Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29932 del 04/04/2013


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 29932 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

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sul ricorso proposto da:
CAVALLO GIUSEPPINA
avverso la sentenza n. 25606/2011 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 12/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 04/04/2013

CAVALLO Giuseppina, parte civile nel procedimento penale n.
39745/12, tramite il difensore richiede con ricorso depositato in data
29.9.2012, ex art. 130 cpp, richiede la correzione di un errore
materiale contenuto nella sentenza n. 39170/2011.
11 ricorrente espone che con la suddetta sentenza, la H^ sezione penale
di questa Corte, decidendo sul ricorso proposto da CEZZA Franco
Jesus Maria avverso la decisione 9.12.2010 della Corte d’Appello di
Lecce, dichiarando inammissibile il ricorso, ha condannato il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e
1.000,00 alla Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese
sostenute nel grado di giudizio dalla parte civile e liquidate in
complessivi E 2.500,00 oltre spese generali iva e cpa.
11 ricorrente segnala che la decisione contiene un errore materiale
consistente nella erronea indicazione del nome della parte civile.
Infatti la decisione fa riferimento alla parte civile Urgenti Nicola,
assente e non alla parte civile CAVALLO Giuseppina regolarmente
rappresentata in udienza.
Dall’esame del verbale della udienza del 12.10.2011 della seconda
sezione penale di questa Corte di cassazione, si rileva che “… È
presente l’avvio Anna Grazia Maraschio di Lecce per la parte civile
GIUSEPPINA CAVALLO e per nomina a sostituto processuale
dell’avvio Mario COPPOLA per la parte civile NICOLA URGENTI,
che in udienza deposita nota spese e conclusioni alle quali si
riporta….”.
Dalla lettura della sentenza n. 39170/2011 si rileva che è stato
pretermesso ogni riferimento alla parte civile CAVALLO Giuseppina
che ha formulato le richieste conclusive.
La doglianza rappresentata dalla ricorrente è pertanto fondata e va
accolta, con la conseguenza che si impone la correzione dell’ errore
materiale nei termini di cui al dispositivo della presente ordinanza,
mandando alla cancelleria per le susseguenti annotazioni di legge
sull’originale della sentenza.

P.Q.M.
abit 4-1.10, t 013Dispone che nella sentenza n. 39170/20111 alla 24^ riga della prima
pagina, dopo le parole U*GENTI NICOLA, siano aggiunte le parole
CAVALLO GIUSEPPINA; alle righe 16, 17 della pagina 6 siano
sostituite le parole “costituita parte civile UtGENTI NICOLA” con le
parole “Costituite parti civili UtGENTI Nicola e CAVALLO
Giuseppina”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel dispositivo siano saituite le parole “….parte civile UNENTI
NICOLA, liquidate…” con le parole “…delle parti civili UAGENTI
Nicola e CAVALLO Giuseppina, liquidate ciascuno….”
Si annoti sull’originale dell’atto.
Così deciso in Roma il 4.4.2013

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