Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29918 del 08/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29918 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
De Pace Vito, nato a Catanzaro il 18/04/1974,
avverso l’ordinanza del 04/11/2015 della Corte di Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia dichiarava
inammissibile l’istanza avanzata dal ricorrente di restituzione nel termine per

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Data Udienza: 08/06/2016

proporre impugnazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal
Tribunale di Treviso in data 3.6.2013.
Rilevava la Corte che l’istanza, depositata il 21 settembre 2015, doveva ritenersi
tardiva in quanto il difensore di fiducia del ricorrente, avv. Roberto D’Errico,
aveva avuto effettiva conoscenza della sentenza a carico dell’imputato fin dal 10
aprile 2015, allorquando il precedente difensore di fiducia del De Pace, che aveva
rinunciato al mandato, gli aveva comunicato via fax l’avviso di udienza in camera

pena riveniente dalla sentenza del Tribunale di Treviso.
Da questa circostanza, unita alla mancanza di prova da parte del difensore di
non avere potuto contattare il ricorrente fino al 7.9.2015, la Corte deduceva che
il De Pace avesse avuto effettiva conoscenza della sentenza in epoca
antecedente al 7 settembre 2015 e che, quindi, fosse stato sforato il termine di
decadenza di cui all’art. 175, comma 2 bis, cod.pen..
In ogni caso, la Corte aggiungeva che l’istanza era infondata poiché la sentenza
contumaciale era stata regolarmente notificata al precedente difensore di fiducia
del ricorrente, avv. Matteo Murgo, presso il quale il De Pace aveva eletto
domicilio, dal che la Corte faceva discendere l’effettiva conoscenza della
sentenza da parte del ricorrente, avuto riguardo al rapporto fiduciario
intercorrente tra quest’ultimo ed il suo difensore e dei doveri deontologici di
comunicazione ad esso connessi.
2. Ricorre per cassazione il De Pace, deducendo violazione di legge sotto due
profili.
In primo luogo, l’istanza non avrebbe potuto ritenersi tardiva poiché, attraverso
una missiva a firma del ricorrente, era stato dimostrato che egli avesse avuto
effettiva conoscenza della sentenza del Tribunale di Treviso solo il 7.9.2015.
In secondo luogo, la Corte non avrebbe adeguatamente valorizzato la circostanza
che il primo difensore di fiducia del ricorrente, avv. Murgo, aveva rinunciato al
mandato in data antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado e,
pertanto, tale evento avrebbe dovuto indurre la Corte a ritenere non provata
l’effettiva conoscenza della sentenza da parte del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
1.In ordine alla tardività dell’istanza, deve rilevarsi che il ricorrente ha allegato di
avere avuto effettiva conoscenza della sentenza emessa a suo carico solo il 7
settembre del 2015, come risulta da una missiva a sua firma, recante tale data,
allegata agli atti e destinata al suo difensore di fiducia.
2

di consiglio in merito alla richiesta di revoca della sospensione condizionale della

La circostanza valorizzata dalla Corte di Appello, in ordine al fatto che il nuovo
difensore di fiducia del ricorrente, avv. D’Errico, avesse avuto conoscenza della
sentenza del Tribunale di Treviso il 10 aprile del 2015, non prova ancora che il
ricorrente di ciò fosse venuto a conoscenza prima del 21 agosto del 2015, cioè in
data antecedente di oltre un mese rispetto all’istanza di restituzione nel termine
del 21 settembre del 2015.
L’eventuale ritardo del difensore di fiducia nell’informare l’imputato suo cliente,
non può ridondare a suo danno, in assenza di tale prova certa; la quale avrebbe

meno condivisibili, ma con dati oggettivi, al fine di non aggravare l’onere
probatorio a carico dell’imputato in ordine alla sua conoscenza effettiva della
sentenza che vuole impugnare, secondo quanto è stato ritenuto dalla più
sensibile e recente giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio (Sez. 1, n.
7965 del 08/01/2016, Perri, Rv.266330).
2. In ordine alla fondatezza dell’istanza, risponde al vero quanto affermato dalla
stessa Corte di Appello e dal ricorrente che il primo difensore di fiducia da
quest’ultimo nominato, avv. Matteo Murgo, presso il cui studio legale il De Pace
aveva eletto domicilio, aveva rinunciato al mandato defensionale in data
antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado e, ciononostante, allo
stesso difensore era stato notificato l’estratto contumaciale di tale sentenza.
Fatta questa premessa, occorre osservare che si era verificata, nella specie, una
circostanza oggettiva, quale per l’appunto la dichiarazione di rinuncia al mandato
da parte del difensore di fiducia, che aveva determinato una interruzione del
rapporto professionale tra il medesimo difensore e l’istante, avvenuta prima che
venisse emessa la sentenza di primo grado.
Evento idoneo – secondo la giurisprudenza di legittimità qui condivisa, (Sez.6,
n.5169 del 16/01/2014, Najimi; Sez.5, n.16330 del 20/03/2013, Katler) – a far
ritenere che il ricorrente medesimo non avesse avuto effettiva conoscenza
dell’esito del processo davanti al Tribunale di Treviso.
Dal momento che, alla luce della ridetta circostanza, non sarebbe sufficiente
accertare la regolarità formale della notifica per dedurne che l’interessato avesse
avuto effettiva conoscenza del provvedimento (in questo caso della sentenza
contumaciale di primo grado), tanto più ove, essendo stata eseguita la notifica di
tale provvedimento presso il domiciliatario, sia certo che l’imputato non l’abbia
ricevuta personalmente se non per fictio iuris.
In tal caso, infatti, il giudice non può arrestarsi all’esame della ritualità formale
della notifica, qui non in discussione, ma deve esaminare la prospettazione
relativa alla mancanza di effettiva conoscenza dell’atto, considerato che l’art.
175, comma 2, cod. proc.pen. – come modificato dal D.L. n. 17 del 2005, conv.
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dovuto essere dimostrata dalla Corte non solo attraverso supposizioni, più o

con nnodif. nella L.n. 60 del 2005 – ha sostituito alla prova della non conoscenza
del procedimento – che in passato doveva essere fornita dall’interessato – una
sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza, ponendo, in tal modo, a
carico del giudice l’onere di reperire agli atti l’eventuale prova positiva e, più in
generale, di accertare se l’interessato abbia avuto effettiva conoscenza del
provvedimento e abbia volontariamente e consapevolmente rinunciato a
proporre impugnazione (Sez. 3, n. 38295 del 03/06/2014, Petreto; Sez. 4,

Ne consegue che l’ordinanza della Corte di Appello deve essere annullata con
rinvio per nuovo esame, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati nella
valutazione degli elementi oggettivi, se esistenti, atti a provare l’effettiva
conoscenza da parte dell’imputato della sentenza del Tribunale di Treviso in data
antecedente al 21 agosto 2015, determinandosi di conseguenza.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Venezia per
nuovo esame.
Cosi deliberato in Roma, camera di consiglio del 08.06.2016.
Il consigliere estensore
Giuseppe Sgadari

n.3564 del 12/01/2012, Amendola; Sez.3, n.24065 del 13/05/2010, Battanza).

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