Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29928 del 10/12/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29928 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE LUCA MASSIMO N. IL 20/08/1966
avverso la sentenza n. 5658/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. cx l uo pk g (rc eLts
che ha concluso per :)(., kopeo

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Data Udienza: 10/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 20.11.2014 la Corte d’Appello di Milano ha confermato la
sentenza pronunciata il 3.06.2014 con cui il GIP del Tribunale in sede, all’esito di
giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato De Luca Massimo, riconosciute
le attenuanti generiche, alla pena (sospesa) di mesi 1 giorni 20 di arresto e C
140 di ammenda, oltre statuizioni accessorie, per il reato di cui all’art. 681 cod.
pen., accertato il 3.11.2012 e il 16.08.2013, consistito nell’aver permesso, in
qualità di amministratore unico della società AMAKA s.r.I., gestore del pubblico
esercizio “Quattrocento” di Milano, lo svolgimento all’interno del locale di attività

di trattenimenti danzanti senza le autorizzazioni prescritte a tutela dell’incolumità
pubblica, in particolare in assenza di rilascio della licenza di agibilità da parte
della commissione comunale di vigilanza.
2. Ricorre per cassazione De Luca Massimo, a mezzo del difensore, lamentando
violazione di legge in relazione agli artt. 681 cod. pen. e 80 del T.U.L.P.S.;
deduce l’avvenuto rilascio, nell’aprile 2011, di licenza per l’esercizio di attività
accessoria di concertini e piccoli numeri di arte varia, idonea a legittimare la
presenza nel locale di una struttura centrale attrezzata per la diffusione della
musica da parte di un DJ; contesta di aver trasformato il locale in una discoteca
e deduce la riconducibilità della condotta addebitata alla violazione, semmai,
dell’art. 666 cod. pen.; rileva che la titolarità sin dall’apertura del locale delle
autorizzazioni atte a garantire l’incolumità degli avventori escludeva l’esercizio di
un’attività abusiva priva ab origine di licenza; lamenta la violazione, in caso
contrario, del principio di determinatezza e tassatività, essendo già stato
sanzionato per la contravvenzione delle prescrizioni dettate dai vigli del fuoco,
alle quali aveva ottemperato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Non è controverso, in punto di fatto, che in occasione dei controlli eseguiti il
3.11.2012 e il 16.08.2013 nell’esercizio pubblico gestito dalla società di cui
l’imputato era il legale rappresentante erano presenti numerosi avventori intenti
a ballare (circa 70 nella prima occasione, e circa 90 nella seconda) in uno spazio
appositamente attrezzato con musica diffusa ad alto volume, luci soffuse e
partecipazione di un DJ.
Dalla sentenza impugnata risulta che il ricorrente era titolare, esibendola alla
p.g. accertatrice, esclusivamente della licenza (generica) di pubblico esercizio,
ma non dell’autorizzazione necessaria per svolgere trattenimenti danzanti e della
licenza di agibilità che deve essere rilasciata dalla commissione comunale di
vigilanza previa verifica della solidità e della sicurezza dell’edificio e dell’esistenza
di uscite pienamente adatte a sgomberare prontamente il locale in caso di ,
v

incendio, prescritta dall’art. 80 del T.U.L.P.S. a tutela della pubblica incolumità.
3. Lo svolgimento, concretamente accertato, in un locale aperto al pubblico di
trattenimenti danzanti in assenza della prescritta licenza di agibilità integra la
violazione dell’art. 681 cod. pen., che tutela in via autonoma il bene della
incolumità pubblica, non valendo a escludere la sussistenza del reato il
conseguimento e la titolarità di altri certificati o autorizzazioni amministrative,
poste a presidio di beni diversi, come la licenza di pubblico spettacolo o quella di
somministrazione di bevande o il certificato di idoneità statica dell’immobile, che

Rv. 261095; Sez. 1 n. 25519 del 22/06/2005, Rv. 232108); in particolare,
questa Corte ha chiarito che la contravvenzione di cui all’art. 681 cod. pen.
concorre col reato di cui agli artt. 46 e 55 D.Lgs. n. 81 del 2008, che persegue lo
scopo (diverso) di prevenire gli incendi e tutelare la sicurezza dei lavoratori a
prescindere dalla presenza o meno nel locale di un pubblico di avventori, così che
il rilascio del certificato di prevenzione incendi non esclude il reato sanzionato dal
codice penale, in quanto le norme incriminatrici delle rispettive fattispecie
omissive tutelano beni giuridici distinti, tra le quali non opera perciò il principio di
specialità ex art. 15 cod. pen. (Sez. 1 n. 34208 del 15/04/2015, Rv. 264597).
Deve dunque essere ribadito il principio di diritto che la gestione dell’attività di
intrattenimento mediante serate danzanti, svolta in un pubblico esercizio, è
soggetta alla preventiva acquisizione della licenza di agibilità, il cui rilascio
presuppone una serie di valutazioni tecniche e discrezionali a tutela
dell’incolumità e sicurezza pubbliche, prescritte dall’art. 80 del T.U.L.P.S. e
demandate ad apposita commissione di vigilanza locale istituita presso ciascun
comune, alla quale compete di stabilire le eventuali specifiche prescrizioni da
osservare nell’esercizio in cui si svolge l’attività (Sez. 1 n. 46400 del
24/10/2013, Rv. 257301): licenza la cui mancanza, accertata nella fattispecie,
integra di per sé il reato di cui all’art. 681 cod. pen..
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/12/2015

non incide sul profilo delle uscite di sicurezza (Sez. F n. 38028 del 28/08/2014,

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