Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29931 del 13/01/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29931 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TALERICO PALMA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
BANU GABRIEL N. IL 13/02/1982
avverso la sentenza n. 471/2014 TRIBUNALE di BERGAMO, del
18/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PALMA TALERICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
A1/4,
che ha concluso per
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Udito, per la parte civ . , l’Avv

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Data Udienza: 13/01/2016

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza del 18 aprile 2014, il Tribunale di Bergamo riteneva Banu Gabriel

responsabile del reato di cui all’art. 21, co.4, decreto legislativo n. 30 del 2007 come
modificato dall’art. 1 del decreto legislativo n. 32 del 2008, perché, essendo destinatario di
un provvedimento di allontanamento per cessazione delle condizioni che determinavano il
diritto di soggiorno, emesso dal Prefetto di Bergamo, era stato individuato sul territorio
nazionale, il 26 luglio 2012, oltre il termine fissato nel citato decreto; conseguentemente, lo

uno di arresto ed C. 200,00 di ammenda, la cui esecuzione veniva sospesa a’ termini e
condizioni di legge.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della
Repubblica di Brescia, denunciando “inosservanza degli artt. 2, comma 1, cod. pen. e 21,
comma 4, decreto legislativo n. 30/2007 come sostituito dall’art. 1 lett. h n. 2 D.L.
23.6.2011, n. 89, convertito con L. 2.8.2011, n. 129” ed evidenziando che, a seguito della
citata novella legislativa, il fatto accertato non costituisce più reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e, dunque, merita accoglimento.
In vero, come rilevato nell’atto di impugnazione, per effetto della citata novella legislativa,
già in vigore al momento dell’emissione della sentenza impugnata, il fatto di chi (cittadino
dell’Unione Europea o suo familiare), destinatario di un provvedimento di allontanamento
adottato dal Prefetto territorialmente competente, non vi abbia ottemperato e sia
individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di
allontanamento, senza avere provveduto alla presentazione dell’attestazione di cui al
comma 3 dell’art. 21 D. Lgs. 30/2007, non costituisce reato e comporta, quale unica
eventuale conseguenza, l’adozione, da parte del Prefetto, di un provvedimento di
allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell’art. 20, immediatamente
eseguito dal Questore.
Conseguentemente, in applicazione del disposto dell’art. 2, comma 1, cod. pen.,
l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per la rilevata causa.
P.Q.M.

2

condannava, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi

Sentenza n. sez. 53/2016 — NRG : 5036/2015

,

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato.
Così deciso, il 13 gennaio 2016
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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