Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29920 del 13/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29920 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
avverso la sentenza n. 183/2013 del TRIBUNALE DI GORIZIA, in data 01.03.2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. MASSIMO GALLI,
che ha concluso per l’annullamento con rinvio

Data Udienza: 13/06/2014

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Gorizia, con sentenza in data 10 marzo 2013, resa ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato la pena concordata dalle parti nei
confronti di Bonotto Marco, in relazione al reato di cui all’art. 187, comma 1, cod.
strada. Il giudicante disponeva inoltre la sospensione della patente di guida per un
anno e sei mesi.
2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Trieste ha proposto ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza,

applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida in misura inferiore al minimo previsto dalla legge. L’esponente considera che
nella sentenza impugnata si dà atto che il mezzo condotto dall’imputato non poteva
essere confiscato, in quanto appartenente a persona estranea al reato. Rileva che,
in tale ipotesi, la legge prevede il raddoppio della durata della sospensione della
patente di guida; e che, non di meno, il giudice ha determinato detta sanzione
accessoria in un anno e sei mesi, misura inferiore al minimo di legge, pari ad anni
due.
3.

Il procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la

Suprema Corte voglia annullare con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente
alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è fondato.
4.1 Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno da tempo chiarito che
con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie
previste dalla legge come conseguenze del reato (Cass. Sez. U, sentenza n. 8488
del 27 maggio 1998, dep. 21.07.1998, Bosio, Rv. 210981); e, nel caso di specie,
l’accordo sulla pena ratificato dal giudice concerne il reato di guida di in stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, dal cui accertamento
consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida. E’ poi appena il caso di rilevare che l’art. 187, comma 1

ter,

cod. strada, richiama espressamente la norma di cui all’art. 186, comma 2 quater,
cod. strada (come sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), d.l. 3.08.2007, n. 117,
convertito nella legge 2 ottobre 2007, n. 160), ove è stabilito che le disposizioni
relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis del citato articolo 186, si
applicano anche in caso di .

denunciando la violazione di legge. La parte pubblica osserva che il giudice ha

Tanto chiarito, si osserva che la durata della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida, come disposta dal giudicante,
risulta inferiore al minimo previsto dalla legge.
Invero, l’art. 187, comma 1, cod. strada, stabilisce che all’accertamento del
reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a due anni; e che, se il veicolo
appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è
raddoppiata. Atteso che nel caso di giudizio l’autovettura utilizzata dall’imputato

sospensione della predetta sanzione amministrativa accessoria è compresa dal
minimo di due al massimo di quattro anni.
Le considerazioni ora svolte evidenziano che il giudicante ha applicato la
sospensione della patente di guida in misura inferiore al minimo di legge.
4.2 Poiché l’applicazione in concreto di tale sanzione comporta l’uso dei
poteri discrezionali riservati al giudice del merito, in accoglimento del ricorso, la
sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione
concernente la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Gorizia, sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla durata
della sospensione della patente di guida t con rinvio sul punto al Tribunale di Gorizia.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2014.

risulta appartenente a persona estranea al reato, si ha che la durata della

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