Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29932 del 05/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29932 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VELARDO ANTONIO N. IL 14/06/1992
avverso la sentenza n. 11850/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
21/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 05/06/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, VELARDO
ANTONIO era dichiarato responsabile di furto aggravato all’interno di un bar;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto redatto dal difensore, denunciando violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e
vizio della motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità, fondata

comparse indossavano un cappuccio) e sull’individuazione fotografica effettuato
dalla persona offesa;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché
l’affermazione di responsabilità è fondata sull’individuazione fotografica
effettuata da Minelli Gabriele, titolare del locale “Plaza cafè”, divenuta utilizzabile
a seguito della scelta del rito abbreviato;
– che secondo l’insegnamento costante di questa Corte, il giudice di merito può
trarre il proprio convincimento anche dall’identificazione dell’autore del reato
mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto
utilizzabile in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero
convincimento (V., tra le altre, Sez. 4, n. 45496 del 14/10/2008, Capraro, Rv.
242029; Sez. 2, n. 7530 del 25/03/1998, Daccò, Rv. 210926).
– che l’individuazione rappresenta un vero e proprio dato probatorio (più
precisamente una prova atipica), la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento
in sè, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato le foto, si
dica certo della identificazione dell’imputato (con riferimento al riconoscimento
fotografico, recentemente, Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv.
253910);
– che nel caso di specie l’individuazione è ritenuta attendibile perché la persona
offesa aveva ben presente la fisionomia dell’imputato, essendo a lui già noto per
averlo visto più volte come frequentatore del bar e per averlo incontrato nelle vie
cittadine;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione

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sulla visione di un filmato del sistema di videosorveglianza (nel quale le persone

pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.

Il consigliere estensore

Il presidente

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2015

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