Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29924 del 24/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29924 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

CIRRINCIONE MICHELE N. IL 14/12/1966
avverso l’ordinanza dell1/10/2015 del TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ DI PALERMO,
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Delia Cardia che ha chiesto il

rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. Domenico Trinceri in sostituzione dell’avv. Filippo Gallina che insiste
per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza in data 1 ottobre 2015 il Tribunale della libertà di Palermo, in parziale
accoglimento dell’istanza di riesame avanzata nell’interesse di Cirrinicione Michele avverso
l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Sciacca del 2 settembre 2015, sostituiva la misura
cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con ausilio del
braccialetto elettronico.
1.2 L’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo riteneva sussistere gravi indizi di
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Data Udienza: 24/06/2016

colpevolezza con riferimento al delitto di concorso in tentata rapina aggravata posto che
l’indagato era stato sorpreso all’interno di una vettura nell’atto di recarsi presso un Istituto
bancario di Sambuca di Sicilia ove insieme ai complici doveva essere compiuta una rapina.

1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell’indagato
deducendo violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in assenza di qualsiasi atto di
indagine che accertasse la partecipazione del ricorrente all’episodio criminoso; in particolare,
deduceva come il Tribunale avesse utilizzato il solo elemento della presenza all’interno
dell’auto del Leale che si recava presso l’abitato di Sambuca per ricavarne la gravità indiziaria

fatti. Con un secondo motivo lamentava violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in
relazione alla applicazione del regime domiciliare con ricorso al braccialetto elettronico
subordinatamente alla disponibilità dello strumento.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2.1 Difatti le censure riproposte vanno ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre,
in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente
presi in esame dal Tribunale del riesame il quale, con motivazione logica, priva di aporie e del
tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E
non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà
motivazionali dedotte dal ricorrente, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova
rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. In altri
termini, le censure devono ritenersi manifestamente infondate in quanto la ricostruzione
effettuata dal Tribunale della Libertà e la decisione alla quale è pervenuto deve ritenersi
compatibile con il senso comune e con «i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento»:
infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la
decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
compatibile con il senso comune (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 Rv 215745).

2.2 Nel caso in esame i giudici di merito con valutazione del tutto conforme evidenziavano
come dati di fatto incontestabili che gli elementi di prova raccolti a carico del Cirrincione
integrano il grave quadro indiziario, anche sotto il profilo del concorso nel tentativo di rapina
poiché, accertato che il Leale era soggetto in contatto con gli altri correi che a bordo di altre
autovetture si stavano recando presso l’abitato di Sambuca di Sicilia muniti delle chiavi delle
serratura dell’agenzia Banca Intesa di tale centro, la presenza a bordo della vettura dello
stesso costituisce indizio unico ma certamente grave di concorso nei fatti illeciti contestati.

2.3 Quanto al secondo motivo, correttamente il giudice del riesame subordinava l’applicazione
della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico alla disponibilità di tale
strumento; ed infatti questa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di sostituzione
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in assenza di qualsiasi dimostrazione circa il ruolo che Cirrincione avrebbe dovuto svolgere nei

della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, è legittimo il provvedimento con
cui il giudice subordina la scarcerazione alla disponibilità ed alla possibilità di attivazione del
c.d. braccialetto elettronico non sussistendo alcun “vulnus” ai principi di cui agli artt. 3 e 13
Cost. in quanto la impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza controllo
elettronico a distanza dipende comunque dalla intensità delle esigenze cautelari e, pertanto, è
ascrivibile alla persona dell’indagato (Cass. Sez. 2, n.9487 del 04/11/2015, Rv. 265897). Nel
caso in esame il Tribunale della libertà ha fatto ampio e specifico riferimento alla particolare
personalità dell’imputato gravato da numerosi e specifici precedenti, che esclude la possibilità

controllo.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo
cod.proc.pen., per manifesta infondatezza; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto
dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 24 giugno 2016

IL CONSIGLIERE T.
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IL PRESIDENTE
Dott. Piercamillo Davigo

di applicazione del regime detentivo meno afflittivo in assenza degli adeguati strumenti di

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