell’arma, attesa
l’approfondita conoscenza da parte della Lucarella dell’attività del marito e dei traffici dal medesimo svolti. Il giudice trae in modo motivato dal compendio di prova la
convinzione che la Lucarella fosse pienamente collaborativa dell’attività del marito
superando la soglia di connivenza peraltro non ravvisabile in punto di detenzione
dell’arma essendosene occupata lei personalmente del recupero presso la moglie
del Cozzolino.

Pubblica udienza: 26 febbraio 2013 — D’Antonio Gennaro + 9 — RG: 33205/12, RU: 7;

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dice assomma alla pena base di anni 20 di reclusione il calcolo effettuato per i reati

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3.3 — Manifestamente Infondato è il terzo motivo di impugnazione.
3.3.1. — Dal tenore della sentenza gravata è da ritenere che le doglianze difensive espresse in appello siano state tenute ben presente nel corpo motivazionale,
almeno per quelle specifiche concernenti li nucleo essenziale dell’imputazione. Peraltro, in questa circostanza, il ricorrente non chiarisce quali siano gli esatti profili di

3.4 — Il quarto motivo di ricorso è parimenti privo di fondatezza.
3.4.1 — Le dogllanze indicate in gravame sono generiche e aspecifiche non indicando in modo analitico i passaggi della motivazione che si palesano mancanti o
illogici.
3.4.2 — In punto di carenza di motivazione circa la sussistenza dell’aggravante
di cui all’art. 80 D.P.R. 309/90 va osservato che le Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione, si sono recentemente pronunciate (Sez. U, 24 maggio 2012,
n. 36258, rv. 253150 P.G. e Biondi) sulla questione concernente il riconoscimento
della circostanza aggravante speciale dell’ingente quantità, nei reati concernenti il
traffico illecito di sostanze stupefacenti, avuto riguardo al criterio quantitativo, con
individuazione di limiti ponderali minimi per tipo di sostanza. La soluzione al quesito, è stata nel senso che “non è ravvisabile l’aggravante quando la quantità sia inferiore a duemila volte li valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la
discrezionale valutazione del giudice del merito quando tale quantità sia superataTM.
Nel caso di specie, nei capi d’imputazione, è riportato in modo preciso che i
quantitativi di sostanza stupefacente compravenduta oscillavano da grammi 1.919
a 2.882 grammi di eroina e che la percentuale di purezza accertata con perizia variava dal 91 e il 99% per la sostanza sequestrata al Cozzolino (cocaina) (tanto da
potersi ricavare 19.348 dosi medie singole) e tra li 92 e il 99% circa per quella sequestra al Brancacclo (potendosi formare 35.956 dosi medie singole) esprimendo
per ciò valori ponderali ben superiore a quelli di soglia di cui sopra (Cass., Sez. 6, 3
luglio 2012, n. 26817, rv. 253034, Rodriguez Marban Monzon; U, 21 giugno 2000,
n. 17, Primavera). La Corte territoriale ha inoltre fatto specifico riferimento ai reiterati quantitativi ingenti commercializzati nei diversi episodi per cui è giudizio con
più che probabile saturazione, per l’elevatissima purezza dianzi rimarcata, di un

Pubblica udienza: 26 febbraio 2013 — D’Antonio Gennaro + 9 — RG: 33205/12, RU: 7;

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censura che sarebbero stati negletti dal giudice.

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mercato circoscritto quale quello del sassarese. Sotto questo profilo, dunque, alcuna censura può essere mossa alle motivazione del giudice.
3.5 — Il quinto motivo di ricorso D’Antonio/Lucarelia non è fondato e deve essere respinto.
3.5.1 — Giova rammentare che, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti,

fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo,
morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo
psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell’evento illecito (Cass., Sez. 4, 16 gennaio 2006, n. 11392, rv.
233913, Quattrini; Sez. 4, 22 gennaio 2010, n. 4948, rv. 246649, Porcheddu e altro: Sez. 4, 10 aprile 2006 n. 21441). Tale contributo può essere di qualsiasi genere (Sez. 6, 18 febbraio 2010, n. 14606, rv. 247127, lemma) ed è stato, pertanto,
correttamente rawisato dal giudici di merito nella condotta dell’Imputata, la quale,
lungi dal mantenere un atteggiamento meramente passivo, ha arrecato un contributo positivo alle operazioni coadiuvando il marito dando il proprio contributo causale.
3.5.2 — Ciò emerge con chiarezza, rileva il giudice, non solo dall’esito delle
operazioni di ascolto, ma anche in alcune specifiche occasioni come nell’episodio del
ritiro della droga dalle mani del Garau in data 19 novembre 2006 (osservato dalla
polizia giudiziaria) ovvero in altre, in cui la donna è presente e attiva nel suo apporto dl rafforzamento del proposito criminoso del consorte durante gli incontri con gli
altri soda!i o allorquando addirittura dimostra una propria iniziativa operativa cercando di ‘reclutare’ la Sarò come corriere ricordandole il debito che la medesima ha
o infine quando è di sostegno alla Piazza dopo l’arresto del marito o ancora si reca
con il marito a casa di Urlo dopo il medesimo fatto. L’apporto, in altri termini, è
concreto e reale, quantomeno rafforzativo della volontà operativa del marito se non
addirittura propositivo.
4. — Il ricorso Campus non è fondato e deve essere respinto.
4.1 — Il primo motivo e il secondo motivo di gravame non sono fondati e devono essere respinti.

Pubblica udienza: 26 febbraio 2013 — D’Antonio Gennaro -i. 9 — RG: 33205/12, RU: 7;

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la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

4.1.2 — Le doglianze difensive costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di
fatto, poiché non inerenti a errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata
ovvero in travisamento della prova, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice dl legittimità una rilettura degli atti probatori, per
pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché
in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen. (Giurisprudenza con-

1996, n. 930, rv. 203428; Sez. 1, 6 maggio 1998, n. 5285, rv. 210543; Sez. 5, 31
gennaio 2000, n. 1004, n/. 215745; Sez. 5, ord. 14 aprile 2006, n. 13648, rv.
233381). Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione
non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e
con I limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula
giurisprudenziale ricorrente (Cass., Sez. 4, 28 settembre 2004, n. 47891, rv.
230568; Sez. 5, 30 novembre 999, n. 1004, rv. 215745; Sez. 2, 21 dicembre
1993, n. 2436, rv. 196955). È a questi principi che questa decisione farà riferimento, anche implicitamente, ogni qual volta rileverà censure di tale natura.

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Il giudice dei merito * per contro, con argomentazioni compiete, compiute e prive di vizi logici e giuridici, ha affrontato tutte le tematiche agitate in giudizio e proposte nel gravarne di appello esprimendo valutazioni pertinenti oltre che connesse
a uno scrutinio analitico del compendio di prova resosi disponibile in giudizio di cui
ha dato, nella parte motivazionale, sufficiente contezza.
In particolare la Corte di merito ha ritenuto motivatamente che le dichiarazioni
del Brancaccio fossero sufficientemente certe quanto all’individuazione del Campus
nel momento della consegna dello stupefacente e che le dichiarazioni del Facciolli,
che ha narrato di un episodio di consegna di droga e di pagamento in danaro, si attagliassero perfettamente nei minimi particolari a quello raccontato dal Brancaccio
che fa riferimento appunto alla presenza proprio di Campus Alberto. Sul punto le
argomentazioni del giudice di merito sono esaustive e logiche e, In quanto tali, sottratte a qualsivoglia censura in questa sede. La diversa interpretazione data dalla
difesa in ricorso costituisce un’operazione non proponibile in questa sede.
4.3 — Parimenti manifestamente infondato è il terzo motivo di impugnazione
del ricorso Campus.

Pubblica udienza: 26 febbraio 2013 — D’Antonio Gennaro + 9 — RG: 33205/12, RU: 7;

solidata: Cass., Sez. Un. 2 luglio 1997, n. 6402, rv. 207944; Sez. Un. 29 gennaio

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

4.3.1 — Il ricorrente si lamenta della mancata motivazione in sentenza dei beni
confiscati alla moglie del Campus attesa la carenza di prova di un qualsivoglia collegamento con i reati contestati al ricorrente. SI afferma con forza che i beni in
questioni non sono del Campus, bensì della moglie Farinelli. Sul punto deve ritenersi allora che il Campus non ha legittimazione nell’avanzare le proprie censure, posto
che in questa sede non è difensore della Farinelli e non può pertanto lamentarsi per

