Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29933 del 04/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29933 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANTOVANI MATTEO N. IL 21/10/1980 parte offesa nel
procedimento c/
avverso l’ordinanza n. 12478/2011 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
16/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/04/2013

Matteo MANTOVANI, tramite il difensore ricorre per Cassazione
avverso l’ordinanza 16.10.2012 con la quale il Giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Torino, ex art. 263 V^ comma cpp,
dichiarando la nullità del decreto 22.5.2012 del Pubblico ministero di
Voghera ha disposto la restituzione dell’escavatore Fiat Hitachi F200 a
MANASSERO Marino, disponendo il non luogo a provvedere sulle
domande cautelali proposte dall’odierno ricorrente.
La difesa richiede l’annullamento del provvedimento impugnato
deducendo
§1.) ex art. 606 Y comma lett. B) cpp, l’inosservanza dell’art. 263
comma cpp, poiché insistendo una controversia sulla proprietà del
bene sequestrato, il giudice, conformemente alla disposizione
processuale, senza risolvere l’oggetto della controversia, doveva
rimettere le parti avanti al giudice civile per la definizione della
questione.
La difesa lamenta inoltre la violazione dell’art. 263 cpp, sostenendo
che la relativa discoplina non sarebbe applicabile nel caso di specie,
perché il sequestro, effettuato di iniziativa dalla polizia giudiziaria,
non sarebbe stato convalidato dal Pubblico Ministero.
Da ultimo il ricorrente rileva che il provvedimento del GUP di Torino
sarebbe stato emesso da un magistrato non competente per territorio.
In data 19.3.2013 la difesa del ricorrente depositava memoria
contenente motivi nuovi, in particolare illustrando elementi di fatto
per i quali la competenza per territorio del procedimento penale in
esame dovrebbe essere atribuita al Tribunale di Milano, o in via
subordinata al Tribunale di Voghera
RITENUTO IN DIRITTO
Esaminando i motivi di ricorso, il Collegio osserva quanto segue.
La questione riguardante l’aspetto della competenza per territorio del
giudice delle indagini preliminari di Torino è inammissibile, perché,
non risulta essere mai stata formulata prima d’ora, ed implica nella
specie valutazioni di merito che allo stato sfuggono alla cognizione di
questa Corte.
conseguenze derivanti alla mancata
La doglianza relativa alle
convalida del sequestro con conseguente inapplicabilità della relativa
disciplina in materia di opposizione alla restituzione dei beni in
sequestro è infondata: dalla lettura dell’art. 263 cpp non si ritraggono
elementi in base ai quali possa affermarsi che, in caso di sequestro non
canvalidato, sarebbe precluso alle parti di richiedere la restituzione
del berKsequestrato, con conseguente proponibilità delle opposizioni
previste nella stessa norma. Pertanto la doglianza deve essere rigettata.
Deve invece accogliersi, in conf*ità delle conclusioni rese dal
Procuratore Generale ex art. 611 cpp, il primo motivo di ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

P Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma il 4.4.2013.

Dal provvedimento impugnato si desume in modo inequivocabile che
è pendente controversia in ordine alla proprietà dell’automezzo
sequestrato, contestualmente rivendicato: da un lato dall’originario
proprietario MANTOVANI, e dall’altro dal MANASSERO terzo
subacquirente in buona fede del mezzo.
L’art. 263 III” cpp prevede che nel caso in cui sia controversa la
proprietà del bene oggetto di sequestro, il giudice debba rimettere la
risoluzione della questione al giudice civile competente in primo
grado, mantenendo nel contempo il sequestro [v. Cass. Sez.
18.3.2008 n. 12445; Cass, Sez. Il 1.3.2005 n. 10871].
Nel caso in esame il giudice, annullando quanto disposto dal Pubblico
ministero, ha ripristinato (temporaneamente) il sequestro del bene
controverso e ordinato la sua restituzione al MANASSERO, quale
terzo subacquirente in buona fede, cosi immotivatamente procedendo
alla soluzione di una controversia che doveva essere
obbligatoriamente rimessa alla cognizione del giudice civile.
Per tale ragione il ricorso del MATTEO MANTOVANI va accolto,
siccome il provvedimento del giudice delle indagini preliminari di
Torino è illegittimo. Pertanto l’ordinanza impugnata deve essere
annullata, con rinvio al giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Torino per un nuovo giudizio.

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