Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29920 del 08/06/2016
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29920 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• VITIELLO Rosa nata a Torre del Greco il 17/07/1975
avverso ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 17/02/2016
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio
letta le requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo la dichiarazione
d’inammissibilità del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 17/02/2016 il Tribunale di Torre Annunziata riteneva che
l’istanza avanzata in data 26/01/2016 nell’interesse di Vitiello Rosa, detenuta in
esecuzione della sentenza n.1446 del 10.06.2015 (irrevocabile il 16/09/2015) avente ad oggetto la dichiarazione di nullità di detta decisione per l’omessa
notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dell’avviso di
fissazione dell’udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio e, in
conseguenza, la nullità dell’ordine di carcerazione; in subordine, la restituzione
nei termini per proporre appello – fosse da qualificare come richiesta di
rescissione del giudicato ai sensi dell’art.625 ter cod. proc pen; disponeva
pertanto la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.
Data Udienza: 08/06/2016
Rilevava il Tribunale che, pur essendo fondati i rilievi della Vitiello circa l’erronea
dichiarazione ex I. 67 del 2014 di assenza dal processo perché mai effettuata la
notifica dei suddetti atti presso il domicilio dichiarato, l’unico rimedio esperibile
doveva considerarsi quello dell’art. 625 ter cod. proc. pen. in quanto per un
verso l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza rendeva la nullità delle
notificazioni non più rilevabile in sede esecutiva e per altro l’istituto dell’assenza
escludeva la notifica dell’estratto contumaciale con possibile rimessione in
L’istanza così come qualificata dal tribunale non può essere tuttavia esaminata.
Questa sezione della Corte infatti ha già avuto modo di evidenziare che è
inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, la richiesta di rescissione
del giudicato presentata – come nel caso di specie – nell’interesse del
condannato dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod.
proc. pen. (Cass. sez. 2 sent. n. 40914 del 24/09/2015 – dep. 12/10/2015 – Rv.
264590, in motivazione, la Corte ha precisato che l’art. 625-ter cod. proc. pen. è
norma di stretta interpretazione, preclusiva dell’applicabilità dell’art. 571, comma
terzo, dello stesso codice, che legittima il difensore dell’imputato a proporre
impugnazione nell’interesse del suo assistito).
Nessun rilievo assume il successivo deposito della procura speciale presso il
tribunale campano il 24/02/2016, dopo la scadenza del termine per proporre
l’istanza ex art. 625 ter cod. proc. pen. in quanto l’inammissibilità del ricorso per
cassazione proposto dal difensore sprovvisto di procura speciale non può essere
sanata mediante la concessione di un termine, in analogia con quanto previsto
dall’art. 182 cod. proc. civ; la disciplina del ricorso per cassazione nel processo
penale è infatti strutturalmente diversa da quella prevista per il processo civile,
in considerazione altresì che, comunque, anche nel giudizio civile di legittimità
non è possibile sanare ex post l’inammissibilità causata dalla mancanza di
procura speciale (Cass. sez. 6, sent. n. 17938 del 12/02/2014 – dep. 29/04/2014
– Rv. 259000).
Il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa
di C 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
2
termini per l’appello.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 8 giugno 2016
Il Consigliere estensore