4.4 — Il quarto motivo di ricorso è fondato e riguarda il calcolo erroneo della
pena sicché si rinvia a quanto argomentato più sopra al paragrafo 3.1.
Il ricorso Delrlo non è fondato e deve essere respinto.
5.1 — Le censure sviluppate in gravame sono meramente in fatto e tese a una
sovrapposizione argomentativa inammissibile in questa sede di legittimità. La Corte
territoriale ha evidenziato che il ricorrente si era prodigato per fare da tramite tra
l’organizzazione e i due sodali arrestati (Brancaccio e Cozzolino) in modo che gli
stessi sentissero la vicinanza del sodalizio (anche con la dazione di droga) e non
pensassero di collaborare con l’autorità. Il contenuto delle informazioni veicolate
dai Deirio in uno con la consegna tangibile di droga, stante la conoscenza dei trattici del Garau e del fatto che il Cozzolino e il Brancaccio non fossero corrieri del Garau ma di parte campana, hanno costituito in modo argomentato per il giudice di
merito, la dimostrazione della sussistenza del reato di partecipazione associativa.
Si evidenza peraltro in gravame che il Cozzolino abbia riferito di essere stato
contattato la prima volta dal Delrio quando faceva caldo e dunque non subito dopo
Il proprio arresto avvenuto il 27 maggio 2007. La censura è, con evidenza, di merito e non tiene conto Inoltre che in giugno le temperatura è già estiva sicché il rilievo difensivo, per la sua genericità, non è comunque dirimente.
Dei pari inconducente e in fatto è l’osservazione difensiva secondo cui non avrebbe avuto senso che il Garau avesse fatto chiedere a Cozzolino, attraverso il
Daino, perché non stesse più arrivando droga da Napoli, ben potendo essere per
vero ricollegabile tale circostanza al fatto che, a seguito di una possibile quanto paventata collaborazione del detenuto, la fonte di approvvigionamento fosse al momento interrotta e nessuno più del Cozzolino, che aveva svolto la funzione di corriere per il D’Antonio, avrebbe potuto saperlo. In ogni caso, come implicitamente fa
valere il giudice del fatto, era un modo dell’associazione per far comprendere al

Pubblica udienza: 26 febbraio 2013 — D’Antonio Gennaro -i- 9 — RG: 33205/12, RU: 7;

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la medesima di alcunché.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Cozzolino, che continuava a far parte del gruppo e che l’organizzazione pensava e
provvedeva a lui anche se detenuto in carcere.
Dei tutto inconsistenti sono le doglianze secondo cui le propalazioni del Cozzalino sarebbero prive di riscontro. Non manca per vero di sottolineare la Corte territoriale che erano state acquisite prove (dichiarazioni della Piazza, intercettazione ambientale) che dimostravano come il ricorrente frequentasse il Garau e il suo circolo

riferito di aver saputo della consegna di cocaina da parte del Delrio appena tornato
in cella tanto da aver redarguito il Nazzaro per tale motivo, divenendo così, sul
punto, fonte di prova con capacità dimostrativa autonoma. Non solo, ma anche il
Brancaccio ha confermato che il Delrio lo contattava per conto del Garau, dando
riscontro al sistema dell’organizzazione di prendersi cura dei sodali, tramite la
guardia penitenziaria, anche se detenuti.
6. — Il ricorso Domi Torni non è fondato e deve essere respinto.
6.1 — Il giudice del merito ha argomentato in modo esaustivo e logico sul fatto
che il tenore della conversazione captata tra D’Antonio e Domi Torni dovesse essere
letta nel contesto dello sviluppo associativo. Se si cala la conversazione nella ricerca da parte del D’Antonio di nuove fonti di approvvigionamento e nel successivo
sequestro di cinque chili di droga (nella esatta composizione preannunciata al Garau) è possibile comprendere appieno, avverte il giudice del merito, che tale partita
proveniva proprio dal Domi Torni che intanto aveva provveduto alla sollecita fornitura in quanto la stessa segnava l’inizio di una nuova collaborazione per il mercato
sardo.
6.2 — Il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato e deve essere
dichiarato inammissibile.
6.2.1. — Le motivazioni sul punto da parte del giudice di merito che danno contezza delle ragioni interpretative del contenuto della intercettazione telefonica riguardante il ricorrente è esaustiva e sufficiente anche perché espressa in relazione
a tutto il contenuto probatorio acquisito. Le censure espresse in ricorso sono per
contro generiche e aspecifiche.
6.3 — Il terzo motivo (relativo alla mancata motivazione sull’aggravante di cui
all’art. 80 D.P.R. 309/90 non è fondato. Si richiama sul punto quanto argomentato
ai paragrafo 3.4.2.

Pubblica udienza: 26 febbraio 2013 — D’Antonio Gennaro + 9 — RG: 33205/12, RU: 7;

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(tanto da conoscere D’Antonio e la moglie) senza contare che il Brancaccio aveva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione penale

6.4 — Il quarto motivo di ricorso è manifestamente privo di fondatezza.
6.4.1 — La Corte dl merito, fungi dal negare apoditticamente la sussistenza dei
presupposti per l’applicazione delle attenuanti generiche, ha argomentato il diniego
di tali attenuanti e la congruità del trattamento sanzionatorio, da un lato, rilevando
l’assenza in atti di un qualsivoglia elemento suscettibile di positiva valutazione a tali

D’Antonio Gennaro sintomatici di una sua spiccata pericolosità sociale, formulata
dopo una attenta analisi delle componenti oggettive e soggettive del fatto e delle
sue specifiche modalità di compimento. E poiché la statuizione in ordine all’applicazione o meno delle circostanze attenuanti generiche deve fondarsi sulla globale
valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole ed è
censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi in cui essa appaia frutto di mero
arbitrio di ragionamento manifestamente illogico, deve convenirsi sulla congruità
dell’argomentare della Corte di Appello di Cagliari, che è privo di vizi logico-giuridici, in linea con i principi enunciati in materia da questa Corte e aderente alle norme di legge.
6.5 — Il quinto motivo di ricorso (in tema di violazione dell’art. 12 sexies D.L.
356/92) è manifestamente infondato e deve essere dichiarato Inammissibile.
6.5.1 — Le argomentazioni difensive sono del tutto generiche e prive di valide
argomentazioni. Peraltro, come fa presente il giudice, il ricorrente si era riservato di
produrre documentazione attestante che la vettura Porsche rappresentava la compensazione di un credito nel confronti di una concessionaria mentre il furgone Scudo sarebbe stato proprietà di terzi, venendo però poi meno a questa intenzione e
così facendo aperta acquiescenza alle prospettazioni di accusa. Trattasi pertanto di
beni la cui disponibilità da parte del Domi Tomi non è giustificata dalla sua capacità
reddituale.
7. — Il ricorso Espostto non è fondato e va respinto.
7.1 — Il primo motivo, in particolare, è infondato e deve essere rigettato.
7.1.1 — Le argomentazioni sviluppate dal ricorrente sono meramente in fatto e
riguardano peraltro solo il reato associativo. Sul punto le argomentazioni del giudice del merito sono immuni da vizi logici e giuridici, avendo messo a fuoco la natura
collaborativa del prevenuto. Non solo la sua attività di ritiro della droga è stata reiterata e pressoché svolte con le stesse modalità, indice questo dello svolgimento di

Pubblica udienza: 26 febbraio 2023 — D’Antonio Gennaro + 9 — RG: 33205/12, RU: 7;

fini e, dall’altro lato, sottolineando la valenza ostativa dei precedenti penali del

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

un ruolo spedflco e sperimentato, ma si è estrInsecata anche nella effettuazione di
viaggi nella penisola per il pagamento delle forniture, oltre che come intermediario
con la fonte di approvvigionamento della droga (D’Antonio) dopo l’arresto di Cozzolino. Sul punto la disamina della Corte di merito è puntuale e corretta.
7.2 — Il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato e deve essere

