Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29922 del 16/06/2016
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29922 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Ferraro Giampaolo, nato a Acri il 11/09/1980
avverso la ordinanza 3/3/2016 del Tribunale per il riesame di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Oscar Cedrangollo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza in data 23/7/2015, Il Tribunale di Catanzaro, a
seguito di istanza di riesame avanzata nell’interesse di Ferraro Giampaolo,
indagato per i reati di partecipazione all’associazione mafiosa denominata
“Ruà-Lanzino”, quale promotore organizzatore e reggente dell’articolazione
del Comune di Acri (capo 1) e di estorsione (capi 8, 9 e 10), confermava
l’ordinanza del Gip di Catanzaro, emessa in data 7/7/2015, con la quale era
stata applicata al prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere.
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Data Udienza: 16/06/2016
2.
Successivamente il Gip dichiarava la perdita di efficacia della misura
cautelare per omesso deposito dell’ordinanza del Tribunale per il riesame nel
termine di giorni 45 ed, in data 15/2/2016, disponeva la rinnovazione della
misura cautelare, ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. ritenendo
sussistenti esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
3.
Con ordinanza in data 3/3/2016 il Tribunale di Catanzaro respingeva
rinnovato la misura cautelare.
4.
Il Tribunale riteneva sussistenti le esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza, sotto il profilo del pericolo di fuga e di reiterazione del reato,
richiamando l’attuale operatività della cosca “Ruà-Lanzino” nella provincia di
Cosenza e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Ernesto Foggetti dalle
quali emergeva che il Ferraro, uomo di fiducia di Adolfo d’Ambrosio e Angelo
Gencarelli, aveva asservito la società formalmente intestata alla moglie alle
direttive della cosca, imponendo nel territorio del comune di Acri il noleggio
delle proprie macchinette del video-poker; quanto ai reati di estorsione, il
Tribunale richiamava il contenuto delle intercettazioni che consentivano di
ricostruire le fattispecie delittuose dalla viva voce dell’indagato.
5.
Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, per mezzo del suo
difensore di fiducia, deducendo mancanza e manifesta illogicità della
motivazione e violazione di legge in riferimento agli art. 273 e 274 cod. proc.
pen. In particolare contesta che nella fattispecie ricorra il presupposto della
eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari ed eccepisce che il Tribunale
non ha fornito alcuna motivazione in proposito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è fondato.
2.
Preliminarmente occorre precisare che per quanto riguarda la
nozione ed i criteri validi per identificare la sussistenza di “esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza”, sul punto si è formato un consolidato
orientamento giurisprudenziale, in relazione alle norme di cui all’art. 275,
quarto comma, cod. proc. pen. Secondo tale indirizzo le esigenze cautelari
2
l’istanza di riesame proposta dall’interessato avverso l’ordinanza che aveva
di eccezionale rilevanza si distinguono da quelle ordinarie solo per il grado
del pericolo, che deve superare la semplice concretezza richiesta dall’art.
274 cod. proc. pen., per raggiungere la soglia della sostanziale certezza che
l’indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in
carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello
per cui si procede – e sono desumibili dagli stessi elementi indicati per le
ordinarie esigenza cautelari e, pertanto, dalle specifiche modalità e
comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali (cfr Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 2240 del 05/12/2005 Cc. (dep. 19/01/2006 ) Rv. 233026). In
particolare, in tema di reati commessi dal tossicodipendente, la
giurisprudenza ha ribadito che le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza
che impongono il mantenimento della misura custodiale carceraria pur in
presenza delle condizioni considerate dall’art. 89, comma secondo, d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309 non coincidono con una normale situazione di
pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo per la
collettività di tale consistenza da non risultare compensabile con il recupero
del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità (ex
multis, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 18969 del 17/01/2013 Cc. (dep.
30/04/2013) Rv. 255123).
3.
