Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29926 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29926 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Mascolo Lelio, nato a Vallo della Lucania, il 31/1/1965;

avverso la sentenza del 9/10/2012 del Tribunale di Vallo della Lucania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe
Volpe, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Vallo della Lucania confermava la condanna alla pena ritenuta di
giustizia ed al risarcimento del danno cagionato alle parti civili di Mascolo Lelio per i
reati di ingiuria e minacce commessi ai danni di Longobardo Angela Rosa e Pisapia
Giuseppe nel corso di una lite per motivi di vicinato.

Data Udienza: 27/05/2014

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando
cinque motivi. Con il primo deduce vizi motivazionali conseguenti al travisamento delle
dichiarazioni della persona offesa Longobardo e del teste Mascolo Alberto, fratello
dell’imputato. Con il secondo ed il quarto si lamenta, sotto il duplice profilo della
violazione di legge e del difetto di motivazione, il mancato riconoscimento delle
esimenti di cui all’art. 599 c.p. Con il terzo censura la mancata assunzione nel
dibattimento di primo grado della deposizione della madre dell’imputato, pure richiesta

degli artt. 500 e 511 c.p.p. in merito all’utilizzazione a fini probatori della querela, al cui
contenuto la persona offesa Pisapia si sarebbe limitata a riportarsi e sul cui contenuto si
sarebbe dunque irritualmente fondata la sentenza impugnata per confermare la
condanna dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che il 19 maggio 2014 i Carabinieri di Vallo della
Lucania hanno fatto pervenire verbale in pari data di remissione della querela da parte
del Pisapia e della Longobardo e contestuale accettazione da parte dell’imputato.
Conseguentemente i reati per cui è intervenuta condanna nei gradi di merito devono
ritenersi estinti ai sensi dell’art. 152 c.p. e la sentenza impugnata deve
conseguentemente essere annullata senza rinvio e le spese del procedimento vanno
poste a carico del querelato in mancanza di diverse pattuizioni tra le parti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per remissione
della querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato.
Così deciso il 27/5/2014

ex art. 495 c.p.p. come prova a discarico. Con il quinto, infine, eccepisce la violazione

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