7.2.1 — Le censura difensive sono generiche e di merito. Le argomentazioni esposte in sentenza sono per contro esaustive e congrue facendo riferimento non
solo agli esiti di indagine e a quelli di ascolto ma anche alle parziali ammissioni del
prefato
7.3 — Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di impugnazione.
7.3.1 — Si richiamano le stesse argomentazioni più sopra espresse sub par.
6.4.1. In relazione alla specifica posizione assunta dal ricorrente nella vicenda e
dianzi tratteggiate, la Corte ha motivato con la carenza di elementi utili alla concessione del beneficio.
8. — Il ricorso Facdolli è fondato e deve essere accolto.
8.1 — Il calcolo riguardante il trattamento sanzionatorio è effettivamente non
corretto. Si richiamano le argomentazioni espresse al paragrafo 3.1.
9 — Il ricorso Garau, non è fondato e deve essere respinto.
9.1 — Le doglianze del ricorrente sono generiche e aspecifiche oltre che sviluppate in fatto a fronte di una motivazione congrua e approfondita. Tutto il contesto
di prova evidenzia come il traffico di droga tra la Campania e la Sardegna ruotava
sulle due figure fondamentali del D’Antonio per parte campana e del Garau e del
Campus per parte sarda. Senza la costituzione dei referenti sassaresi sarebbe stato
impensabile, argomenta il giudice, l’organizzazione dei trasporti con le modalità e le
cadenze poi accertate. è dei resto il Garau che mantiene i rapporti con il Cozzolino,
anche quando questo è in carcere ancorché sia il ‘corriere’ del D’Antonio, posto che
l’interesse (comune e condiviso) era che non venisse meno la struttura associativa
collaudata che ha continuato peraltro a operare anche dopo l’arresto dei corrieri e
fino a quando è stato possibile rimpiazzarli.
10. — Il ricorso Piazza è privo di fondamento e deve essere respinto.

Pubblica udienza: 26 febbraio 2013 — D’Antonio Gennaro + 9 — RG: 33205/12,

7;

dichiarato inammissibile.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

10.1 — Le censure sono generiche oltre che volgenti a una rivalutazione del
materiale probatorio già operato dal giudice di merito. Si richiamano qui i principi di
diritto esposti in punto di connivenza e concorso punibile sub paragrafo 3.5.1.
10.2 — Si vuole qui solo aggiungere per la ricorrente (per la diversa connotazione che le due condotte, quella della Lucarella e della Piazza, hanno avuto nella

capacità di reagire per convenzione sociale (non potendosi pretendere che si denunci il coniuge) ovvero per carattere o cultura, e altro è, come nella vicenda, aderirvi per convenienza e per una condivisa comunanza di interessi economici e sociali
e comunque ponendo in essere una collaborazione strisciante, agevolatrice, costituita da modeste ma significative adesioni partecipative che si risolvano in accondiscendenza attiva, con una totale mancanza di opposizione o contrasto o apprezzabile dissenso di fondo anche al solo fine dl rendere meno facile o semplice l’operato
criminoso del consorte. Connivenza è, in altre parole, l’assistere passivamente a un
atto disonesto che si potrebbe impedire (ma che non si ha l’obbligo di impedire),
consentendone lo svolgimento, concorso è alterare questo livello di passività introducendo nel meccanismo deterministico della condotta altrui un quid minimo di aiuto

attivo.

19

In sentenza inoltre è stato messo in chiara luce proprio l’apporto rafforzativo
della ricorrente del proposito criminoso del marito; non vi era nella fattispecie mera
condotta passiva, ma una solidale, totale e incontrastata approvazione dell’attività
Illecita del Cozzolino di cui condivideva vantaggi, guadagni e complicità durante i
trasporti dove, consapevole della veicolazione consistente di droga, si prestava con
la propria presenza e con quella dei figli, a dare all’esterno una parvenza di ordinarietà e normalità, onde assicurare una copertura complice e permissiva che avrebbe
preservato il trasporto medesimo da eventuali controlli dell’autorità e contribuendo
così, in qualche modo, a garantire il successo dell’operazione. In conclusione, la
presenza della donna accanto al Cozzolino non solo si esprimeva in termini di concreto aiuto, ma assicurava anche all’attività illecita intrapresa dal marito quella
forma di facciata onesta e di aurea di regolarità (la bella famiglia’, cui fa riferimento la Corte) che la ricorrente sapeva di poter ottenere con il proprio intervento.

Infine il giudice dei l’etto ha poi rinvenuto, in modo motivato, l’attività collaboraUva della Piazza anche 10 relazione alla pistola custodita in cassaforte dal marito e
dalla medesima ricorrente prelevata per la consegna alla Lucarella.

