Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29923 del 16/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 29923 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Solazzo Marcello, nato a Campi salentina il 3/8/1973,
Pietanza Raffaele, nato a San Pietro Vernotico il 13/3/1981
avverso la ordinanza 18/2/2016 del Tribunale per il riesame di Bologna;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Oscar Cedrangolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 18/2/2016, il Tribunale di Bologna, a seguito

di istanza di riesame avanzata nell’interesse di Solazzo Marcello e Pietanza
Raffaele, indagati per il reato di rapina aggravata e lesioni personali in
concorso, confermava l’ordinanza del Gip di Forli, emessa in data 26/1/2016,
con la quale era stata applicata ai prevenuti la misura cautelare della
custodia in carcere.

2.

Il Tribunale riteneva sussistente il quadro di gravità indiziaria fondato

sulle dichiarazioni della persona offesa, Carluccio Massimiliano, il quale

1

Data Udienza: 16/06/2016

aveva ricónosciuto i suoi aggressori, della moglie di costui, Muia Roberta,
sulle indagini di pg. e sulle stesse ammissioni degli indagati che avevano
riconosciuto di aver aggredito il Carluccio, procurandogli delle lesioni
personali (escludendo, però, la rapina). Quanto alle esigenze cautelari, il
Tribunale riteneva sussistente il pericolo di reiterazione del reato, reputando
la custodia cautelare in carcere come l’unica misura adeguata.

Avverso tale ordinanza propongono ricorso entrambi gli indagati, per

mezzo del comune difensore di fiducia, sollevando tre motivi di gravame con
il quali deducono:
3.1

Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione
all’art. 309, 5 0 e 10 0 comma per omessa trascrizione degli
interrogatori di garanzia;

3.2

Insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di
rapina e motivazione illogica e contraddittoria sul punto;

3.3

Motivazione illogica in tema di esigenze cautelari, soprattutto in punto
di graduazione della misura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato.

2.

È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di

questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei
provvedimenti sulla libertà personale.
Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide,
“l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi
compreso lo spessore degli indizi, ne’ alcun potere di riconsiderazione delle
caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle
esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di
apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice
cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del
tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò,
circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il
testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e
l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di
2

3.

legittimità:
1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato;
2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni
rispetto al fine giustificativo del provvedimento”. (Cass. Sez. 6A sent. n.
2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).
Inoltre “Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di

verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato
argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile
colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.
Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio
ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa
l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del
materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed
esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della
motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità,
quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato,
restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità
della motivazione sulle questioni di fatto”. (Cass. Sez. 1A sent. n. 1700 del
20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).

3.

Tanto premesso, per quanto riguarda il primo motivo di ricorso in

punto di omessa trascrizione dell’interrogatorio di garanzia, le censure dei
ricorrenti sono infondate, atteso che, per giurisprudenza pacifica di questa
Corte la sanzione di perdita di efficacia della misura cautelare prevista
dall’art. 309, commi 5 0 e 10°, cod. proc. pen. si applica esclusivamente nei
casi in cui il Pubblico Ministero abbia omesso di trasmettere al tribunale del
riesame atti favorevoli all’indagato da lui non conosciuti, né conoscibili;
pertanto l’interrogatorio di garanzia reso dopo l’esecuzione di una misura
cautelare coercitiva non rientra tra gli atti di cui deve essere disposta la
trasmissione al tribunale del riesame a pena della perdita di efficacia della
misura cautelare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12532 del 04/12/2013 Cc.
(dep. 17/03/2014 ) Rv. 259421; Sez. 3, Sentenza n. 50061 del 01/12/2015
Cc. (dep. 21/12/2015 ) Rv. 265968). Del resto, come il riesame ha avuto
modo di osservare, non risultava che la trascrizione della fono registrazione

3

riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a

dell’interrogatorio di garanzia (reso il 29/1/2016) fosse stata materialmente
eseguita alla data (8/2/2016) in cui gli atti sono stati trasmessi al Tribunale.
In realtà proprio la mancanza della trascrizione della fono registrazione
rende ingiustificata l’osservazione del Tribunale secondo cui la motivazione
“femminista” dell’incursione effettuata dai due indagati in casa del Carluccio
sarebbe stata messa in bocca agli stessi dal loro difensore. Tuttavia tale
inciso, per quanto viziato, non vizia la motivazione e non ne travolge la

motivazione che ha spinto gli indagati, assieme ad altre due persone non
identificate, a fare irruzione a casa del Carluccio, ha messo in evidenza che
tutti gli elementi istruttori acquisiti in giudizio, ed in particolare le
dichiarazioni di Carluccio Massimiliano e della di lui moglie (amante del
Solazzo) Muia Roberta sono convergenti le descrivere la modalità dello
svolgimento dei fatti, mentre l’intervento della polizia giudiziaria
nell’immediatezza dei fatti, ha confermato lo sfondamento del controsoffitto
della stanza adibita a lavanderia dove il denaro era custodito. Inoltre il
Tribunale ha respinto l’ipotesi della simulazione della rapina con motivazione
adeguata, osservando che il Carluccio non avrebbe avuto il tempo, dopo
l’aggressione subita, di sfondare il controsoffitto per simulare la rapina e
che non appare credibile che Muia Roberta, che si dice maltrattata dal
marito ed amante del Solazzo, abbia voluto mentire spudoratamente sul
punto. Di conseguenza deve essere respinto, in quanto manifestamente
infondato anche il secondo motivo di ricorso in punto di sussistenza dei
gravi indizi di responsabilità per il delitto di rapina aggravata ascritto ai due
indagati.

4.

Ugualmente infondate sono le censure sollevate con il terzo motivo

di ricorso in punto di esigenze cautelari. Nel caso di specie le valutazioni del
Tribunale del riesame in punto di pericolosità sociale dei due prevenuti
sono fondate su una motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici, che
non viene scalfita dalle osservazioni dei ricorrenti. Infatti il Tribunale ha
adeguatamente motivato sul pericolo di reiterazione del reato richiamando i
gravi precedenti specifici di Pietanza Raffaele e la capacità criminale
dimostrata dai due indagati, che hanno assunto il ruolo di promotori ed
organizzatori della condotta criminosa. Ugualmente incensurabile è la
motivazione in ordine all’adeguatezza della sola misura carceraria, avendo il
Tribunale messo in evidenza che i forti legami con ambienti criminali non

4

compattezza logica. Ciò perché il Tribunale, quale che sia stata la

possono essere rescissi nell’ipotesi di custodia domestica, peraltro non
praticabile, non avendo la difesa indicato alcun luogo dove eventualmente
praticare la misura, né persone in grado di ospitare e mantenere i prevenuti
in regime di isolamento domestico.

5.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al

6.

Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione

in libertà dei ricorrenti, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1
ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che
copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
gli indagati si trovano ristretti perché provveda a quanto stabilito dal
comma 1 bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali
Si provveda a norma dell’art. 94, comma 1 ter, Disp. Att. Cod. proc. pen.
Così deciso, il 16 giugno 2016

Il Consigliere estensore

Il Presi

pagamento delle spese del procedimento.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA