Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29928 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29928 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Spina Roberto, nato a Gorizia, il 7/2/1956;

avverso la sentenza del 16/1/2013 della Corte d’appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe
Volpe, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’appello di Trieste confermava la condanna di Spina Roberto per il reato di
lesioni aggravate ai sensi dell’art. 61 n. 10 c.p. e dalla recidiva reiterata, specifica e
infraquinquennale, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado,
dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per quelli di ingiuria e

Data Udienza: 27/05/2014

minacce per l’intervenuta prescrizione dei medesimi, procedendo conseguentemente
alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore deducendo
l’omessa rilevazione della prescrizione anche del reato per cui la Corte distrettuale ha
confermato la condanna dell’imputato e vizi motivazionali in merito al diniego delle
attenuanti generiche.

1.11 ricorso è infondato.
Quanto all’eccepita prescrizione del reato di lesioni deve infatti rammentarsi che,
qualunque sia la disciplina della causa estintiva ritenuta applicabile nel caso di specie, il
relativo termine deve essere determinato anche tenendo conto dell’aumento della pena
relativo alla riconosciuta recidiva reiterata. Per il costante insegnamento di questa
Corte, infatti, anche nella vigenza del precedente testo dell’art. 157 c.p. ai fini del
calcolo del tempo necessario per il decorso della prescrizione, deve tenersi conto
dell’aumento stabilito per la recidiva, a nulla rilevando che l’applicazione della
circostanza aggravante abbia natura facoltativa, atteso che la disciplina dettata dalla
disposizione citata non distingueva tra circostanze obbligatorie e circostanze facoltative
(ex multis Sez. 2, n. 42552 del 8 ottobre 2004, P.G. in proc. Quadri, Rv. 230119).
Quanto poi all’eventualità – prospettata dal ricorrente – che in tal modo la recidiva
assuma un duplice effetto negativo di dubbia compatibilità con l’art. 3 Cost.,
l’argomento appare privo di consistenza, atteso che l’incidenza sui termini di
prescrizione delle aggravanti (e non solo della recidiva) è effetto indiretto e
logicamente conseguente all’incidenza che le medesime hanno nella determinazione
dell’entità del trattamento sanzionatorio, talchè è del tutto ragionevole la scelta
legislativa di abbinare a pene di consistenza maggiore termini di prescrizione più
lunghi.
Conclusivamente, dunque, deve rilevarsi che il residuo reato per cui è intervenuta
condanna nei confronti dell’imputato non solo non era prescritto al momento della
pronunzia della sentenza impugnata, ma non è prescritto nemmeno allo stato, giacchè
il relativo termine si compirà al più presto 1’11 dicembre 2014.

2. Le doglianze relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non
tengono invece conto del fatto che il provvedimento impugnato fornisce sufficiente,
seppur stringata, giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt’altro
che illogica ai precedenti penali dell’imputato, attenendosi ai principi affermati
costantemente da questa Corte, per cui il diniego delle suddette attenuanti può essere
legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o

CONSIDERATO IN DIRITTO

soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (ex multis Sez. 6 n.
8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 27/5/2014

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