Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29918 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29918 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORBELLINI PEPPINO N. IL 01/07/1940
avverso la sentenza n. 3506/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. /9u,./u-e,:o 1-0-21°-729—>
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 11/04/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione Corbellini Peppino avverso la sentenza della corte d’appello di Milano
del 20 febbraio 2012 che ha confermato la sentenza del tribunale di Voghera del 4 febbraio
2008 che lo ha condannato per i reati di minacce, ingiuria e danneggiamento aggravato in
danno di Gatti Stefano .
Deduce\IWa- ricorrente e la sentenza impugnata è incorsa in:

del fatto che il giudice di secondo grado ha ritenuto che il corso della prescrizione si era
interrotto nei periodi che vanno dal 13 dicembre 2005 al 22 marzo 2006 e dal 22 marzo
20066 giugno 2006. Sostiene che il primo rinvio del dibattimento era dovuto al
legittimo impedimento a comparire della parte civile e il secondo ad una richiesta di
riunione di procedimenti.
2. Violazione di legge per mancata concessione dell’esimente di cui all’articolo 599 codice
penale;
3. violazione di legge per mancata concessione delle attenuanti di cui all’articolo 62
numero due codice penale
4. manifesta illogicità della motivazione.
I motivi sub 2) 3) e 4) sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di
più, non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza
cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma
primo, lett. c), all’inammissibilità.
Il motivo sub 1) è fondato. Risulta dagli atti, al cui esame la Corte è legittimata trattandosi di
questioni processuali, che l’unico rinvio che ha determinato una sospensione della prescrizione
è quello dal 17.1.2006 al 14.3.2006, intervenuto nel procedimento a carico dell’attuale
ricorrente per astensione dall’udienza da parte del difensore, mentre tutti gli altri differimenti
riguardano scansioni processuali. Il rinvio dal 13.12.2005 al 22.3.2006 riguardava il
procedimento Gatti in cui il ricorrente era parte offesa, procedimento che in data 6.6.2006 è
stato riunito al processo a carico di Corbellini. Da ciò discende che i reati alla data sono
prescritti. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
Così deliberato in Roma l’11.4.2013

1. violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione dei reati contestati. Si duole

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