Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29923 del 12/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 29923 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELLA CORTE BIAGIO N. IL 30/05/1948
avverso la sentenza n. 2108/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
‘111,M4^-9
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 721,d1bto
che ha concluso per
tikk – 0J Vi r u Ano

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/05/2014

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 5 marzo 2013, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 25 novembre 2011 che
aveva condannato Della Corte Biagio per i delitti di furto aggravato tentato e

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
personalmente, lamentando quale unico motivo il difetto di motivazione e la
violazione di legge in merito alla mancata conversione della pena detentiva in
quella pecuniaria ex articolo 53 legge 689/81.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato

inammissibile.
2. In diritto, deve essere ribadito che la valutazione della sussistenza dei
presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 53
legge 689/81, è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la
determinazione della pena e, quindi, il giudizio prognostico positivo cui è
subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento
agli indici individuati dall’articolo 133 cod.pen..
Pertanto, la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al
Giudice di motivare sulle ragioni del diniego (v. da ultimo, Cass. Sez. I 23 aprile
2012 n. 25833).
Il che è quanto avvenuto nella specie, con riferimento ai: ” numerosi e
specifici precedenti figuranti a carico dell’imputato”.
Si ricordi, inoltre, in proposito che, poiché la valutazione della sussistenza
dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi
criteri già previsti dall’articolo 133 cod.pen. per la determinazione della pena, dai
quali va tratto il giudizio prognostico cui la legge subordina la possibilità della
sostituzione, ben può il Giudice di merito negarla perché già solo i precedenti
penali dell’imputato lo rendono immeritevole del beneficio (v. Cass. Sez. II 18
giugno 2010 n. 25085), senza bisogno di addurre ulteriori più analitiche ragioni,
a nulla rilevando che la motivazione non specifichi se detti precedenti penali
siano stati considerati comunque di per sè incompatibili con le condizioni

1

consumato.

soggettive previste dalla L. n. 689 del 1981, articolo 59 o se, pur teoricamente
non ostativi, nondimeno abbiano sconsigliato il beneficio.
Ogni ulteriore discorso sulla concreta possibilità, nel caso di specie, che
potesse essere adottata una prognosi favorevole al rispetto, da parte dell’odierno
ricorrente, delle prescrizioni connesse alla misura della libertà controllata scivola
sul piano delle valutazioni di merito, estranee al giudizio innanzi a questa Corte
di legittimità.

condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma
di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2014.

3. Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile e il ricorrente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA