Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29921 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29921 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERCIBALLI STEFANO N. IL 05/08/1971
PERCIBALLI MARIO N. IL 15/09/1936
avverso la sentenza n. 5470/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
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C.G1 9-1

Data Udienza: 11/04/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorrono per Cassazione Perciballi Mario e Perciballi Stefano avverso la sentenza della corte
d’appello di Roma che in data 3 maggio 2012 in riforma della sentenza del tribunale di Velletri
dichiarava di non doversi procedere per intervenuta prescrizione con riguardo a tutti i reati
contestati agli imputati con la sola esclusione dei reati contestati ai capi C) D) ( usura ed
estorsione in danno di Favoriti Maria Luisa) ed H) ( usura in danno di Schiano Mariella Rita e
A sostegno del ricorso deducono che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. vizio della motivazione con riferimento alla attendibilità delle dichiarazioni della parte
offesa Favoriti;
2. violazione di legge vizio della motivazione con riguarda la qualificazione del fatto di cui
al capo D)come estorsione. Lamentano la mancanza dell’elemento fondamentale della
capacità intimidatoria, sostengono che manca anche l’ingiusto profitto;
3. violazione di legge con riferimento alla aggravante di cui all’articolo 628 al comma tre
numero uno c.p.. Sostengono che l’aggravante, distinguendosi dal mero concorso di
persone nel reato, presuppone un quid pluris e cioè una stretta adesione al proposito
intimidatorio dell’autore del reato oltre che una compartecipazione attiva all’azione
criminosa. Sostengono che la presenza di Perciballi Stefano è stata del tutto passiva, si
è limitato ad accompagnare il padre;
4. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla determinazione del tasso
di interesse
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso dedotti sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
Indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.
Sulla manifesta infondatezza, in particolare, del primo motivo, diretto ad invalidare il valore
probatorio delle dichiarazioni della Favoriti, vale la pena di evidenziare che i giudici di merito
hanno dato conto con motivazione specifica che ha tenuto conto di tutte le perplessità
difensive, dell’attendibilità della donna. Così come hanno affermato che la condotta estorsiva,
ricaduta sotto la diretta osservazione della polizia giudiziaria, è stata realizzata da entrambi gli
imputati e disatteso con riferimento a specifici atti processuali le doglianze in punto di tasso di
interessi .

Salustri Michela).

Il ricorso è pertanto inammissibile e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma 1’11.4.2013

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