Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29934 del 05/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29934 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
QUERO FRANCESCO N. IL 05/11/1985
avverso la sentenza n. 816/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 01/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 05/06/2015
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza emessa in data 5 luglio 2011 dal locale Tribunale, appellata da QUERO
Francesco, dichiarato responsabile del delitto di furto aggravato in luogo di privata dimora in
concorso, commesso il 7 aprile 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, le censure essendo
formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli
argomenti spesi nella sentenza impugnata. Sicché l’assenza di un collegamento concreto con la
motivazione di questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo
voluti per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2015.