Nel caso di specie il Tribunale del riesame dubita che i principi
elaborati dalla giurisprudenza della S.C. con riferimento alle peculiari ipotesi
di cui all’art. 275, possano trovare integrale applicazione nell’ipotesi
contemplata dall’art. 309 cod. proc. pen. introdotta dalla novella di cui alla
L.16 aprile 2015 n. 47, assumendo che: << il legislatore con l'introduzione
dell'espressione "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" abbia inteso
ancorare la valutazione della sussistenza di esigenze caute/ari ad una più
rigorosa ed analitica motivazione». 4. Tale interpretazione non appare condivisibile e deve essere censurata. Con la novella di cui alla L.47/2015 il legislatore ha inteso
introdurre una precisa sanzione, a tutela dell'interesse dell'indagato alla
ragionevole durata del processo, prevedendo la perdita di efficacia della
misura coercitiva nel caso in cui la motivazione del provvedimento non
venga depositata entro il termine massimo di giorni 45 (oppure 30 nel caso
di provvedimento pronunciato a seguito di rinvio). Poiché sarebbe stato 3 circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato desunta da irragionevole (e costituzionalmente insostenibile) impedire in ogni caso il
ripristino della misura, il legislatore ha stabilito che la misura divenuta
inefficace può essere rinnovata soltanto ove sussistano "esigenze caute/ari
di eccezionale rilevanza". Orbene non può essere senza significato il fatto
che il legislatore abbia adoperato, nel comma 9 dell'art. 309 e nel comma 5
bis dell'art. 311, la stessa espressione utilizzata nel contesto dell'art. 275
cod. proc. pen., rispetto alla quale si era già formata una consolidata
le esigenze caute/ari di eccezionale rilevanza fossero qualcosa di diverso e più grave
delle esigenze cautelari in astratto idonee a giustificare il provvedimento
coercitivo. Del resto l'ancoraggio a tali qualificate esigenze cautelari
corrisponde alla ratio della norma che è quella di impedire che la (grave)
sanzione dell'inefficacia possa essere facilmente aggirata rinnovando il
provvedimento decaduto sulle stesse basi. 5. Di conseguenza i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla nozione di esigenze caute/ari di eccezionale rilevanza
con riferimento alle specifiche ipotesi di cui all'art. 275 cod. proc. pen.
restano validi e applicabili anche con riferimento all'uso della stessa nozione
che è stato fatto nell'art. 309, comma 10 e 311, comma 5 bis come
novellati dalla L.47/2015. 6. Tanto premesso, le censure del ricorrente risultano fondate. Dopo aver svalutato il significato pregnante dell'espressione esigenze caute/ari di
eccezionale rilevanza, il Tribunale argomenta sulla sussistenza del presupposto della eccezionale rilevanza richiamando la attuale operatività
della cosca "Rua-Lanzino" ed il ruolo che il Ferraro avrebbe svolto
inserendosi nella gestione dei videopoker. Senonchè il Tribunale nulla
argomenta circa l'attualità di quest'attività di gestione dei videopoker, a
fronte delle deduzioni difensive relative alla cessazione, per fallimento,
dell'attività di noleggio dei videopoker formalmente intestata alla moglie del
Ferraro. In sostanza il Tribunale ha confermato il rinnovo della misura
cautelare applicata al prevenuto sulle stesse basi che avevano giustificato il
provvedimento originario, in tal modo - obiettivamente - aggirando il
divieto di rinnovo della misura divenuta inefficace.
7. Di conseguenza l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale per il riesame di Catanzaro per un nuovo esame nel quale
4 interpretazione giurisprudenziale, che evidenziava come il Tribunale si atterrà al principio di diritto sopra esposto.
8. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1
ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che
copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui
l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, Sezione
per il riesame dei provvedimenti coercitivi, disponendo l'integrale
trasmissione degli atti allo stesso Tribunale.
Si provveda a norma dell'art. 94, comma 1 ter, Disp. Att. Cod. proc. pen.
Così deciso, il 16 giugno 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente bis del citato articolo 94.