Pubblica udienza: 26 febbraio 2013 — D’Antonio Gennaro + 9 — RG: 33205/12, M): 7;

vicenda) che altro è subire la condotta illecita altrui per non avere la possibilità o

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

10.3 — Anche il terzo motivo di gravame è manifestamente infondato e deve
essere dichiarato inammissibile.
103.1 — Come implicitamente fatto valere dal giudice di merito, l’assenza totale di segreti tra i due coniugi e la completa trasparenza dell’operato del Cozzolino
agli occhi della moglie fanno ben intendere come la prevenuta, così come era al

conoscenza che custodisse anche per lo stesso un’arma, tanto da non avanzare alcun chiarimento alla Lucarella che ne richiedeva la restituzione, né alcuna autorizzazione al marito per la restituzione.
10.4 — Il quarto motivo di ricorso è altresì infondato.
10.4.1 — La sentenza impugnata ha negato all’Imputata la richiesta circostanza
attenuante di cui all’art. 74, comma settimo D.P.R. n. 309 del 1990, osservando
che la medesima non solo ha negato Il reato che le si addebita, ma che ha anche
fornito tardivamente indicazioni di contorno già peraltro probatoriamente accertate,
limitando peraltro sempre il proprio ruolo e di quello operativo del sodalizio criminoso.
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Il giudice sul punto è stato peraltro ossequioso degli itinerari interpretativi già
percorsi da questa Corte Suprema, secondo cui, ai fini del riconoscimento dell’attenuante detta, prevista a favore di chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione
dei delitti, non basti peraltro la mera indicazione del nominativo di qualche complice, occorrendo piuttosto che l’aiuto si concreti nell’effettivo raggiungimento dello
scopo perseguito da detta norma, che consiste nella reale sottrazione di risorse rilevanti, e cioè cospicue, suscettibili di essere utilizzate mediante perpetrazione di
ulteriori attività delinquenziali (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, 2 marzo 2011, n.
16431, Dal Pozzo, rv. 249999; Sez. 6, 16 marzo 2010, n. 19082, Khezami, rv.
247082; Sez. 6, 2 marzo 2010, n. 20799, Sivolelia, rv. 247376; Sez. 6, 24 ottobre
2006, n. 22196, Autunno e altri, rv. 236762; Sez. 6, 19 giugno 1992, Huthinson).
Di tale regula iuris la Corte di appello ha fatto corretta applicazione, sottolineando, con motivazione adeguata ed esente da vizi di logicità, che la Piazza non solo
non ha aiutato gli investigatori, sottraendosi all’organizzazione cui ineriva, ma non
ha neppure ammesso quanto più direttamente la riguardava dimostrando scarso (o

Pubblica udienza: 26 febbraio 2013 — D’Antonio Gennaro -i- 9— RG: 33205/12, RU: 7;

corrente che il marito trasportava per il D’Antonio chili di droga, fosse parimenti a

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

nullo) profilo collaborativo anche nell’area di responsabilità che più direttamente la
riguardava.
11. — Il ricorso Urlo è infondato e deve essere respinto.
11.1 — La censura si risolve in una mera rilettura interpretativa delle operazioni
di ascolto, ponendo in essere un’operazione non ammissibile in questa sede; per
contro il giudice della cognizione correla fra loro, con argomentazioni logiche e con-

D’Antonio e l’Urlo ha trovato espressione, anche grazie a quanto affermato dal Cozzolino, nelle successive forniture di cui ai reati fine contestati. Non solo ma l’inserimento dell’odierno ricorrente nel sodalizio emerge dalle stesse dichiarazioni spontanee del D’Antonio all’udienza del 21 settembre 2009, mentre il contenuto della
conversazione ambientale del 27 maggio 2007 si innesta, con significato e valenza
propri, nel quadro probatorio delineato. Per vero il D’Antonio non si sarebbe preoccupato di avvertire l’Urlo dell’arresto di Cozzolino, se l’Urlo fosse stato estraneo al
sodalizio, posto che dall’arresto non sarebbe stato affatto toccato, mentre al contrario conoscendo proprio il corriere gli inquirenti avrebbero potuto risalire anche a
lui.

per questi motivi
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei
confronti di D’Antonio, Campus e Facciolli e rinvia per nuovo giudizio al riguardo
alla Corte di Appello di Cagliari. Rigetta nel resto i ricorsi di tali imputati nonché dei
residui ricorrenti che condanna (questi ultimi) al pagamento delle spese processua-

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 23 aprile 2013
Il onsigllere estensore

Il Presidente

grue, tutti i dati emersi dall’istruttoria evidenziando che l’accordo intervenuto tra il

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