Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29925 del 24/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29925 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PARDO IGNAZIO

….

5e`trega

vista la richiesta di rimessione proposta da:
MORETTI LEONARDO nato il 08/10/1962 a TORINO

avverso il provvedimento del 11/11/2015 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di TERNI
sentita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDp;
I~/sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA

ckt, te,

Udit i difensor Avv.;

C Q LIZ

S’. .,

Ste.

11.0,11i

Data Udienza: 24/06/2016

0..

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il GIUDICE dell’UDIENZA PRELIMINARE di TERNI, con ordinanza in data 11/11/2015, emessa nel
procedimento nei confronti di MORETTI LEONARDO disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte di
Cassazione a seguito di proposizione di istanza di rimessione da parte dell’imputato ex art. 45
cod.proc.pen..
Lamentava il Moretti come “dagli atti si evince la gravissima situazione locale” dimostrativa di
assenza di imparzialità.
L’istanza è inammissibile per manifesta genericità poiché il ricorrente ha violato l’onere di indicare
gli elementi specifici che sono alla base delle sue lagnanze facendo riferimento del tutto imprecisato

descritti.
Non sussistono pertanto le condizioni per ritenere i presupposti operativi dell’art. 45 cod.proc.pen.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso il 24/06/2016

agli atti del procedimento, ad indagini in corso nei confronti dei Carabinieri ed a fatti neppure

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