Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29919 del 11/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 29919 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAGNOLI DOMENICO N. IL 12/09/1951
REBOLINI LUIGI N. IL 11/12/1964
avverso la sentenza n. 1266/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
09/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Gengrale in persona del Dott.
che ha concluso per 1 e
G’-er
fry, ct■-ey, 4-73-7 0211-2-1

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 11/04/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorrono per cassazione Rebolini Luigi e Magnoli Domenico avverso la sentenza della corte
d’appello di Genova che, in data 9 marzo 2012, ha ridotto la pena inflitta al Magnoli per i reati
di usura per i quali era stato condannato dal tribunale di Genova con sentenza in data 11
novembre 2009 e ha confermato detta sentenza nei confronti del Rebolini condannato per
usura, estorsione e violenza privata .
soggettivo del reato .
Magnoli Domenico deduce che la sentenza impugnata è incorsa in
1. vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta utilizzabilità delle deposizione dai
verbalizzanti che si sono limitati ad una sostanziale lettura di quanto contenuto degli
atti di polizia precedentemente redatti, con violazione degli articoli 499 comma quinto,
511 e 514 comma secondo codice procedura penale;
2. vizio della motivazione con riguardo all’usura ai danni dei Cresta. Contesta la
valutazione operata dalla corte territoriale delle emergenze processuali. In particolare
lamenta che la corte territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni del Gorizia costituiscano
la prova che i prestiti erogati ai Cresta dal predetto provenissero dall’imputato. Lamenta
che il Gorizia si è sempre rifiutato di sottoporsi all’esame dibattimentale.;
3. violazione di legge vizio della motivazione con riguardo all’usura in danno di Bruzzone
per non avere la sentenza impugnato confutato in maniera specifica tutti gli elementi
difensivi esposti nell’atto d’appello che davano conto di una diversa versione del fatti;
4. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo l’usura ai danni di Gaetani Liseo
Vincenzo. Sostiene che non vi sono riscontri alle dichiarazioni del Gaetani che dovevano
essere valutate alla stregua di quelle di un imputato in procedimento connesso. Rileva
che il Gaetani anche se formalmente non ha rivestito fino ad oggi tale qualifica, è
Indagato in procedimento connesso, consistente nell’aver reso false dichiarazioni tanto
per godere dei fondi stanziati per le vittime dell’usura che per le false dichiarazioni
reiterate nel corso del dibattimento. Evidenzia che, anche voler dar credito alla natura
usuraria del prestito, rimane il dubbio che questo sia stato effettuato ad personam
oppure al Gaetani nella qualità di amministratore della Euroedil. Proprio perché sul
punto non è stata raggiunta la prova ritiene che non possa essere applicata
l’aggravante di cui all’articolo 644 comma cinque numero quattro codice penale con
conseguente prescrizione del reato;
5. violazione di legge vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle
attenuanti generiche con riguardo all’entità della pena e con riguardo all’aggravante ex
articolo 644 comma cinque numero quattro codice penale con riguardo alla vicenda
Gaetani.

In particolare Rebolini Luigi deduce vizio della motivazione con riguardo all’elemento

• .”171717

.

6. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 12 sexies L. n.
356/1992
Il ricorso di Rebolini Luigi è del tutto generico, non tenendo conto delle argomentazioni esposte
dalla sentenza impugnata, e prospettando una semplice rilettura del compendio probatorio,
secondo un iter tipicamente inammissibile nel giudizio di legittimità.
Anche il ricorso di Magnoli Domenico è inammissibile.
inammissibili perché propone questione non dedotta in sede d’appello.
I restanti motivi riproducono pedissequamente i motivi d’appello E’ giurisprudenza pacifica di
questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed
esattamente i motivi d’appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di
secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di “motivo”, perché non
si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come
prive del requisito della specificità richiesto, a pena di Inammissibilità, dall’art. 591, lett. c),
cod. proc. pen.. E’ evidente infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in
esame, che ha fornito una risposta specifica

ai motivi di gravame la pedissequa

ripresentazione degli stessi come motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata
come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’Appello. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità.
Sulla manifesta infondatezza, in particolare, del primo motivo vale la pena di ricordare che la
consultazione di documenti in aiuto della memoria alla quale il teste può essere autorizzato è
un concetto non interpretablle in modo univoco, siccome correlato all’oggetto delle singole
deposizioni rese negli specifici casi concreti, sicché, se da un lato risulta sostanzialmente
disatteso il divieto di lettura di cui all’art. 514 cod. proc. pen. in caso di utilizzazione per la
decisione di documenti preformati rispetto al dibattimento, dall’altro non è vietata
l’utilizzazione di elementi contenuti in un documento redatto dal teste, allorché essi siano stati
acquisiti al dibattimento attraverso l’esame e il controesame del teste stesso, e quindi con la
garanzia di pienezza del contraddittorio e con la piena esplicazione del diritto di difesa, cui il
contraddittorio è funzionale. Il testimone può essere autorizzato a consultare in aiuto alla
memoria documenti anche da lui non formalmente redatti, purchè egli abbia partecipato alle
operazioni, agli scambi o ai rapporti cui gli stessi si riferiscono, contribuendo così alla
configurazione di quanto in essi riprodotto e manifestando allo stesso modo la volontà di farlo
proprio.

(in

tal

senso

Sez. 1, n. 9202 del 2009 Rv. 243542;

Cass.

Sez. U, n. 2780 del 1996 Rv. 203966

sez. 2, n. 3317 del 2010 Rv. 249039

n. 1364 del 2011 Rv. 251667)
2

Sez. 1,

Il motivo sub 5) del ricorso limitatamente all’aggravante di cui all’art. 644 co 5 n. 4 c.p.p. è

Con riguardo alla confisca deve rilevarsi che la sentenza ha accertato almeno fino al 2004 una

notevole sproporzione tra le entrate e le uscite dell’imputato e del suo nucleo familiare. È
risultato che l’imputato aveva disponibilità di redditi Ingenti, molto superiori a quelli risultanti
dalle capacità di lavoro e dalle fonti patrimoniali immobiliari e mobiliari. L’ipotesi speciale di
confisca prevista del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies del conv. in L. 7 agosto 192, n.
356, ha struttura e presupposti diversi dall’istituto generale della confisca disciplinato dall’art.
240 c.p., caratterizzandosi per il fatto di non richiedere la sussistenza di un nesso pertinenziale
legislatore non irragionevolmente ritenuto di presumere l’esistenza di un nesso pertinenziale
tra alcune categorie di reati e i beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e
che risultino di valore sproporzionato rispetto al reddito o alla attività economica del
condannato stesso (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 – dep. 19/01/2004, Montella, Rv. 226490;
Corte cost., ord. 29 gennaio 1996, n. 18).
Le residue doglianze esposte nei motivi si risolvono in generiche censure in punto di fatto che
tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che
non possono trovare ingresso In questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come
quella impugnata che appare congruamente e coerentemente motivata con riferimento a tutte
le doglianze avanzate dalla difesa.
I ricorsi sono pertanto inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma 1’11.4.2013

di derivazione diretta dei beni dal reato per il quale è intervenuta condanna, avendo il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA