Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29919 del 08/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29919 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Giantin Dario, nato a Piove di Sacco il 21/10/1942,
avverso l’ordinanza del 04/12/2015 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con
rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ordinanza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Milano rigettava
l’opposizione avanzata dal ricorrente – nella qualità di socio accomandatario della
1

Data Udienza: 08/06/2016

4

Ornag s.a.s. – avverso il decreto di rigetto di istanza di restituzione di assegni e
cambiali intestati o girati alla Ornag s.a.s. in sequestro probatorio nel
procedimento a carico di Ferdinando Giantin, padre del ricorrente, indagato per i
reati di cui agli artt. 132 TUB e 644 cod.pen..
Rilevava il G.I.P. che “nelle indagini preliminari solo il Pubblico ministero dominus
delle stesse può valutare l’effettiva utilità del permanere del vincolo su un bene
per ragioni di acquisizione probatoria”, aggiungendo che le indagini in corso ed il

dei titoli in sequestro.
2. Ricorre per cassazione Dario Giantin, nella qualità di socio accomandatario
della Ornag s.a.s., deducendo vizio di omessa motivazione del provvedimento,
che non avrebbe messo in luce la ragione di natura probatoria per la quale
dovesse essere mantenuto il sequestro dei titoli e quale fosse il nesso di
pertinenzialità con i reati contestati, specie a fronte delle prove offerte in sede di
udienza camerale, allorquando il ricorrente aveva depositato avviso di
conclusione delle indagini preliminari dal quale non si evinceva alcun
collegamento tra i titoli in sequestro e le contestazioni mosse all’indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato non chiarisce in nessun modo se le cose sequestrate
costituiscano corpo del reato per cui si procede e, dunque, in questo caso, quale
sia la relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato (Sez. 2, n.
6149 del 09/02/2016, Ciurlino, Rv. 266072), né se le cose sequestrate siano
pertinenti al reato e, in questo caso, perché il mantenimento del sequestro sia
necessario per l’accertamento dei fatti – anche alla luce delle contrarie
allegazioni difensive – limitandosi a generiche motivazioni e rimandando al
parere del P.M..
Ne consegue che il provvedimento deve essere annullato con rinvio al Tribunale
di Milano per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo
esame.
Cosi deliberato in Roma, camera di consiglio del 08/06/2016.

titolo del reato per cui si procede, art. 132 TUB, non consentivano la restituzione

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