Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29934 del 29/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29934 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
p.o. Aliberti Patrizia
avverso la SENTENZA della 2 sezione della Corte di Cassazione
del 26.6.2009;
udita la relazione del consigliere dr. Antonio Presti:4m
sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. Antonio Gialanella che ha concluso per
l’annullamento della sentenza impugnata.

Data Udienza: 29/05/2013

In fatto e in diritto
Premesso che deve ritenersi la rituale instaurazione del contraddittorio processuale nei confronti
del difensore della ricorrente, che ha preso visione degli atti del procedimento in data 24.4.2013
(vedi atto allegato, dove sono indicati puntualmente gli estremi del procedimento e la data
dell’udienza fissata per la discussione del ricorso), va ricordato che Aliberti Patrizia, persona offesa
del reato di omicidio in danno di uno stretto congiunto, aveva proposto opposizione contro la
richiesta di archiviazione del PM, richiesta poi accolta dal gip.
Il suo difensore propone impugnazione straordinaria ex art. 625 bis c.p. avverso la sentenza di
questa Corte del 26.6.2009, che dichiarò l’inammissibilità del successivo ricorso per cassazione,
lamentando di non avere ricevuto avviso dell’udienza.
Il ricorso è inammissibile, per difetto di legittimazione della ricorrente.
Già prima dell’introduzione, nell’ordinamento giuridico, dell’art.625 bis c.p.p., si era dibattuto
sull’ammissibilità dell’esperimento della “comune” procedura di correzione degli errori materiali
nel caso di omessa notifica alla persona offesa dell’avviso di udienza per il giudizio in cassazione.
La giurisprudenza di legittimità, dopo alcuni orientamenti contraddittori, si era infine espressa in
senso negativo.
La norma dell’art.625 bis c.p.p., nel limitare all’imputato condannato la possibilità del ricorso
straordinario per errore materiale (inclusi i casi di erronea affermazione della regolare
insaturazione del contraddittorio processuale) ha fornito un definitivo avallo legislativo a tale
interpretazione, in coerenza del resto con i limitati poteri di iniziativa riconosciuti alla persona
offesa nel procedimento penale.
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non va applicata, per le particolarità del
caso, la sanzione pecuniaria normalmente correlata alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così
deciso i
nella camera di consiglio, il 29.5.2005
Il consi&liere eir re
I PresideTe

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