Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29936 del 04/07/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29936 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Di Napoli Ascanio, nato a Monza il 10.12.1978, persona offesa,
nei confronti di Loffredo Lucio, nato a
avverso il decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Monza in data
8.2.2011.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, il quale ha concluso
chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato con trasmissione
degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza,
Data Udienza: 04/07/2013
ritenuto in fatto
Con decreto 8.2.2011 il G.I.P. presso il Tribunale di Monza archiviò il
procedimento penale n. 15639/10 a carico di Loffredo Lucio, per il reato di cui
all’art. 640 cod. pen.
Ricorre per cassazione il difensore della persona offesa (avendo
sottoscritto la nomina in calce al ricorso “Anche per autentica di firma”)
deducendo violazione della legge processuale in quanto, pur avendo
richiesto nella querela di essere informato in caso di richiesta di
archiviazione, non aveva ricevuto alcun avviso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Risulta dalla querela allegata al ricorso che il ricorrente aveva chiesto di
essere informato in caso di richiesta di archiviazione.
Non consta dal testo del provvedimento impugnato che tale avviso gli
sia stato dato.
Secondo le indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte l’ordinanza
di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma 6
dell’articolo 409 cod. proc. pen.; e tali limiti sussistono, quale che sia il
procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. La citata
norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti
dall’articolo 127, comma 5, cod. proc. pen., legittima il ricorso per
cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di
esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè l’intervento in
camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al Tribunale.
(Cass. Sez. Un., sent. n. 24 del 9.6.1995, dep. 3.7.1995, rv 201381).
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza
rinvio, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Monza per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
2
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza.
Così deliberato in data 4.7.2013.
Pierca
–
Il Presidente
no Casucci
li Consigliere estensore