Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29933 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29933 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANDREANO VERONICA N. IL 13/09/1971
avverso la sentenza n. 402/2009 GIUDICE DI PACE di NAPOLI, del
08/06/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 27/05/2014

1

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giuseppe Volpe, ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza resa in data 8 giugno 2010, il Giudice di pace di Napoli
condannava Andreano Veronica alla pena di € 1000 di multa per i delitti di

commessi il 29 luglio 2004.
2. Con atto sottoscritto dal difensore, avv. Giuseppe Biondi, l’imputata ha
proposto appello, affidato a tre motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduceva la nullità della sentenza, per avere il Giudice
di pace utilizzato prove costituite da atti di indagine, compiuti oltre il termine
massimo di quattro mesi, in violazione degli articoli 191 cod. proc. pen. e 16,
commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 274 del 2000. In particolare ci si riferisce
alle sommarie informazioni rese dall’imputato ed al verbale di ricognizione
fotografica esperita dalla persona offesa.
2.2 Con il secondo motivo si deduceva la nullità della sentenza, derivante dalla
nullità dell’ordinanza di ammissione dei mezzi di prova del 18 novembre 2009,
per aver ritenuto erroneamente tardiva la lista testi della difesa, depositata
invece tempestivamente, nel termine di sette giorni fissato dall’articolo 29,
comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000.
2.3 Con il terzo motivo si chiedeva l’assoluzione dell’imputata quantomeno ai
sensi dell’articolo 530, comma 2, cod. proc. pen., in applicazione della regola
probatoria

dell'”oltre

ogni ragionevole dubbio”,

operando una corretta

valutazione delle deposizioni dei testi Facciolla e Del Fico, fra di loro non
sovrapponibili. Si evidenzia inoltre che il giudice, in maniera illogica, ribadisce il
carattere ultroneo delle dichiarazioni dei testi di difesa, pur non avendone
ammesso l’escussione.
2.4 Con ordinanza del 28 maggio 2013 il Tribunale di Napoli, rilevato che ai sensi
dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 274 del 2000 le sentenze di condanna del giudice di
pace che applicano una pena pecuniaria possono essere appellate solo allorché
venga impugnato il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento
del danno e che tale circostanza non ricorreva nel caso di specie (non è stata
esercitata l’azione civile nel processo penale), dichiarava inammissibile l’appello
proposto e, previa riqualificazione come ricorso in Cassazione, lo trasmetteva a
questa Corte.

minaccia e lesioni personali volontarie, in danno di Facciolla Rosario, reati

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente deve darsi atto del deposito in atti di un atto di transazione
tra le parti, intervenuta il 5 giugno 2012, alla presenza dei difensori, nel quale
Facciolla Rosario si impegna a rimettere la querela sporta contro Andreano
Veronica “non appena la somma Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) sarà
Non è stata però

depositata la remissione di querela, sicchè la manifestazione di volontà
contenuta nell’atto di transazione non può determinare l’estinzione del reato, ai
sensi dell’art. 152, comma 4, cod. pen: la remissione di querela non può essere
sottoposta a termini o a condizioni, sicchè è inefficace la remissione cui sia stata
apposta la condizione consistente nella corresponsione, non dimostrata, della
somma pattuita a titolo di risarcimento del danno (Sez. 5, n. 16014 del
23/03/2005, Gatto, Rv. 232146).
2. Passando all’esame del ricorso, va osservato che la sentenza impugnata deve
essere annullata senza rinvio, perché i reati sono estinti per prescrizione.
Dalla data di commissione dei fatti (29 luglio 2004) è integralmente decorso il
termine di prescrizione di cui agli art. 157 e 160 c.p., pur tenendosi conto della
sospensione del decorso del termine per 77 giorni, il cui calcolo consente di
individuare il temine finale nel 15 aprile 2012.
3. Per completezza di esame, osserva la Corte che non si ravvisano cause di
inammissibilità del ricorso, quale conseguenza di una eventuale manifesta
infondatezza dei motivi di gravame, non apparendo manifestamente infondato il
secondo motivo di ricorso, con riferimento al vizio processuale denunciato.
4. Non sussistono, peraltro, neppure elementi per pervenire al proscioglimento
degli imputati con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.,
comportando i vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso
dalla intervenuta prescrizione del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 203.4

materialmente disponibile sul proprio conto corrente”.

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