Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29917 del 17/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29917 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso il decreto n. 7950/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 28/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA
ZOSO;
lette/~ le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 17/06/2015

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato presso la direzione della casa circondariale di Ascoli Piceno il 2 febbraio
2015, Attanasio Alessio chiedeva annullarsi l’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino
del 21 gennaio 2015 con cui era stata revocata la sua ammissione al patrocinio a spese dello
Stato giusta decreto del 5.2.2014. Deduceva il ricorrente violazione di legge derivante dal fatto
che era mancata la notifica del testo integrale del decreto mentre gli era stato dato solo avviso

ricorrente che le informazioni in ordine al suo reddito, a seguito delle quali era stata emessa
l’ordinanza di revoca qui impugnata, non avrebbero potuto essere fornite dalla procura
distrettuale di Catania ma avrebbero dovuto derivare dalla Guardia di Finanza, la quale aveva
accertato il suo stato di indigenza. Inoltre le dichiarazioni del collaboratore di giustizia
Pandolfino, il quale aveva dichiarato che egli continuava a percepire, durante la detenzione, lo
stipendio dal clan di appartenenza, erano in contrasto con la nota della Guardia di Finanza di
Siracusa del 23 marzo 2013, secondo cui l’Attanasio poteva essere effettivamente considerato
in disagiate condizioni economico-patrimoniali. E non si poteva affermare che la semplice
dichiarazione del Pandolfino, peraltro resa de auditu, avendo egli ricevuto confidenze in carcere
sulla percezione dello stipendio da parte dell’Attanasio nel periodo dal 2009 al 2013, potesse
inficiare il valore probatorio delle prove documentali provenienti dalla Guardia di Finanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rileva la corte che costituisce principio già affermato dalla corte di legittimità quello secondo
cui avverso il provvedimento di revoca “ex officio” del decreto di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato non è ammesso il ricorso per cassazione – mezzo, invece, esperibile quando
la revoca sia avvenuta a seguito della richiesta dell’ufficio finanziario – ma esclusivamente
reclamo al presidente dell’ufficio cui appartiene il giudice che ha disposto la revoca ( Sez. 4, n.
18592 del 19/03/2013 – dep. 24/04/2013, Begiqi, Rv. 255816).
Il principio si conforma, peraltro, alla lettera dell’art. 113 d.p.r. 115/2002, che prevede la
possibilità di proporre ricorso per cassazione solamente contro il decreto che decide sulla
richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell’art. 112 dello stesso d.p.r.,
rimanendo esclusa la proponibilità del ricorso per cassazione quando la revoca sia avvenuta
d’ufficio, come nel caso di specie ove il tribunale ha revocato il beneficio a seguito di carteggio
inoltrato dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania.
Ne consegue che il ricorso va qualificato come impugnazione ai sensi dell’art. 99 d.p.r. n.
115/02 e va disposta la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di
Torino per quanto di competenza

P. Q. M.
1

di deposito di esso con conseguente compromissione del diritto di difesa. Sosteneva, poi, il

Qualificato il ricorso come impugnazione ex art. 99 d.p.r. n. 115/02, dispone trasmettersi gli
atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino per quanto di competenza.

Così deciso il 17 giugno 2015.

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